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Sentenza

Sentenza del 19/12/2022 n. 371146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente proponeva dieci motivi volti ad ottenere la cassazione della sentenza che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento IRESA. Le censure principali riguardavano: (i) l'applicabilità retroattiva della L.R. n. 11/2015 e la conseguente rideterminazione delle tariffe in suo favore; (ii) la violazione del tetto tariffario fissato dal D.L. n. 145/2013, art.13, comma 15-bis (conv. L. n.9/2014) e il pregiudizio alla concorrenza; (iii) la violazione di norme nazionali e costituzionali (artt. 117, 119, 3, 53 Cost.) per la destinazione del gettito e per l'onere posto unicamente sui vettori; (iv) l'incompatibilità con la Direttiva UE 2002/30/CE e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; (v) omessa motivazione su questioni sollevate in appello e vizio per omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le doglianze: la limitazione tariffaria nazionale (D.L. n.145/2013, art.13, comma 15-bis) non si applica retroattivamente e la L.R. n.11/2015 non può essere fatta retroagire; il trasferimento dell'IRESA alle Regioni (D.Lgs. n.68/2011) ha trasformato l'imposta in tributo proprio regionale con ampia discrezionalità sugli elementi essenziali (presupposto, soggetti passivi, aliquote) entro il solo limite oggettivo dell'aliquota massima statale; l'IRESA Lazio è qualificata come tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscale/indennitaria), pertanto la destinazione del gettito (quota 10%) non incide sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria; la Direttiva 2002/30/CE non invalida la normativa regionale né impone l'automatica sussistenza dei preliminari tecnici invocati dalla ricorrente, e non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale essendo la questione acte claire; le censure costituzionali e di capacità contributiva sono infondate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90 e ss.

    Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA); gettito prioritariamente destinato a monitoraggio, disinquinamento acustico e indennizzi

    Ha originariamente disciplinato l'imposta nazionale con finalità ambientali e vincolo parziale di gettito; il successivo trasferimento alle Regioni non impone automaticamente la piena conservazione di tutti i presupposti e vincoli originari.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    A decorrere dal 1 gennaio 2013 le imposte indicate sono trasformate in tributi propri regionali

    Trasferisce l'imposta alle Regioni trasformandola in tributo proprio regionale, attribuendo ampia autonomia alla Regione su presupposto, soggetti passivi, aliquote e destinazione del gettito (fermo il limite statale eventualmente fissato).

  • D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (conv. L. n. 9/2014)

    Il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere superiore a Euro 0,50

    Introduce un tetto massimo oggettivo alle tariffe IRESA; la Corte ha rilevato che tale disposizione non ha efficacia retroattiva rispetto ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5

    IRESA istituita come tributo proprio regionale; la misura è determinata su peso, numero di decolli/atterraggi e livelli di rumorosità; il 10% del gettito destinato a trasferimenti ai comuni dell'intorno aeroportuale

    Definisce presupposto, soggetti passivi, esenzioni e modalità di determinazione per l'IRESA laziale; la destinazione pari al 10% è discrezionale e non incide sull'obbligazione tributaria.

  • L.R. Lazio n. 11 del 2015

    Prevede l'omologazione/adeguamento delle tariffe a decorrere dal 22 febbraio 2014

    La Corte ha ritenuto che la norma regionali non possa operare retroattivamente oltre la data espressamente indicata e non può violare il principio generale di irretroattività tributaria.

  • Direttiva 2002/30/CE (e Direttiva 2002/49/CE)

    Direttive UE volte alla riduzione del rumore aeroportuale e alla mappatura/acustica ambientale

    Le direttive mirano a misure comuni per contenere il rumore ma non impongono in modo vincolante che un tributo regionale sia preceduto da un piano di misure tecniche; le imposte sul rumore possono rientrare fra le misure, e la loro introduzione resta valutazione discrezionale dello Stato/Regione.

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio solo se la questione di diritto europeo è necessaria e non é acte claire; il giudice nazionale di ultima istanza può ritenere non necessario il rinvio quando l'interpretazione è evidente.

  • Statuto del contribuente (art. 1, art. 3)

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; modifiche ai tributi periodici si applicano dal periodo d'imposta successivo

    Riafferma il principio d'irretroattività delle norme tributarie; utilizzato per escludere l'applicazione retroattiva del tetto tariffario.

  • Costituzione (art. 117, art. 119, art. 3, art. 53)

    Art. 119 e art. 117 consentono autonomia impositiva regionale entro i principi costituzionali e di coordinamento; i principi di uguaglianza e capacità contributiva non impediscono che il legislatore individui nuovi indici di capacità contributiva (es. decolli/rumorosità) purché non arbitrari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015

    Ha riconosciuto la finalità attinente alla tutela ambientale dell'imposta ma non ha imposto la totale sovrapposizione dei presupposti/statuti regionali a quelli della legge statale originaria; conferma la competenza concorrente e l'autonomia regionale nell'ambito della materia.

Massime di principio

  • Dopo il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 68/2011 l'imposta sulle emissioni sonore divenuta tributo proprio regionale consente alle Regioni ampia discrezionalità sugli elementi essenziali (presupposto, soggetti passivi, aliquote, destinazione del gettito), entro i limiti oggettivi eventualmente fissati dallo Stato (es. tetto massimo).
  • Il principio di irretroattività tributaria (Statuto del contribuente, principio generale) impedisce l'applicazione retroattiva di limiti tariffari o modifiche che non prevedano espressa efficacia retroattiva per le annualità precedenti.
  • La qualificazione dell'imposta come tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscale/indennitaria) significa che la destinazione del gettito non incide sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria: la mancata o insufficiente destinazione può avere rilievo politico o contabile ma non esonera dal pagamento richiesto.
  • Le direttive UE (es. 2002/30/CE) che mirano a misure per contenere il rumore aeroportuale non vietano in linea di principio l'introduzione di tributi regionali sul rumore; tali direttive non impongono automaticamente, per l'efficacia del tributo, l'adozione di tutti gli adempimenti tecnici richiamati nelle stesse, e non legittimano automaticamente un rinvio pregiudiziale quando la questione comunitaria è ritenuta chiara dal giudice nazionale.
  • Il principio di capacità contributiva può essere soddisfatto anche mediante indici non strettamente reddituali (es. numero di decolli/tonnellate/rumorosità) purché gli indici siano oggettivi, non arbitrari e proporzionati; pertanto l'onere fiscale posto sui vettori per il rumore non è in sé anticonstituzionale.
  • Le questioni di legittimità relative alla destinazione del gettito o alla scelta politica di modulare l'imposta sono, in gran parte, aspetti di discrezionalità legislativa regionale e trovano rimedio più adeguato in sedi politiche o contabili che non nella declaratoria di inesistenza dell'obbligazione tributaria.
  • Il mancato esame espresso di singole argomentazioni in grado d'appello non costituisce automaticamente vizio di omessa pronuncia se la decisione del giudice implica un rigetto implicito connesso ad altre pronunce; i motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente per economia processuale.

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