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Legge

L.R. Lazio 11/2015

Disposizioni in materia di tributi regionali (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 11/2015 interviene su tributi regionali e su alcune destinazioni di bilancio: esenta per il 2015 alcune categorie dalla maggiorazione dell’addizionale IRPEF, adegua l’IRESA alle norme statali, disciplina sospensione e agevolazioni della tassa automobilistica e modifica il fondo per il riequilibrio territoriale. Alcune disposizioni hanno decorrenze limitate nel tempo; l’articolo sui veicoli ultraventennali è stato poi abrogato nel 2019.

Disposizioni su addizionale IRPEF, IRESA, tassa automobilistica e fondo territoriale nel Lazio

Disposizioni in materia di tributi regionali nel Lazio

La legge regionale del Lazio n. 11 del 2015 interviene su più tributi regionali e su alcune misure di copertura finanziaria collegate. Il provvedimento ha applicazione esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e contiene norme con efficacia limitata a specifiche annualità o periodi d’imposta.

Addizionale regionale all’IRPEF per il 2015

La legge modifica la disciplina regionale dell’addizionale IRPEF per l’anno d’imposta 2015. In particolare:

  • viene aumentato il gettito atteso collegato alla normativa regionale di stabilità 2015;
  • per il 2015 non si applica la maggiorazione dell’aliquota nei confronti di alcuni soggetti già agevolati dalla normativa regionale;
  • l’esenzione dalla maggiorazione è estesa anche ai contribuenti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale non superiore a 50.000 euro che abbiano fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.

Se i figli sono a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo quando la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale dei soggetti interessati è inferiore a 50.000 euro.

Copertura finanziaria delle agevolazioni IRPEF

Gli oneri derivanti dall’estensione dell’agevolazione sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2015. La copertura è assicurata mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti da operazioni di razionalizzazione normativa e riduzione della spesa regionale richiamate dalla legge regionale n. 12/2014, nonché tramite le risorse iscritte nel fondo previsto dalla legge di stabilità regionale 2015.

Adeguamento dell’IRESA al quadro statale

La legge adegua la disciplina regionale dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) alle disposizioni statali in materia di trasporto aereo, con efficacia decorrente dal 22 febbraio 2014.

Le modifiche riguardano in sintesi:

  • la tariffa per gli aeromobili con propulsione ad elica, fissata in 0,42 euro per tonnellata o frazione, con una specifica eccezione per gli aeromobili dotati di certificazione acustica del capitolo IV dell’annesso;
  • l’eliminazione di una precedente lettera del comma tariffario;
  • la revisione delle tariffe per le classi A, B e C degli aeromobili, rispettivamente pari a 0,48 euro, 0,45 euro e 0,40 euro per tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;
  • la riduzione della misura prevista per un’ulteriore ipotesi tariffaria da 2,50 euro a 0,50 euro;
  • l’adeguamento del limite di gettito, con previsione di 55 milioni per il 2014 e di 13,5 milioni per ciascuna annualità 2015-2017.

Copertura finanziaria delle modifiche IRESA

Per la copertura degli oneri è istituito un fondo nel programma di bilancio relativo alla gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. Le risorse sono ripartite sul triennio 2015-2017 e derivano, per il 2015, da riduzioni di spesa su un programma ambientale e dai risparmi conseguenti alle operazioni di razionalizzazione richiamate dalla legge regionale n. 12/2014; per il 2016 e il 2017, da riduzioni analoghe sul programma ambientale e sul fondo di riserva. Le variazioni di bilancio sono demandate alle procedure previste dalla legge di bilancio regionale 2015-2017.

Tassa automobilistica: sospensione per veicoli destinati al noleggio senza conducente

La legge introduce, nella disciplina regionale della tassa automobilistica, un obbligo preliminare per i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita di veicoli concessi in uso per noleggio senza conducente e da essi posseduti. Prima di chiedere la sospensione del pagamento del bollo, tali soggetti devono variare la destinazione d’uso del veicolo da uso di terzi a uso proprio, secondo le regole del codice della strada.

Per la sospensione si applicano le modalità previste dalla normativa statale richiamata. Per i periodi tributari fissi compresi tra l’entrata in vigore della norma regionale precedente e l’entrata in vigore della presente legge, la variazione di destinazione d’uso può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tassa automobilistica per veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico

La disciplina prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi, una riduzione del 10% degli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, rispetto agli importi vigenti nel 2015.

Sono considerati ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli per i quali siano trascorsi venti anni dall’anno di fabbricazione, di regola coincidente con l’anno di prima immatricolazione in Italia o all’estero, e per i quali non siano ancora trascorsi trent’anni.

Sono qualificati di particolare interesse storico e collezionistico:

  • i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
  • i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di esposizioni o mostre;
  • gli altri veicoli che rivestano particolare interesse storico o collezionistico per rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Ai fini dell’agevolazione, gli elenchi dei veicoli devono essere trasmessi agli uffici regionali competenti con attestazione specifica per ciascun veicolo da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI. Le modalità e i termini applicativi sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.

La copertura delle minori entrate è prevista per il bilancio regionale, con rinvio alle risorse già iscritte e, dal 2018, alle risorse preordinate nella legge di stabilità regionale. Si tratta però di una disposizione non più attuale nella disciplina vigente, poiché l’articolo è stato successivamente abrogato nel 2019.

Fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio

La legge amplia le finalità del fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio, prevedendo che esso possa essere utilizzato anche per:

  • la tutela degli animali;
  • il sostegno alle famiglie residenti.

Viene inoltre modificata la disciplina regionale sulla tutela degli animali di affezione e sul randagismo, precisando che la relativa entrata può essere destinata dai comuni per attribuire misure agevolative ai cittadini che adottano un cane da un canile comunale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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