L.R. Lazio 2/2013
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Lazio per il 2013: fissa limiti al ricorso al mercato finanziario, autorizza il pagamento di debiti e anticipazioni di liquidità, approva il Quadro A e introduce/revisiona tributi regionali (IRESA, concessioni demaniali marittime, tasse concessioni regionali, canoni acqua pubblica, tassa auto), oltre a misure antifrode sanitaria e modifiche alle sanzioni amministrative regionali. Molte disposizioni riguardano anni 2013-2014 e risultano oggi superate.
Legge finanziaria regionale Lazio 2013
Legge finanziaria regionale Lazio per l’esercizio 2013
Il provvedimento disciplina gli equilibri di bilancio della Regione Lazio per il 2013 e introduce una serie di misure fiscali, finanziarie e organizzative. Una parte rilevante delle disposizioni è legata a entrate e adempimenti riferiti ad anni ormai trascorsi, mentre altre norme hanno inciso in modo strutturale sulla disciplina tributaria regionale.
Bilancio, ricorso al mercato e patto di stabilità
La legge fissa per l’esercizio 2013 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi autorizzati dalla normativa contabile regionale, al netto di alcune operazioni specificamente escluse, in 6.610.583.311,97 euro tra competenza e cassa.
In materia di patto di stabilità interno, la direzione regionale competente può rendere non operanti le disponibilità correnti dei capitoli di spesa e bloccare impegni e pagamenti, su indicazione dell’assessore al bilancio. La Regione può inoltre applicare il patto di stabilità regionalizzato agli enti locali del proprio territorio, con approvazione degli obiettivi rimodulati da parte della Giunta su proposta dell’assessore competente e previo parere della commissione consiliare.
Pagamento dei debiti regionali e anticipazioni di liquidità
La Regione è autorizzata ad accedere al fondo e alle anticipazioni di liquidità previsti dal decreto-legge n. 35/2013 per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, secondo le modalità ivi previste. La copertura degli oneri di rimborso dell’anticipazione e degli interessi è posta a carico, per il 2014 e dal 2015 in avanti, delle misure di cui al d.lgs. n. 68/2011; successivamente, una modifica del 2021 ha previsto anche il concorso di eventuali risorse derivanti dalla disciplina statale sul disavanzo sanitario.
Programmazione di bilancio: Quadro A
È approvato il Quadro A per il 2013, contenente l’elenco delle leggi regionali di spesa suddivise per missioni e programmi, in coerenza con la nuova armonizzazione contabile. I capitoli di spesa sono individuati nel provvedimento di bilancio e, nei quindici giorni antecedenti l’approvazione dell’assestamento e della legge di bilancio annuale, l’assessore competente riferisce alla commissione consiliare sullo stanziamento previsto per ciascuna legge del Quadro A.
IRESA: imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili
Dal 1° maggio 2013 è istituita in Lazio l’IRESA, tributo proprio regionale dovuto per le emissioni sonore degli aeromobili civili in decollo e atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale. La legge individua soggetti passivi, esenzioni, criteri di determinazione della tariffa, modalità di riscossione tramite convenzioni con i gestori aeroportuali, termini di versamento, sanzioni per omesso o tardivo pagamento e destinazione di una quota del gettito ai comuni delle zone aeroportuali. È contestualmente abrogata la precedente disciplina regionale del 2006.
Concessioni demaniali marittime
Dal 1° gennaio 2014 è istituita come tributo proprio regionale l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Il tributo è pari al 15% dei canoni e delle somme dovute a titolo di indennizzo per occupazioni senza titolo o difformi, con obblighi di comunicazione, versamento annuale, possibilità di rimborso o compensazione entro tre anni e sanzione del 30% in caso di omesso o tardivo pagamento. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia.
Tasse sulle concessioni regionali
Sempre dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali diventano tributo proprio regionale. La legge rinvia alla tabella A per gli atti e provvedimenti soggetti a tassa e per le relative misure, regola tassa di rilascio, rinnovo e annuale, introduce obblighi di trasmissione degli atti da parte degli enti competenti, disciplina accertamento, sanzioni, decadenze e rimborsi, e sopprime le tasse non espressamente elencate. È abrogata la precedente legge quadro del 1980 e successive modifiche.
Usi dell’acqua pubblica, canoni e concessioni
Dal 1° gennaio 2014 la disciplina dei canoni per le utenze di acqua pubblica è profondamente riformata. Sono definiti i principali usi dell’acqua, la base di calcolo dei canoni, le modalità di pagamento annuale anticipato, le ipotesi di uso domestico escluso dal regime concessorio, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento, la decadenza per mancato pagamento per tre annualità consecutive e la possibilità di regolarizzazione di concessioni scadute con proroghe/differimenti al 31 dicembre 2016 per alcune utenze. È istituito il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica e la Giunta può adottare regolamenti attuativi entro 90 giorni. La disciplina previgente sulle acque sotterranee viene abrogata all’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Tassa automobilistica regionale
La legge chiarisce i casi in cui la consegna del veicolo o la sola fattura non interrompono l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale e disciplina gli adempimenti dei commercianti di veicoli ai fini della rivendita. Regola inoltre la soggettività passiva in caso di usufrutto, riservato dominio e leasing, esenta alcuni veicoli regionali e aggiorna la disciplina degli obblighi informativi verso il PRA. Le maggiori entrate previste sono riferite agli anni 2013 e dal 2014 in poi.
Contrasto all’evasione sanitaria
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per contrastare l’evasione della compartecipazione alla spesa sanitaria relativa agli anni 2009 e 2010, verificando le attestazioni per l’esenzione, recuperando le somme dovute e attivando le sanzioni previste. Per importi superiori a 500 euro è prevista la possibilità di rateizzazione secondo criteri stabiliti dalla Giunta. Le maggiori entrate sono riferite all’esercizio 2013.
Sanzioni amministrative regionali: deleghe, flussi informativi e proventi
La legge modifica la disciplina regionale delle sanzioni amministrative, delegando ai comuni le funzioni applicative in generale e alle province quelle in materia di caccia e pesca, con mantenimento di specifiche competenze regionali. Vengono rafforzati gli obblighi di trasmissione dei verbali e dei provvedimenti ingiuntivi, istituita una banca dati regionale dei precedenti dei trasgressori e disciplinata la vigilanza della Giunta. I proventi dei pagamenti in misura ridotta affluiscono direttamente alla Regione; per i provvedimenti ingiuntivi una quota del 50% resta all’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, mentre il resto è riversato annualmente alla Regione. Le nuove regole si applicano ai verbali notificati dalla data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore e deprecazione pratica
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. Nel complesso, è oggi in larga parte deprecata sul piano applicativo perché molte disposizioni riguardano esercizi finanziari, scadenze e proroghe già concluse (2013-2016), pur restando rilevanti alcune norme strutturali o modificative della fiscalità regionale, se ancora compatibili con la legislazione successiva.
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