Cassazione Civile, Ordinanza n. 23098/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dirigente medica che aveva svolto, dal 25 ottobre 2005, un incarico aggiuntivo di direzione sanitaria di distretto, poi trasformato in unità operativa complessa. La lavoratrice chiedeva l'accertamento del diritto alle differenze retributive connesse alle funzioni di direzione di struttura complessa, comprensive di indennità di struttura complessa, retribuzione di posizione unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale e indennità di esclusiva medica, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 e per le somme successive. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, escludendola per il periodo anteriore. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'azienda sanitaria, ha poi rigettato integralmente le domande e disposto la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato, in sostanza: (1) la violazione della disciplina sulle mansioni superiori e sulle sostituzioni, sostenendo che, superato il limite temporale della sostituzione, l'attività svolta dovesse essere qualificata come svolgimento di mansioni superiori con diritto al trattamento economico corrispondente; (2) la falsa applicazione dell'art. 18 del CCNL dirigenza medica 1998/2001, assumendo che la disciplina contrattuale non potesse escludere il diritto all'intero trattamento del sostituito; (3) la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001, invocando un'interpretazione sistematica delle norme del pubblico impiego privatizzato e del contratto collettivo in favore della corresponsione delle differenze retributive. In via subordinata la ricorrente ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che impediscono tale pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN ex art. 18 del CCNL non integra svolgimento di mansioni superiori, perché si colloca nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Conseguentemente non si applica l'art. 2103 c.c. e al sostituto spetta solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, non già il trattamento economico accessorio del dirigente sostituito. La prosecuzione della sostituzione oltre il termine di sei o dodici mesi non muta tale assetto, poiché il termine ha funzione sollecitatoria e l'indennità contrattuale è ritenuta remunerativa in modo adeguato. È stata inoltre respinta la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 15-ter, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al trattamento economico corrispondente all'incarico di direzione di struttura complessa.
art. 15-ter, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992
invocato dalla ricorrente in combinazione con altre norme per fondare il diritto alle differenze retributive; la Corte esclude che consenta di superare il regime delle sostituzioni.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente per l'analogia con le mansioni superiori del pubblico impiego; la Corte ne esclude l'applicabilità alla sostituzione dirigenziale sanitaria.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
la Corte lo richiama come base del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e come ostacolo alla pretesa di ulteriori emolumenti al di fuori di quelli contrattualmente previsti.
ritenuto non applicabile alla dirigenza sanitaria e, in particolare, alle sostituzioni nell'incarico dirigenziale ex art. 18 CCNL.
art. 18 CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000
norma cardine della decisione: disciplina le sostituzioni, prevede un'indennità sostitutiva e non configura l'attività sostitutiva come mansioni superiori.
art. 6 CCNL Dirigenza medica 17 ottobre 2008
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa economica; non ritenuto idoneo a fondare il diritto rivendicato.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nella questione di legittimità costituzionale e nel ragionamento sulla dirigenza pubblica; la Corte ne esclude la decisività in senso favorevole alla ricorrente.
art. 36 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, ritenendo sufficiente l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL.
art. 2 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 4 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 23 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 35 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 38 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 53 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 97 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 117 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale la sostituzione del titolare di una struttura complessa, disciplinata dalla contrattazione collettiva, non integra di per sé svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., perché avviene all'interno del medesimo ruolo e livello dirigenziale.
- Quando il contratto collettivo prevede espressamente una indennità sostitutiva per le ipotesi di sostituzione, il dirigente sostituto non può pretendere anche il trattamento economico accessorio del dirigente sostituito, salvo una previsione normativa o contrattuale chiara in tal senso.
- La protrazione della sostituzione oltre il termine massimo previsto dal contratto collettivo ha funzione sollecitatoria e organizzativa, ma non trasforma automaticamente la sostituzione in incarico di fatto assimilabile a mansioni superiori con diritto alle differenze retributive.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina generale sulle mansioni superiori non si applica automaticamente alle specifiche figure dirigenziali sanitarie quando una normativa speciale e la contrattazione collettiva regolano compiutamente la sostituzione e il relativo compenso.
- Una questione di legittimità costituzionale fondata sulla pretesa insufficienza della retribuzione sostitutiva non è fondata se l'assetto normativo configura la dirigenza come idoneità a ricoprire incarichi e non come svolgimento di mansioni predeterminate, e se l'indennità prevista è ritenuta adeguata dal sistema contrattuale.
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