Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dirigente dell'INPS destinatario dell'attribuzione della direzione provinciale di Piacenza con decorrenza dal 1° agosto 2012. Il dirigente aveva trasferito la residenza da Perugia a Piacenza e l'INPS gli aveva inizialmente corrisposto l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL dell'area VI. In seguito, l'Istituto aveva avviato il recupero delle somme già pagate, sostenendo che l'indennità non fosse dovuta alla luce dell'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011. La Corte d'appello aveva respinto la tesi dell'INPS e confermato il diritto del dirigente all'indennità. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, della l. n. 836/1973, del CCNL dirigenza area VI e dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma del 2011 avesse soppresso tutte le indennità collegate ai trasferimenti, incluse quelle previste dalla contrattazione collettiva, e che l'indennità fosse comunque non pattuita nel contratto individuale; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, deducendo che il contratto individuale non richiamava espressamente l'indennità di prima sistemazione né la determinazione n. 1/2009 e che, quindi, l'emolumento non era dovuto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisce solo ai dipendenti statali e non si applica ai dipendenti di enti diversi dallo Stato, come l'INPS; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, relativa all'interpretazione del contratto individuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha escluso che l'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 potesse applicarsi al rapporto di lavoro tra INPS e suoi dipendenti, osservando che la disposizione è collocata nel blocco di norme destinate ai Ministeri e al personale statale, mentre per gli enti previdenziali il comma 66 prevede solo obiettivi di risparmio da raggiungere nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Ha richiamato anche la previgente disciplina della l. n. 836/1973, non direttamente applicabile agli enti diversi dallo Stato se non come parametro esterno, e l'effetto della contrattualizzazione del pubblico impiego, rilevando che il richiamo alla disciplina della missione e trasferimento era stato mantenuto solo per il personale dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio. Ha quindi confermato l'illegittimità del diniego dell'indennità di prima sistemazione. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto, prima ancora che infondato, inammissibile per novità della questione, non risultando dedotta né trattata nei gradi di merito. Le spese di cassazione sono state compensate per la complessità del quadro normativo e l'assenza di precedenti specifici; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
La disposizione è stata interpretata come riferita soltanto ai dipendenti statali e ai contratti collettivi del relativo comparto, non ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato come l'INPS.
art. 4, comma 66, l. n. 183/2011
La norma è stata letta come previsione di obiettivi generali di risparmio per gli enti previdenziali, da perseguire nell'ambito della loro autonomia organizzativa, senza applicazione delle specifiche prescrizioni del comma 44.
artt. 18, 19, 20, 21 e 24, l. n. 836/1973
Richiamati dall'INPS; la Corte ha osservato che tali disposizioni non erano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale.
La Corte ha ribadito che la disciplina dell'indennità di prima sistemazione prevista per i dipendenti statali non si estende automaticamente ai dipendenti di enti diversi dallo Stato.
È stato valorizzato come conferma del fatto che, per gli altri enti, il trattamento statale valeva solo come parametro esterno per istituti analoghi.
art. 66, CCNL 1.8.2006 area VI
È la base contrattuale dell'indennità di prima sistemazione riconosciuta al dirigente trasferito.
art. 74, CCNL 2002-2005 area VI
Richiamato nel ricorso insieme al CCNL successivo, senza che la Corte ne desse autonoma interpretazione decisiva.
art. 29, CCNL 2006-2009
Richiamato dal ricorrente come conferma del precedente assetto contrattuale relativo all'indennità.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha ritenuto che non ostasse alla conclusione di non applicabilità del comma 44 all'INPS, poiché l'autonomia degli enti previdenziali resta salva nei limiti del quadro contrattuale e legislativo pertinente.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È stato richiamato per affermare che, con la contrattualizzazione del pubblico impiego, le norme speciali previgenti cessano di avere effetto se non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
Invocato per censurare l'interpretazione del contratto individuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione.
Invocato dal ricorrente come criterio di interpretazione contrattuale; non esaminato nel merito per inammissibilità della censura.
Invocato dal ricorrente come criterio di interpretazione contrattuale; non esaminato nel merito per inammissibilità della censura.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'INPS.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che l'esenzione generale non opera per gli enti pubblici autonomi.
Massime di principio
- Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica che, per struttura, collocazione sistematica e riferimenti testuali, sono rivolte al personale statale non si estendono automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, anche quando tali enti siano tenuti a concorrere a obiettivi generali di risparmio.
- Quando il legislatore distingue tra norme riferite ai Ministeri o ai dipendenti statali e norme destinate agli enti previdenziali, il giudice deve valorizzare la collocazione sistematica della disposizione nel suo contesto complessivo per delimitarne l'ambito applicativo.
- Il richiamo, nella contrattazione collettiva del pubblico impiego contrattualizzato, a discipline previgenti conserva efficacia solo nei limiti in cui sia espressamente mantenuto per il comparto interessato; la mera esistenza di una disciplina statale analoga non basta a renderla applicabile ad altri enti.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata; chi le deduce deve allegare specificamente di averle prospettate nei gradi di merito e indicare l'atto in cui ciò è avvenuto.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di devolvere per la prima volta in cassazione un tema di interpretazione del contratto individuale se tale tema non risulti affrontato nei giudizi di merito.
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