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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23091/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di sede di un dirigente dell'INPS, a cui era stata attribuita la direzione provinciale di Parma con decorrenza 1 luglio 2012 e che aveva trasferito la residenza da Piacenza a Parma. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del dirigente e condannato l'ente a corrispondergli l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL della dirigenza dell'area VI, nella misura fissata dalla determinazione interna n. 1/2009. L'INPS aveva inizialmente erogato l'indennità per alcuni mesi, poi l'aveva sospesa e aveva tentato di recuperare quanto già versato, sostenendo che, per effetto dell'art. 4, comma 44, L. n. 183/2011, tale emolumento fosse stato soppresso o comunque reso non dovuto. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 44, L. n. 183/2011, della L. n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, dell'art. 29 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il legislatore avrebbe soppresso tutte le indennità di trasferimento anche per il personale contrattualizzato di enti diversi dallo Stato, salvo la sola indennità di prima sistemazione nella misura storica; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., assumendo che il contratto individuale non richiamasse espressamente l'indennità di prima sistemazione e la determinazione n. 1/2009, sicché essa non sarebbe stata pattuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 4, comma 44, L. n. 183/2011 si riferisce soltanto ai dipendenti statali e alle disposizioni dei contratti collettivi del relativo comparto, non ai rapporti di lavoro degli enti previdenziali autonomi come l'INPS. La Corte ha valorizzato la collocazione sistematica del comma 44 all'interno dell'art. 4 e la diversa disciplina dettata dal comma 66 per gli enti previdenziali, che prevede solo obiettivi generali di risparmio e lascia autonomia organizzativa nella scelta delle misure di razionalizzazione. Ha inoltre evidenziato che la legge n. 836/1973 non era direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse da quelle statali e che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, le disposizioni previgenti restano efficaci solo se richiamate dalla contrattazione collettiva, come avvenuto per i comparti ministeriali, non per l'INPS. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova sull'interpretazione del contratto individuale, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente dedotta nei gradi di merito; in ogni caso è stato considerato anche infondato, poiché nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto individuale si conforma automaticamente alla contrattazione collettiva. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 44, L. n. 183/2011

    "Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri"; "Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro"

    La disposizione è stata interpretata come riferita esclusivamente al personale statale e ai contratti collettivi del comparto statale; non si estende ai rapporti di lavoro degli enti previdenziali autonomi come l'INPS.

  • art. 4, comma 66, L. n. 183/2011

    obiettivo di risparmio "nell'ambito della propria autonomia"

    Per gli enti previdenziali la norma impone un obiettivo complessivo di contenimento della spesa, lasciando autonomia organizzativa nella scelta delle misure da adottare; non introduce il divieto puntuale previsto dal comma 44.

  • artt. 18, 19, 20, 21 e 24 L. n. 836/1973

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la sopravvenuta soppressione dell'indennità, ma la Corte rileva che tali disposizioni non erano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale.

  • art. 66 CCNL 1.8.2006 area VI

    È la fonte contrattuale dell'indennità di prima sistemazione rivendicata dal dirigente; la Corte la considera efficace nel rapporto di lavoro in esame.

  • art. 74 CCNL 2002-2005 area VI

    Richiamato dal ricorrente nel quadro contrattuale, senza che la Corte ne ricavi un effetto ostativo al diritto all'indennità.

  • art. 29 CCNL 2006-2009 area VI

    Richiamato dal ricorrente come conferma della disciplina collettiva, ma non idoneo a escludere l'applicazione dell'indennità nel rapporto in esame.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte esclude che la norma consenta di estendere al personale dell'INPS una disciplina riservata al comparto statale; ribadisce la centralità della contrattazione collettiva per il pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per affermare che le disposizioni speciali previgenti cessano di produrre effetti se non richiamate dalla contrattazione collettiva; ciò conferma l'inapplicabilità della legge n. 836/1973 al personale INPS.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto individuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché la questione è nuova e non trattata nei gradi di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dal ricorrente ai fini interpretativi del contratto individuale, senza esito favorevole.

  • art. 1364 c.c.

    Invocato dal ricorrente ai fini interpretativi del contratto individuale, senza esito favorevole.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, precisando che l'esenzione generale vale per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi.

Massime di principio

  • Le disposizioni dettate per la riduzione della spesa del personale statale non sono automaticamente estensibili agli enti pubblici autonomi quando la loro formulazione, la collocazione sistematica e il contesto normativo mostrano che il legislatore ha inteso riferirsi al solo comparto statale.
  • Quando una legge di contenimento della spesa prevede per gli enti previdenziali un obiettivo complessivo di risparmio e non una prescrizione puntuale, l'ente conserva autonomia organizzativa nella scelta delle misure per raggiungerlo e non può applicare automaticamente regole pensate per altri comparti.
  • Le disposizioni previgenti sul trattamento economico del personale pubblico continuano a operare nel pubblico impiego contrattualizzato solo se espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva applicabile al singolo comparto.
  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e in quale atto.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto individuale si conforma alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, sicché la mancanza di un richiamo espresso nel contratto individuale non è di per sé decisiva per escludere un trattamento economico previsto dal sistema collettivo.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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