Cassazione Civile, Ordinanza n. 23088/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto promossa da un dirigente INPS che aveva intimato il pagamento di somme residue a seguito di una precedente condanna giudiziale dell'Istituto al pagamento dell'indennità di prima sistemazione prevista dal CCNL dirigenza area VI. L'INPS, nel liquidare alcune mensilità successive, aveva imputato parte delle somme a tale indennità e, contestualmente, aveva operato trattenute per asserita ripetizione di retribuzione di risultato corrisposta in eccesso. I giudici di merito hanno ritenuto che, ai fini del tetto massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo fissato per i dipendenti pubblici dall'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dall'art. 13 del d.l. n. 66/2014, dovesse applicarsi il criterio di competenza e non quello di cassa, con conseguente superamento del limite solo nell'anno 2014 per una parte minore rispetto a quanto trattenuto dall'Istituto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che, per la retribuzione di risultato, il criterio di cassa dovrebbe prevalere perché il pagamento avviene normalmente nell'anno successivo a quello di maturazione; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esaminato l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il tetto del trattamento economico annuo onnicomprensivo va verificato con criterio di competenza, perché la norma mira a contenere i compensi riferibili all'anno di maturazione, a prescindere dal momento materiale di erogazione o dall'eventuale erogazione in un anno successivo; ha inoltre osservato che la retribuzione di risultato, essendo annuale e collegata al relativo fondo, concorre al trattamento dell'anno cui si riferisce. Ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo, precisando che il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non le sole istanze istruttorie, e che la motivazione della sentenza impugnata implicava il rigetto della richiesta di CTU. In conseguenza del rigetto, l'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23-ter, comma 1, d.l. n. 201/2011
"trattamento economico annuo onnicomprensivo"; "devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato"
Il limite stipendiale va calcolato sommando tutte le somme riferibili all'anno, anche se corrisposte da soggetti diversi o in momenti diversi; rileva il criterio di competenza e non quello di cassa.
Ha ridotto il tetto massimo del trattamento economico annuo a euro 240.000, incidendo sulla verifica del superamento del limite solo per l'anno in cui tale nuovo tetto opera.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non anche rispetto alle mere istanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Corte cost. n. 124/2017
È richiamata per la dichiarata compatibilità costituzionale del limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata in tema di applicazione dell'ulteriore contributo unificato e di regime di esenzione per le amministrazioni dello Stato, non esteso agli enti pubblici autonomi.
Cass. n. 13716/2016
Richiamata per il principio secondo cui l'omessa pronuncia non riguarda le istanze istruttorie.
Massime di principio
- Ai fini del tetto massimo del trattamento economico annuo dei dipendenti pubblici, il criterio corretto è quello di competenza: conta l'anno di maturazione del compenso, non quello della sua materiale erogazione.
- La retribuzione di risultato, essendo componente annuale legata al relativo fondo e agli obiettivi dell'anno, deve essere computata nel trattamento economico dell'annualità cui si riferisce, anche se pagata successivamente.
- Quando una norma pone un limite onnicomprensivo alle somme percepibili nell'anno, il superamento va verificato sommando tutte le voci riferibili a quel periodo, anche se corrisposte da più soggetti o per più incarichi.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile per la mancata valutazione di una mera istanza istruttoria, poiché riguarda solo domande ed eccezioni di merito.
- La Corte di cassazione non può riesaminare gli accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito quando questi siano sorretti da motivazione coerente e completa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23082/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23091/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23094/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23096/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23098/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →