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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23094/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un dirigente dell'INPS alla direzione provinciale di Reggio Emilia con decorrenza 1° aprile 2011 e dal conseguente trasferimento della residenza da Bologna a Reggio Emilia. L'INPS aveva inizialmente corrisposto l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL 1.8.2006 per la dirigenza dell'Area VI, salvo poi sospenderne l'erogazione dal mese di ottobre 2013 e agire per il recupero di quanto già versato, ritenendo non dovuta l'indennità per effetto dell'art. 4, comma 44, della L. n. 183/2011. Il dirigente aveva invece ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto all'indennità. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 4, comma 44, L. n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 L. n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma del 2011 avrebbe soppresso tutte le indennità connesse ai trasferimenti anche per i contratti collettivi dei diversi comparti, salva solo l'indennità di prima sistemazione nei limiti originari; dall'altro, ha lamentato la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che il contratto individuale non contenesse alcun espresso richiamo all'indennità di prima sistemazione né alla determinazione n. 1/2009 e che quindi tale emolumento non fosse pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 4, comma 44, della L. n. 183/2011 è riferito ai dipendenti statali e non si applica ai rapporti di lavoro tra INPS e propri dipendenti; ha inoltre valorizzato la topografia della norma nell'art. 4, la distinzione tra il comma 44 e il comma 66, l'autonomia organizzativa degli enti previdenziali e il fatto che la disciplina della L. n. 836/1973 non era direttamente applicabile al personale non statale se non tramite espresso richiamo contrattuale, richiamo che nella specie non era decisivo per escludere il diritto riconosciuto ai dipendenti INPS. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, perché introduceva una questione nuova sull'interpretazione del contratto individuale, non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente prospettata nei gradi di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 44, L. n. 183/2011

    "Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico"

    La disposizione è stata interpretata come riferita ai dipendenti statali e ai relativi contratti collettivi del comparto ministeri, non ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, come l'INPS.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa estensione della disciplina, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la conclusione di inapplicabilità dell'art. 4, comma 44, ai dipendenti dell'ente.

  • artt. 18, 19, 20, 21 e 24 L. n. 836/1973

    Richiamati per sostenere la soppressione o la disciplina dell'indennità di trasferimento; la Corte ha osservato che tali disposizioni non erano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale, se non come parametro esterno o per espresso richiamo contrattuale.

  • art. 66 CCNL 1.8.2006 area VI

    Costituisce la base contrattuale dell'indennità di prima sistemazione riconosciuta al dirigente trasferito.

  • art. 74 CCNL 2002-2005 area VI

    Richiamato nel ricorso quale parte del quadro contrattuale di riferimento, senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 29 CCNL 2006-2009 area VI

    Indicato come disposizione di conferma del precedente assetto contrattuale relativo alla dirigenza dell'area VI.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    È stato richiamato per affermare che, con la contrattualizzazione del pubblico impiego, le disposizioni speciali previgenti cessano di produrre effetti se non richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 26 L. n. 836/1973

    Richiamato per evidenziare che il trattamento dei dipendenti statali era considerato, per gli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dall'INPS per censurare l'interpretazione del contratto individuale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata in appello.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato unitamente agli altri criteri ermeneutici contrattuali; non ha inciso sull'esito per la ragione processuale dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato unitamente agli altri criteri ermeneutici contrattuali; non ha inciso sull'esito per la ragione processuale dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione richiamata per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, applicabile agli enti pubblici autonomi e non coperto dall'esenzione prevista per le amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • Le disposizioni dettate per il personale statale in tema di trattamenti economici di trasferimento non si applicano automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, quando il testo normativo e la sua collocazione sistematica rivelino una disciplina riferita al solo comparto statale.
  • Quando una legge finanziaria o di contenimento della spesa distingue tra diversi sottosistemi di amministrazioni e assegna agli enti autonomi un mero obiettivo di risparmio, questi enti conservano autonomia organizzativa nella scelta delle misure attuative e non sono vincolati dalle specifiche previsioni dettate per i Ministeri.
  • Le norme previgenti sul trattamento economico dei dipendenti statali, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, cessano di produrre effetti nei rapporti di lavoro degli enti non statali salvo espresso richiamo della contrattazione collettiva applicabile.
  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o un tema interpretativo del contratto individuale non trattato nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averlo già dedotto nel merito.
  • Il giudice di legittimità può valorizzare, nell'interpretazione della legge, la collocazione sistematica della disposizione e il coordinamento con altre norme dello stesso articolo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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