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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23096/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente dell'INPS, a seguito di incarichi svolti presso sedi diverse da quella originaria e con più trasferimenti di residenza, aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento dell'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL dell'area dirigenziale VI, in misura fissata dalla determinazione interna richiamata in sentenza. L'INPS aveva inizialmente liquidato l'indennità, poi sospeso i pagamenti e chiesto la ripetizione delle somme già erogate, sostenendo che la prestazione fosse stata resa indebita dall'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011. In cassazione l'Istituto ha dedotto violazione di tale norma, nonché degli artt. 19 d.lgs. n. 165/2001 e 20 e 66 del CCNL 2002-2005, sostenendo: (i) che l'indennità non fosse stata espressamente inserita nel contratto individuale di incarico, e quindi non fosse dovuta; (ii) che essa non fosse cumulabile con l'incentivo alla mobilità territoriale, perché entrambe compensate il disagio del trasferimento; (iii) che il comma 44 dell'art. 4 l. n. 183/2011 avesse soppresso tutte le indennità connesse ai trasferimenti del personale, comprese quelle previste da contratti collettivi di comparti diversi da quello statale. La difesa del lavoratore ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina invocata dall'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisca soltanto ai dipendenti statali e non anche ai rapporti di lavoro degli enti pubblici diversi dallo Stato, come l'INPS. Da ciò ha fatto discendere l'illegittimità del diniego dell'indennità di prima sistemazione opposto dall'Istituto. Ha inoltre qualificato come nuove, e quindi inammissibili, le censure relative al contenuto del contratto individuale e alla pretesa mancata menzione dell'indennità nello stesso, poiché la questione interpretativa del contratto non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato assolto l'onere di specifica allegazione del precedente dibattito processuale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione e la complessità del quadro normativo; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 44, l. n. 183/2011

    "art. 4, comma 44"; "La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico"

    La disposizione riguarda solo i dipendenti statali; il richiamo alle analoghe disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro va riferito ai contratti del comparto statale/ministeriale. Non si applica ai rapporti di lavoro dell'INPS.

  • art. 4, comma 66, l. n. 183/2011

    "nell'ambito della propria autonomia"

    Gli enti previdenziali concorrono a obiettivi di risparmio di spesa, ma conservano autonomia organizzativa nella scelta delle misure di razionalizzazione; ciò non estende loro la disciplina del comma 44.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'INPS per sostenere che il trattamento economico del dirigente va quantificato consensualmente nell'atto di conferimento dell'incarico; la Corte non accoglie tale tesi anche perché nuova e non trattata in appello.

  • art. 20 CCNL 2002-2005 per la dirigenza area VI

    Invocato dall'INPS in combinazione con l'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 per negare la spettanza dell'indennità non espressamente prevista nel contratto individuale; censura dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 66 CCNL 1.8.2006 area VI

    Fonte contrattuale dell'indennità di prima sistemazione riconosciuta al dirigente che muti effettivamente la residenza a seguito di trasferimento di sede.

  • art. 21 l. n. 836/1973

    Le disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali non erano direttamente applicabili a personale di amministrazioni diverse dallo Stato; per gli altri enti fungevano solo da parametro esterno ove richiamate.

  • art. 26 l. n. 836/1973

    Conferma che il trattamento previsto per i dipendenti statali poteva valere per altri enti solo come parametro di commisurazione di istituti analoghi.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Con la contrattualizzazione del pubblico impiego cessano gli effetti delle disposizioni speciali previgenti se non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva; nel caso di specie il richiamo riguardava solo il personale dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato dall'INPS tra le norme asseritamente violate; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dall'INPS in lettura integrata con l'art. 111, comma 7, Cost.; non è sviluppato come ratio decisoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, precisando che l'esenzione generale non opera per gli enti pubblici autonomi.

Massime di principio

  • Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica che incidono su trattamenti economici del personale devono essere interpretate secondo il loro ambito soggettivo e topografico: non è consentita un'estensione analogica a soggetti o comparti non espressamente ricompresi dal legislatore.
  • Quando una norma finanziaria distingue tra diversi gruppi di destinatari e collega obiettivi di risparmio a specifiche amministrazioni o ministeri, le prescrizioni puntuali riferite a un gruppo non si applicano automaticamente ad altri enti che partecipano solo al medesimo obiettivo generale di contenimento della spesa.
  • Le discipline previgenti sui trattamenti di missione e trasferimento dei dipendenti statali, ove non richiamate dalla contrattazione collettiva del singolo comparto, non si applicano ai rapporti di lavoro di amministrazioni diverse dallo Stato; per gli enti pubblici autonomi possono valere solo come parametro esterno se espressamente previsto.
  • Nel ricorso per cassazione non possono introdursi questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non affrontati nella sentenza impugnata: il ricorrente deve indicare specificamente di avere già dedotto la questione nei gradi di merito e in quale atto processuale.
  • La censura che presuppone l'interpretazione del contratto individuale è inammissibile in sede di legittimità se la questione non risulta trattata nei gradi precedenti e se manca l'allegazione specifica della relativa deduzione.
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Come è indicizzato

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RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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