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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25504/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile che l'acquirente assumeva essere affetto da gravi difformità edilizie e non conforme alla normativa urbanistica. In primo grado erano state rigettate sia le domande contro i venditori sia quella contro il notaio rogante, ritenuto non tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni urbanistiche rese dalle parti. In appello, invece, era stata accolta la domanda di risoluzione per aliud pro alio nei confronti dei venditori, ma era stata confermata l'esclusione della responsabilità professionale del notaio. Con ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata riproduzione e mancato esame delle conclusioni, soprattutto quanto al progetto di variante; 2) violazione delle norme sulla diligenza professionale del notaio e sugli obblighi di controllo urbanistico, sostenendo che il notaio dovesse compiere verifiche presso il Comune e avvertire la cliente dell'eventuale irregolarità, oltre a una responsabilità extracontrattuale per la circolazione di un atto relativo a bene abusivo; 3) violazione delle norme deontologiche notarili e dell'art. 47 l. notarile sul dovere di consiglio; 4) erronea quantificazione del danno, per non aver incluso anche il maggior importo relativo al mutuo. La controparte assicurativa ha resistito eccependo anche il difetto di interesse, mentre l'erede del venditore ha proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di aliud pro alio, denunciando, tra l'altro, l'omessa considerazione del procedimento penale, l'erronea CTU, l'applicazione della disciplina sbagliata rispetto ai vizi della cosa venduta, la prescrizione/decadenza e il mancato riconoscimento di altre questioni economiche e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'acquirente sia il ricorso incidentale dell'erede del venditore; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società assicuratrice. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto inammissibili o generiche le censure per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, osservando in particolare che: l'omessa trascrizione delle conclusioni non integra di per sé nullità se la loro considerazione emerge dalla motivazione; la doglianza sulla responsabilità del notaio era priva delle necessarie indicazioni degli atti e dei documenti; la censura sul danno era assorbita dal rigetto della responsabilità del notaio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che esso introduceva inammissibilmente nuovi documenti, censurava apprezzamenti di merito e non si confrontava con la ratio della decisione d'appello; ha inoltre ricordato che l'assoluzione penale ex art. 530, comma 2, c.p.p. non vincola il giudice civile. Le spese sono state compensate tra le due ricorrenti principali incidentali e poste, rispettivamente, a carico della ricorrente principale verso la compagnia assicurativa e a carico dell'incidentale verso i resistenti danti causa dei venditori. È stato inoltre dato atto della debenza del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato le conclusioni e le censure erano formulate in modo non autosufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza; la Corte ha affermato che la mancata trascrizione delle conclusioni non è causa autonoma di nullità se esse risultano esaminate nella motivazione.

  • art. 359 c.p.c.

    Norma richiamata solo nel primo motivo di ricorso principale, senza autonoma portata decisoria nel ragionamento della Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso principale, ma la Corte ha respinto la censura per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità processuali; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per carenze di specificità e autosufficienza.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato per sostenere la diligenza qualificata del notaio; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla responsabilità professionale del notaio; la Corte non ha esaminato nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul grado di diligenza esigibile dal professionista; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 17 L. 28 febbraio 1985, n. 47

    Richiamato in tema di regolarità urbanistica dell'immobile; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47

    Richiamato in tema di violazioni edilizie e loro effetti; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha affrontato il merito della tesi per vizi del motivo.

  • art. 2645 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1 dei principi di deontologia professionale dei notai

    Richiamato per il dovere di consiglio del notaio; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 47 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Richiamato quale fonte del dovere di consiglio notarile; il motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la pretesa responsabilità extracontrattuale del notaio; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per genericità e mancato specifico confronto con la decisione impugnata.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di danno risarcibile; la relativa censura è stata ritenuta assorbita o comunque inammissibile.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno; non esaminato nel merito per assorbimento/inammissibilità.

  • art. 1489 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale nel quarto motivo, ma la censura è stata assorbita dal rigetto della responsabilità del notaio.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla misura del danno; la questione è stata assorbita.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per escludere efficacia vincolante dell'assoluzione penale nel giudizio civile.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in cassazione.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la disciplina della garanzia per vizi, alternativa all'aliud pro alio.

  • art. 1491 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato per eccepire prescrizione e decadenza nella garanzia per vizi; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la risoluzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale norma che la parte riteneva applicabile; la Corte non ha accolto la tesi.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato per escludere la difformità rilevante ai fini dell'aliud pro alio; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per ridurre o escludere il danno da spese di miglioramento e per il godimento dell'immobile; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa domanda di manleva nei confronti di terzi; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte ha usato il principio di specificità del motivo per dichiarare inammissibili censure non formulate come critica specifica alla decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto numerosi motivi inammissibili perché privi della specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che diverse censure celavano in realtà contestazioni di fatto non proponibili in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha chiarito che esso non consente una nuova valutazione del merito né dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non è autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura e riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti la Corte non può svolgere il controllo richiesto.
  • La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza non determina nullità se dalla motivazione risulta che il giudice le ha comunque esaminate e decise.
  • La responsabilità del notaio non può essere affermata in sede di legittimità mediante doglianze generiche o mediante una mera rivalutazione del fatto: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente l'errore di diritto denunciato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di introdurre una diversa ricostruzione dei fatti; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente e autosufficientemente indicato.
  • L'assoluzione penale pronunziata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. non vincola il giudice civile, perché non implica un accertamento positivo dell'insussistenza del fatto, ma solo l'insufficienza della prova penale.
  • In cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo i limiti strettissimi previsti dall'art. 372 c.p.c.; inoltre, le censure che presuppongono una diversa qualificazione dei fatti, ma non dimostrano l'errore di sussunzione, sono inammissibili come tentativi di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareVizi dell'immobileResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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