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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01941/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, sostenendo che l'atto fosse nullo perché non indicava espressamente la norma giuridica posta a base dell'accertamento e non riportava in modo adeguato il nominativo del responsabile del procedimento, indicato solo genericamente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione di legge e erroneità della motivazione della sentenza d'appello, insistendo sulla nullità dell'avviso per le omissioni indicate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'avviso di accertamento non è nullo per la sola mancata indicazione della norma di riferimento, essendo sufficiente che contenga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, idonei a consentire la difesa del contribuente. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, non risultava dedotto in modo specifico nei gradi di merito il vizio relativo alla motivazione dell'atto, sicché la censura in cassazione sarebbe stata nuova e quindi inammissibile. Quanto al responsabile del procedimento, la Corte ha richiamato il principio per cui tale indicazione non era richiesta a pena di nullità dall'art. 7 dello Statuto del contribuente per gli avvisi di accertamento, essendo la relativa sanzione prevista solo per le cartelle di pagamento in relazione a ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la sola costituzione formale dell'Agenzia in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento non è nullo per la mera omissione del richiamo espresso alla norma tributaria applicata, se contiene in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione, tali da consentire l'esercizio del diritto di difesa.
  • La deduzione in cassazione di un vizio non esaminato nella sentenza impugnata richiede che il ricorrente alleghi e indichi specificamente dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e non può essere scrutinata.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità dell'avviso di accertamento, perché tale sanzione non è prevista dall'art. 7 dello Statuto del contribuente per questo tipo di atto, essendo stata introdotta solo per le cartelle di pagamento nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
  • Nel processo tributario, la nullità per difetto di motivazione dell'atto impositivo va distinta dalla mera carenza di una qualificazione giuridica formale: ciò che rileva è la comprensibilità della pretesa fiscale e la possibilità di difesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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