Cassazione Civile, Ordinanza n. 36749/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per annualità 2004 e 2005, con contestazione di costi e detrazioni fondati su fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR del Lazio aveva confermato l’annullamento dell’accertamento ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l’inesistenza delle prestazioni fatturate, valorizzando la regolare fatturazione e la ricostruzione della storia economica della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa/insufficiente motivazione, per non avere la CTR esaminato gli elementi indiziari allegati dall’Ufficio, tra cui l’assenza di documentazione contabile, la medesima compagine sociale tra le società coinvolte, il pagamento in contanti di somme ingenti, l’esistenza di fatture diverse per le medesime prestazioni, la mancanza di personale specializzato e l’uso di dipendenti dell’altra società; (2) violazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l’onere della prova, gravando indebitamente sull’Amministrazione la dimostrazione dell’inesistenza delle operazioni nonostante la regolarità formale della contabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente all’avviso relativo all’annualità 2004 per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente e del versamento di quanto dovuto, senza provvedere sulle spese per tale parte. Quanto all’avviso relativo all’annualità 2005, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio non estinto. La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure, osservando che la CTR aveva motivato in modo apodittico e non aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012 n. 83
rileva il vizio di motivazione omessa, insufficiente o apparente della sentenza d'appello, nel regime previgente alla riforma del 2012.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui con riferimento al riparto dell'onere della prova e alle norme sull'accertamento tributario.
richiamato dalla ricorrente come norma violata nella ricostruzione dell'accertamento fiscale.
consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile.
regola il riparto dell'onere probatorio: l'Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza delle operazioni; il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e dei costi.
art. 6 d.l. 193/2016, conv. in L. 225/2016
disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e, in presenza dei relativi presupposti, comporta l'estinzione del processo per la parte definita.
art. 119/2018
richiamato nel testo in relazione all'istanza di definizione agevolata e alla sospensione/estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gli indizi dell'inesistenza delle operazioni.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi probatori idonei a sostenere la fittizietà delle operazioni, incombe sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza e l'inerenza dei costi, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando, nel complesso, risulti inattendibile alla luce di indici gravi di fittizietà delle operazioni.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e quelli contrari offerti dal contribuente; una motivazione meramente assertiva o apodittica integra vizio censurabile in cassazione.
- La definizione agevolata del debito tributario, ove perfezionata e in assenza di diniego nei termini, determina l'estinzione del processo per la parte corrispondente al carico definito.
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