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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13961/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, con irrogazione di sanzioni, notificato a una società poi incorporata in altra società e, per quanto qui interessa, anche a un socio accomandante. L'Ufficio contestava la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti realizzate mediante una frode carosello, con una società filtro interposta tra il reale cedente e la cessionaria. Alla successiva cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, seguiva l'impugnazione davanti ai giudici tributari. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il socio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per totale assenza di prova degli addebiti; 2) vizio motivazionale per mancata chiarificazione delle ragioni della responsabilità del ricorrente e asserita nullità della sentenza di primo grado; 3) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla procedura di accertamento con adesione, deducendo un diniego non motivato; 4) omessa discussione sulla carenza di legittimazione passiva tributaria del ricorrente, collegata alla sua qualità di socio accomandante e alle vicende societarie di fusione; 5) omessa discussione sulla totale assenza di prova degli addebiti. La Corte osserva che i motivi sono formulati in modo generico, in parte sotto il paradigma processuale errato, e comunque non colgono la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestivo l'accertamento per raddoppio dei termini, legittima la pretesa verso i soci solidalmente obbligati, e non provata l'estraneità al meccanismo fraudolento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi siano, in larga parte, generici, non autosufficienti o incanalati nel vizio processuale/sostanziale errato rispetto alle censure formulate, e che non scalfiscano la motivazione della sentenza regionale. Conferma quindi la soccombenza del ricorrente e lo condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge va dedotto in modo specifico, indicando le norme violate e argomentando il contrasto con la sentenza impugnata; il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle difese di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La mancata specifica indicazione delle norme violate e della critica rivolta alla sentenza comporta inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere fatta valere come error in procedendo, non come vizio di violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella di pagamento è ritenuta legittimamente emessa sulla base dell'accertamento presupposto.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per le violazioni fiscalmente rilevanti con obbligo di denuncia penale opera il raddoppio dei termini di accertamento, con conseguente tempestività dell'atto impositivo.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La contestazione di condotte fiscali integranti reati tributari giustifica il richiamo al raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. 16 del 2012

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte lo considera estraneo al ragionamento della sentenza impugnata.

  • artt. 2501 quater e 2504 bis c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente sul tema delle vicende societarie, ma la Corte li reputa non pertinenti al vizio dedotto e alla fase dell'accertamento del debito fiscale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo per violazione di legge deve individuare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in modo intelligibile perché la motivazione della sentenza sia in contrasto con esse; la mera riproposizione delle difese di merito è insufficiente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una nuova ricostruzione del merito.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello va denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non mediante i vizi di cui all'art. 360, nn. 3 o 5, c.p.c.
  • In materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la propria estraneità al meccanismo fraudolento deve allegare e provare fatti concreti idonei a dimostrare l'incolpevole affidamento o la mancata partecipazione; la sola regolarità contabile o amministrativa non è sufficiente.
  • Quando le condotte fiscali contestate integrano ipotesi penalmente rilevanti per cui sussiste obbligo di denuncia, opera il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa ratione temporis applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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