Cassazione Civile, Ordinanza n. 13961/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, con irrogazione di sanzioni, notificato a una società poi incorporata in altra società e, per quanto qui interessa, anche a un socio accomandante. L'Ufficio contestava la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti realizzate mediante una frode carosello, con una società filtro interposta tra il reale cedente e la cessionaria. Alla successiva cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, seguiva l'impugnazione davanti ai giudici tributari. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il socio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per totale assenza di prova degli addebiti; 2) vizio motivazionale per mancata chiarificazione delle ragioni della responsabilità del ricorrente e asserita nullità della sentenza di primo grado; 3) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla procedura di accertamento con adesione, deducendo un diniego non motivato; 4) omessa discussione sulla carenza di legittimazione passiva tributaria del ricorrente, collegata alla sua qualità di socio accomandante e alle vicende societarie di fusione; 5) omessa discussione sulla totale assenza di prova degli addebiti. La Corte osserva che i motivi sono formulati in modo generico, in parte sotto il paradigma processuale errato, e comunque non colgono la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestivo l'accertamento per raddoppio dei termini, legittima la pretesa verso i soci solidalmente obbligati, e non provata l'estraneità al meccanismo fraudolento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi siano, in larga parte, generici, non autosufficienti o incanalati nel vizio processuale/sostanziale errato rispetto alle censure formulate, e che non scalfiscano la motivazione della sentenza regionale. Conferma quindi la soccombenza del ricorrente e lo condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge va dedotto in modo specifico, indicando le norme violate e argomentando il contrasto con la sentenza impugnata; il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle difese di merito.
La mancata specifica indicazione delle norme violate e della critica rivolta alla sentenza comporta inammissibilità del motivo di ricorso.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere fatta valere come error in procedendo, non come vizio di violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento è ritenuta legittimamente emessa sulla base dell'accertamento presupposto.
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le violazioni fiscalmente rilevanti con obbligo di denuncia penale opera il raddoppio dei termini di accertamento, con conseguente tempestività dell'atto impositivo.
La contestazione di condotte fiscali integranti reati tributari giustifica il richiamo al raddoppio dei termini di accertamento.
d.lgs. 16 del 2012
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte lo considera estraneo al ragionamento della sentenza impugnata.
artt. 2501 quater e 2504 bis c.c.
Sono richiamati dal ricorrente sul tema delle vicende societarie, ma la Corte li reputa non pertinenti al vizio dedotto e alla fase dell'accertamento del debito fiscale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo per violazione di legge deve individuare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in modo intelligibile perché la motivazione della sentenza sia in contrasto con esse; la mera riproposizione delle difese di merito è insufficiente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una nuova ricostruzione del merito.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello va denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non mediante i vizi di cui all'art. 360, nn. 3 o 5, c.p.c.
- In materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la propria estraneità al meccanismo fraudolento deve allegare e provare fatti concreti idonei a dimostrare l'incolpevole affidamento o la mancata partecipazione; la sola regolarità contabile o amministrativa non è sufficiente.
- Quando le condotte fiscali contestate integrano ipotesi penalmente rilevanti per cui sussiste obbligo di denuncia, opera il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa ratione temporis applicabile.
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