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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19476/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha quindi deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando la pretesa fiscale. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva contestato come simulate alcune operazioni societarie poste in essere nel 2006, consistenti nella costituzione di un usufrutto a termine sul 90% della partecipazione detenuta dai soci in una s.a.s., con conseguente attribuzione del reddito da partecipazione in misura ridotta (2,5% anziché 25%) e ripresa a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali, oltre sanzioni. La simulazione veniva desunta da plurimi indizi: prezzo ritenuto simbolico, assenza di perizia di stima, struttura proprietaria familiare della società partecipata, inattività dell'usufruttuaria, sua prossima cancellazione e qualificazione delle società coinvolte come schermo fiscale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; quello decisivo ha denunciato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché emesso senza un previo e corretto confronto con il contribuente, in particolare in materia antielusiva ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e norme collegate.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto col primo motivo.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    È ritenuto applicabile solo ai casi di accesso, ispezione e verifica nei tributi armonizzati, non quale principio generale del contraddittorio tributario.

  • art. 1 L. n. 241/1990

    È evocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale non è principio generale dell'azione amministrativa tributaria se non nei casi espressamente previsti.

  • artt. 37 e 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Sono richiamati come norme in tema di accertamento e disciplina antielusiva; quando l'Ufficio agisce per elusione tramite negozi giuridici, il contraddittorio e la motivazione sulle giustificazioni del contribuente assumono rilievo determinante.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    È menzionato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel procedimento di accertamento.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    La richiesta di chiarimenti deve rispettare le prescrizioni formali del comma 4 per instaurare un contraddittorio valido nel procedimento antielusivo.

  • art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso è nullo se non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente a seguito della richiesta di chiarimenti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato indirettamente nella parte in cui la Corte richiama l'onere del contribuente di indicare in giudizio le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale automaticamente operante, ma è obbligatorio solo quando la legge lo preveda espressamente, oppure nei tributi armonizzati secondo i principi unionali.
  • In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere tempestivamente.
  • Nella disciplina antielusiva ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, la validità dell'accertamento presuppone che la richiesta di chiarimenti rispetti le forme di legge e che l'avviso dia specifica e adeguata risposta alle giustificazioni rese dal contribuente.
  • Se il procedimento antielusivo è viziato ab origine per mancata instaurazione di un contraddittorio conforme alla legge, l'avviso di accertamento è nullo.
  • Quando la nullità dell'atto emerge come dirimente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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