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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12618/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato da un comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all’anno 2013. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo una censura sul difetto di indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In appello, proposto dal contribuente, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo inesistente la notifica dell’appello, perché eseguita nel 2020 a un indirizzo PEC reperito nell’IPA e non preceduta, secondo il giudice di merito, da un accertamento e da una dichiarazione in relata circa l’assenza dell’indirizzo nel Registro PP.AA., alla luce dell’art. 28, comma 1, lett. c), d.l. 76/2020. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 16-ter d.l. 179/2012, dell’art. 16-bis d.lgs. 546/1992 e degli artt. 5, 7 e 9 del d.m. 163/2013, sostenendo che nel processo tributario la notifica telematica agli enti impositori deve essere eseguita secondo la disciplina speciale del rito tributario e che per gli enti impositori l’indirizzo PEC è quello pubblicato nell’IPA; quindi la notificazione dell’appello al Comune era valida e non inesistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che, per la versione applicabile dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, le notificazioni tra le parti nel processo tributario possono avvenire telematicamente secondo il d.m. 163/2013; che l’art. 7, comma 5, di tale decreto prevede per gli enti impositori l’utilizzo dell’indirizzo PEC individuato dall’art. 47, comma 3, d.lgs. 82/2005, pubblicato nell’IPA; e che il processo tributario telematico era già vigente in Sicilia dal 15 giugno 2017. Da ciò ha tratto la conseguenza che la notifica dell’appello effettuata il 23 giugno 2020 all’indirizzo risultante dall’IPA non era inesistente, ma correttamente eseguita, e che la disciplina richiamata dalla CTR non era applicabile per il principio di specialità del processo tributario. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori motivi di impugnazione dell’avviso riproposti in appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 327 c.p.c.

    l’eccezione di tardività dell’appello è stata ritenuta inammissibile perché priva dell’indicazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado, necessaria per il controllo

  • art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione"

    nel testo applicabile al caso, disciplina in via speciale le notificazioni telematiche del processo tributario e prevale sulla disciplina generale richiamata dalla CTR

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della disciplina delle notifiche telematiche nel processo tributario

  • art. 5 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che regolano le notificazioni telematiche

  • art. 7, comma 5, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    "Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA"

    per gli enti impositori l’indirizzo PEC rilevante ai fini delle notifiche è quello pubblicato nell’IPA

  • art. 9 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del processo tributario telematico

  • art. 28, comma 1, lett. c), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120

    la CTR vi aveva fondato la tesi dell’inesistenza della notifica, ma la Corte ha escluso che fosse applicabile alla fattispecie e alla notifica eseguita nel giugno 2020

  • art. 47, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    è la base normativa dell’indirizzo PEC degli enti impositori pubblicato nell’IPA

  • art. 16 del decreto direttoriale M.E.F. 4 agosto 2015

    indicato per stabilire la decorrenza dell’operatività del processo tributario telematico in Sicilia

  • art. 2, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale M.E.F. 15 dicembre 2016

    richiamato insieme al precedente per affermare l’entrata in vigore del PTT in Sicilia dal 15 giugno 2017

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento di definizione anticipata, richiamata nella fase preliminare del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, quando la normativa speciale indica per gli enti impositori l’indirizzo PEC pubblicato nell’IPA, la notificazione eseguita a tale indirizzo non è inesistente se effettuata nel periodo di vigenza della disciplina speciale applicabile al caso.
  • La disciplina delle notificazioni nel processo tributario, essendo speciale, prevale sulla disciplina generale richiamata in via analogica o estensiva quando questa conduca a requisiti ulteriori non previsti dalla normativa del rito.
  • L’eccezione di tardività dell’impugnazione è inammissibile se non consente al giudice di verificare il decorso del termine, mancando un dato essenziale come la data di pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Quando la notifica dell’impugnazione è valida, la cassazione della sentenza che l’aveva ritenuta inesistente impone il rinvio al giudice di merito per l’esame dei motivi di appello non scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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