Cassazione Civile, Ordinanza n. 32891/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2015 notificato a un socio al 33% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, in relazione a redditi di partecipazione ritenuti conseguiti in conseguenza di un accertamento emesso verso la società. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertare, l’invalidità della notifica dell’accertamento alla società e quindi di quello consequenziale verso il socio, nonché l’omesso riconoscimento dei costi sostenuti per produrre il reddito accertato. La C.G.T. di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi tempestivo l’accertamento e rigettandosi il ricorso originario. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la questione della decadenza era stata proposta tempestivamente sin dal primo ricorso; 2) violazione di norme processuali e sostanziali tributarie e civilistiche, per non avere il giudice d’appello riconosciuto la decadenza, per non avere riconosciuto la deducibilità dei costi in presenza di accertamento induttivo e per asserita violazione del divieto di doppia presunzione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. 546/1992, sia sulla notifica alla società sia sulla presunta distribuzione in nero degli utili, contestando anche l’uso di un bonifico di 20.000 euro ritenuto sospetto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo, nei limiti relativi alla mancata considerazione dei costi deducibili nell’accertamento dei redditi, rigettando il primo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame, affinché rivaluti la questione della quantificazione del reddito tenendo conto dei costi presuntivamente sostenuti. La Corte ha invece confermato che la notifica dell’accertamento era tempestiva per effetto della proroga normativa e che l’eventuale invalidità dell’accertamento societario non travolge automaticamente quello emesso nei confronti del socio.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazione apparente.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali sulla decadenza e sulla deducibilità dei costi.
richiamato dal ricorrente per censurare il preteso travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul punto decisivo della decadenza.
artt. 19, comma 1, lett. e), 24 e 32, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per sostenere la tempestività della deduzione dell’eccezione di decadenza e il corretto esercizio del diritto di difesa.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare il metodo di accertamento e la quantificazione del reddito societario.
richiamati per contestare l’uso delle presunzioni e la ripartizione dell’onere probatorio sui costi e sui redditi accertati.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza d’appello; la Corte ha respinto la censura quanto alle rationes effettive della decisione.
art. 157 del D.L. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020
utilizzato per affermare che il termine di decadenza per l’accertamento relativo al 2015 era stato prorogato sino al 31.12.2021, rendendo tempestiva la notifica del 6.7.2021.
Corte cost. n. 10 del 2023
richiamata quale base del principio per cui ogni accertamento induttivo deve considerare i costi, anche forfettariamente o presuntivamente, per rispettare la capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società a ristretta base partecipativa, l’eventuale invalidità o caducazione dell’accertamento emesso nei confronti della società non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento consequenziale emesso nei confronti del socio, che può comunque contestare autonomamente la pretesa a lui rivolta.
- In materia di accertamento dei redditi, non esiste un divieto generale delle presunzioni di secondo grado: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il presupposto di ulteriori inferenze presuntive, purché queste siano adeguate e logicamente coerenti.
- Quando il reddito viene determinato con metodo induttivo o analitico-induttivo, l’Amministrazione e il giudice devono considerare anche i costi presumibilmente sostenuti per produrre quel reddito, eventualmente in forma forfettaria, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva.
- La censura di motivazione apparente è infondata se il ricorso per cassazione non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un singolo passaggio argomentativo non decisivo.
- L’eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria va valutata alla luce del termine applicabile ratione temporis e delle eventuali proroghe normative; se la notifica interviene entro il termine prorogato, la pretesa non è decaduta.
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