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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24874/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con cui l'ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi e minori costi della società ai fini IVA e IRAP e, per trasparenza, il reddito dei soci ai fini IRPEF. L'accertamento era stato fondato su una verifica presso i locali dell'esercizio di ristorazione e su una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi desunta dal consumo di materie prime, in particolare farina e mozzarella, per stimare il numero di pizze vendute e il relativo valore medio di vendita. I contribuenti avevano contestato la legittimità della metodologia e dei ricarichi applicati, nonché il criterio di determinazione del numero di pizze servite. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo inattendibile la ricostruzione per assenza di media aritmetica ponderata, carenza di riferimenti all'incidenza di vendita dei prodotti, alle percentuali di sfrido e al valore medio ponderato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per erronea interpretazione della disciplina sull'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in materia di reddito d'impresa e IVA, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di materie prime quando esse siano ingredienti fondamentali della preparazione. Ha poi osservato che le eventuali criticità evidenziate dalla CTR potevano incidere semmai sulla quantificazione dei maggiori ricavi e non sulla legittimità in radice dell'accertamento, trattandosi di impugnazione di merito e non di annullamento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; il motivo è stato accolto perché la CTR ha trascurato dati rilevanti della verifica fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per la violazione o falsa applicazione di legge; è stato ritenuto fondato perché la CTR ha mal applicato la disciplina dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Legittima, nei presupposti previsti, la ricostruzione induttiva dei ricavi dell'impresa anche sulla base del consumo di materie prime.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente, ai fini IVA, la rettifica e la ricostruzione induttiva dei ricavi imponibili secondo criteri compatibili con l'andamento dell'attività.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel corpo della motivazione come norma che, insieme all'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, legittima la ricostruzione dei ricavi in via analitico-induttiva.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo di un'impresa di ristorazione è legittimo desumere i ricavi dal consumo di materie prime essenziali o indispensabili alla preparazione dei prodotti venduti, purché il procedimento ricostruttivo sia sorretto da criteri logicamente coerenti e attendibili.
  • Le eventuali contestazioni circa il prezzo medio, i ricarichi, le percentuali di sfrido o altri elementi del calcolo non comportano necessariamente l'illegittimità dell'intero accertamento, potendo al più incidere sulla quantificazione del maggior reddito o del maggior volume d'affari.
  • L'impugnazione dell'avviso di accertamento ha natura di impugnazione-merito: il giudice tributario, se ritiene parzialmente inattendibile la pretesa, può ridurne la misura, ma non deve annullare integralmente l'atto se la pretesa fiscale conserva un nucleo fondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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