Cassazione Civile, Ordinanza n. 34199/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'esercizio del diritto di riscatto agrario da parte dei proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico, i quali hanno agito per ottenere il trasferimento a loro favore di un terreno confinante già venduto a una società, assumendo che non fosse stato loro notificato il preliminare di vendita. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello i soccombenti hanno soprattutto contestato la mancata ammissione di vari capitoli di prova testimoniale, finalizzati a dimostrare, tra l'altro, che il contratto di affitto del fondo di proprietà familiare in favore del figlio era meramente apparente o comunque risolto per mutuo consenso, che la coltivazione del fondo era proseguita ad opera dei genitori, e che alcuni fatti documentali e temporali erano stati trascurati. Con il ricorso per cassazione hanno articolato nove motivi, denunciando violazioni processuali e sostanziali in tema di ultrapetizione, ammissibilità della prova testimoniale, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 18 marzo 2016, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 19 febbraio 2018, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale applicabile ratione temporis. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine annuale previsto a pena di decadenza dall'impugnazione
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel testo applicabile ratione temporis, va computato tenendo conto della sospensione feriale.
art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
La sospensione feriale, nel testo applicabile, è pari a 31 giorni; la modifica introdotta dal d.l. n. 132/2014 si applica, in assenza di disciplina transitoria, secondo il principio tempus regit actum.
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 2014, n. 162
riduzione del periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni
La riduzione del periodo feriale si applica senza disciplina transitoria, a partire dalla sospensione relativa al periodo feriale dell'anno solare in cui la norma opera.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla pretesa non devoluzione di questioni decise in primo grado.
Invocato per censurare il giudizio di inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale.
Richiamato per dedurre motivazione insufficiente o apparente della decisione di appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro di impugnazione utilizzato dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina agraria e della risoluzione del rapporto rilevante ai fini del riscatto.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla forma e sulla risoluzione del contratto di affitto.
Richiamato nei motivi come norma sulla disciplina dei rapporti agrari.
Richiamato nei motivi con riferimento alla pubblicità di atti riguardanti diritti reali e rapporti agrari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza è inammissibile, e la tardività può essere rilevata d'ufficio anche senza previo contraddittorio sul punto.
- Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione occorre applicare la disciplina della sospensione feriale vigente ratione temporis; in mancanza di disciplina transitoria, le modifiche normative si applicano secondo il principio tempus regit actum.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte non procede all'esame dei motivi di merito, e la soccombenza comporta la condanna alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
- Le censure sulla mancata ammissione di prove, sulla motivazione e sull'omessa pronuncia restano assorbite se l'impugnazione è proposta oltre il termine di legge.
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