Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme asseritamente versate a un agente assicurativo per la stipula di più polizze. La contraente sosteneva di avere pagato premi che l'agente, poi ritenuto infedele, avrebbe trattenuto senza riversarli alla compagnia. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della compagnia; in appello la domanda era stata accolta solo in parte, limitatamente a 45.000 euro, con condanna della compagnia e manleva dell'agente. Nel ricorso principale la ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione di varie norme sostanziali e per errata valutazione delle prove, sostenendo che, una volta riconosciuta la buona fede dell'assicurata e l'apparenza di regolarità creata dall'agente con modulistica originale, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'intero credito di 115.000 euro e non limitarsi ad alcuni premi soltanto. La compagnia, con ricorso incidentale, ha contestato invece la responsabilità ex art. 2049 c.c., deducendo che la contraente sarebbe stata gravemente colposa, che non vi sarebbe prova dei pagamenti e che il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi su disconoscimenti documentali e su alcune eccezioni di inesigibilità e di mancata prova dei singoli premi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della compagnia, ritenendolo incentrato su critiche di merito e non autosufficiente. Ha invece accolto il ricorso principale dell'erede della contraente, riqualificandone la censura come vizio motivazionale nei limiti costituzionali: la sentenza d'appello era infatti intrinsecamente contraddittoria e non spiegava perché, dopo avere riconosciuto l'affidamento incolpevole della cliente e la rilevanza dell'apparenza creata dall'agente, aveva limitato il risarcimento/restituzione a soli 45.000 euro senza indicare in modo intelligibile quali polizze fossero provate e quali no, né come avesse determinato il quantum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla responsabilità della preponente per l'illecito dell'agente; la Corte non ne esclude in astratto l'applicabilità quando l'agente, munito di rappresentanza e di modulistica originale, abbia creato un'apparenza idonea a ingenerare affidamento nel terzo in buona fede.
Evocato sul riparto dell'onere della prova in ordine al pagamento dei premi e alla sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi dedotti dalla compagnia.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto assicurativo e nella valutazione dell'affidamento del terzo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di conseguenze risarcitorie/restitutorie dell'illecito o dell'inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente e dalla compagnia con riferimento all'eventuale incidenza del comportamento colposo del danneggiato sulla pretesa azionata.
Menziionato dalla ricorrente nel contesto delle responsabilità per fatto dell'ausiliario, in coordinamento con l'art. 2049 c.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme invocate, nel quadro dei rapporti di rappresentanza dell'agente assicurativo.
Citato dalla ricorrente tra le norme invocate, nel quadro dell'apparenza di rappresentanza e della tutela del terzo.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte evidenzia che le censure della compagnia miravano in realtà a una diversa ricostruzione del merito e che il vizio dedotto non era scrutinabile come denunciato.
Evocato dalla compagnia per omessa pronuncia; la Cassazione esclude il vizio perché il giudice d'appello aveva implicitamente ritenuto irrilevanti alcune contestazioni documentali e aveva deciso sulla base di documenti ritenuti sufficienti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte rileva che il motivo principale, pur rubricato come violazione di legge, in realtà denunciava un vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte riqualifica il motivo principale in questo perimetro, ritenendo che la vera doglianza riguardasse la contraddittorietà/insufficiente comprensibilità della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile perché le censure sono di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione: la sentenza deve spiegare le ragioni decisorie in modo intelligibile e non meramente assertivo.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato in collegamento al requisito della motivazione della sentenza, che nel caso concreto è ritenuta carente per contraddittorietà e incomprensibilità sostanziale.
Richiamato dalla compagnia con riferimento al disconoscimento delle fotocopie prodotte.
Richiamato dalla compagnia per contestare l'efficacia probatoria delle copie conformi e dei documenti prodotti.
Richiamato dalla compagnia per il disconoscimento di riproduzioni meccaniche e documenti informatici/fotocopie.
Richiamato dalla compagnia per il disconoscimento della scrittura privata e delle copie prodotte.
Richiamato dalla compagnia con riferimento alla riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado.
Citato dalla Corte nel passaggio in cui valorizza la qualità di agente con rappresentanza e l'uso di stampati originali per escludere che il diritto alla restituzione fosse precluso per ragioni probatorie.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito riconosce l'affidamento incolpevole del terzo e l'apparenza creata dall'agente, non può poi ridurre la pretesa senza spiegare in modo intelligibile quali singoli fatti risultino provati e quali no, perché una motivazione meramente assertiva non soddisfa il minimo costituzionale.
- Nel ricorso per cassazione la Corte può riqualificare il motivo in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla rubrica formale, purché la doglianza resti entro i limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del merito probatorio sono inammissibili in cassazione, soprattutto quando si traducono in critiche fattuali prive di specifica autosufficienza.
- In tema di responsabilità della preponente per l'illecito dell'agente, la presenza di modulistica originale e di un potere rappresentativo può essere decisiva per tutelare il terzo che abbia confidato senza colpa nella correttezza dell'operato dell'agente.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito, anche implicitamente, ha ritenuto irrilevante una questione documentale e ha comunque deciso la domanda sulla base di un distinto apprezzamento probatorio.
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