Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
La proprietaria di un immobile ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall’abitazione a causa di versamenti di liquami provocati dall’ostruzione del sistema fognario. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli operai intervenuti per eliminare l’ostruzione avrebbero agito erroneamente a monte anziché a valle, spingendo i liquami verso l’immobile della danneggiata. La società convenuta si è difesa sostenendo di non essere responsabile, perché i lavori erano stati affidati in appalto a una diversa società. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non contestata, o contestata tardivamente, l’allegazione dell’appalto e quindi ammesso il fatto estintivo della responsabilità. La Corte d’appello ha confermato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo: che non vi fosse nulla da contestare perché il contratto di appalto non era stato prodotto; che il principio di non contestazione non vale come prova legale ma solo come elemento valutabile insieme agli altri; che la decisione di merito avrebbe attribuito alla non contestazione un valore probatorio improprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che la distinzione rilevante è tra allegazione del fatto e prova del fatto: la convenuta aveva allegato in modo sufficiente il fatto estintivo, cioè di avere affidato a terzi i lavori che avevano causato il danno, e su tale allegazione la controparte avrebbe dovuto prendere posizione tempestivamente. In assenza di contestazione, il fatto allegato si considera ammesso e tale ammissione ha valore probatorio. La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse attribuito alla non contestazione il valore di prova legale; ha invece applicato correttamente il principio, richiamando la giurisprudenza precedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la mancata contestazione del fatto allegato dalla controparte può consentire al giudice di considerarlo ammesso e provato, purché il fatto sia stato tempestivamente e sufficientemente allegato
richiamato dal ricorrente come norma processuale violata, in relazione alla contestazione della difesa avversaria
richiamato per sostenere una pretesa violazione dell’onere della prova; la Corte ha escluso l’erroneità della decisione di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera sul piano dell’allegazione del fatto: quando una parte deduce in modo sufficientemente specifico un fatto estintivo, modificativo o impeditivo, la controparte deve contestarlo tempestivamente, altrimenti quel fatto può ritenersi ammesso.
- La non contestazione non introduce una prova legale in senso tecnico, ma determina un effetto probatorio dell’ammissione del fatto non contestato, valutabile dal giudice come prova del fatto stesso in assenza di elementi contrari.
- Ai fini del riparto dell’onere probatorio, è decisivo distinguere tra allegazione e prova: può mancare la prova documentale del fatto allegato, ma la mancata contestazione tempestiva può comunque consolidarne l’efficacia probatoria.
- La contestazione tardiva non è idonea a neutralizzare l’effetto probatorio derivante dalla mancata contestazione tempestiva del fatto già allegato in giudizio.
Come è indicizzato
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