Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un fondo rustico sul quale alcuni comproprietari avevano agito per ottenere il rilascio del bene e il risarcimento dei danni per asserita occupazione senza titolo. Il convenuto aveva eccepito l'esistenza di un contratto di affitto agrario stipulato con uno dei comproprietari, che chiamava in causa il medesimo per essere garantito. Il chiamato in causa proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto per morosità nel pagamento dei canoni e per mutamento della destinazione del fondo da pascolo a colture seminative. La Corte d'appello, confermando in sostanza la decisione di primo grado, riteneva valido il contratto anche nei confronti degli altri comproprietari, dichiarava risolto il rapporto per grave inadempimento dell'affittuario e disponeva il rilascio del fondo. Con il ricorso per cassazione l'affittuario deduceva: 1) violazione della disciplina sul previo tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie, sostenendo che la domanda riconvenzionale del locatore fosse improponibile perché non preceduta da tale adempimento; 2) violazione dell'art. 5 l. 203/1982, perché la contestazione dell'inadempimento non conteneva le "motivate richieste" del concedente; 3) violazione degli artt. 1220, 1175 e 1375 c.c., contestando che le sue comunicazioni non fossero state considerate offerta non formale idonea a escludere la mora debendi; 4) violazione degli artt. 2907 c.c. e 99, 112 c.p.c., per avere l'ordine di rilascio riguardato anche comproprietari che non avevano proposto la domanda; 5) violazione delle norme sulle spese processuali, per la compensazione parziale disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che la domanda agraria proposta nel giudizio originariamente instaurato davanti a giudice incompetente non richiede un nuovo tentativo di conciliazione prima della riassunzione, perché la riassunzione è prosecuzione del medesimo processo; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla contestazione ex art. 5 l. 203/1982, poiché il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione del contenuto della lettera di contestazione, attività riservata al giudice di merito. Quanto alla mora del debitore, la Corte ha ribadito che l'offerta non formale ex art. 1220 c.c. deve essere seria, effettiva e idonea a porre la prestazione nella concreta disponibilità del creditore, e che nel caso concreto le comunicazioni del debitore erano solo richieste di coordinate bancarie, senza effettiva messa a disposizione della somma; inoltre l'offerta fatta in appello era condizionata e quindi non idonea a escludere la mora. È stato poi confermato che, in caso di immobile in comproprietà indivisa, ciascun comproprietario può agire per ottenere il rilascio o la risoluzione del contratto, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione con presunto consenso degli altri comunisti, sicché l'ordine di rilascio poteva estendersi anche a favore dei comproprietari non formalmente istanti. Infine, la compensazione parziale delle spese è stata ritenuta legittima, in presenza di accoglimento parziale dell'appello e nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha altresì escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato perché controversia agraria.
Norme richiamate
art. 380-bis.1. c.p.c.
regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
art. 372 c.p.c.
consente il deposito di documenti nei limiti previsti nel giudizio di legittimità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità del procedimento o della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
sindacato limitato al vizio motivazionale nei casi consentiti
art. 11, comma 3, d.lgs. 150/2011
la Corte esclude che il previo tentativo di conciliazione sia necessario quando la domanda agraria sia proposta in un processo già instaurato davanti a giudice incompetente e poi riassunto
art. 5 della L. 23 maggio 1982, n. 203
impone la preventiva contestazione dell'inadempimento con lettera raccomandata e l'illustrazione delle motivate richieste del locatore prima dell'azione di risoluzione del contratto agrario
art. 1220 c.c.
l'offerta non formale esclude la mora solo se seria, tempestiva, completa e tale da porre effettivamente la prestazione nella disponibilità del creditore
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati dal ricorrente a fondamento del dovere di buona fede e correttezza nella valutazione del comportamento delle parti
art. 1182 c.c.
evocato per indicare i luoghi dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria
art. 2907 c.c.
richiamato nel motivo sulla domanda giudiziale e sui limiti del potere di pronuncia
art. 99 c.p.c.
richiamato in tema di domanda giudiziale e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
richiamato in tema di divieto di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 91 c.p.c.
norma sulle spese poste a carico della parte soccombente
art. 92 c.p.c.
la Corte ribadisce che la compensazione delle spese, nei limiti di legge, rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 92, secondo comma, c.p.c.
per il testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione nelle ipotesi previste e, dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, anche in casi analoghi di grave ed eccezionale ragione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica l'ulteriore contributo unificato per le controversie di natura agraria
Massime di principio
- La riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dopo una declinatoria di incompetenza non determina l'apertura di un nuovo processo e, quindi, non fa nascere ex novo un onere di previo tentativo di conciliazione se tale onere non era richiesto al momento della proposizione originaria della domanda.
- Nelle controversie agrarie, la contestazione preventiva dell'inadempimento deve rendere conoscibili al conduttore non solo i fatti contestati, ma anche le richieste del locatore; tuttavia la valutazione sulla sufficienza concreta della contestazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- L'offerta non formale di pagamento, per escludere la mora del debitore, deve consistere in una reale e concreta messa a disposizione della prestazione nella sfera di disponibilità del creditore; una mera disponibilità astratta a pagare, subordinata a condizioni o a ulteriori accordi, non basta.
- In materia di obbligazioni pecuniarie, il debitore che voglia evitare la mora deve rendere immediatamente apprensibile la somma al creditore; la sola richiesta di coordinate bancarie o una proposta condizionata non equivalgono a un'offerta idonea ex art. 1220 c.c.
- In caso di immobile in comunione, ciascun comproprietario può promuovere azioni di rilascio o di risoluzione del rapporto locatizio come atto di ordinaria amministrazione, presumendosi il consenso degli altri comunisti salvo prova contraria; eventuali limiti al potere di gestione rilevano nei rapporti interni e non sono opponibili al conduttore.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei limiti legali o per motivazione apparente.
- In controversie agrarie, non opera l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, quando la disciplina speciale escluda l'applicazione della norma contributiva.
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