Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una persona aveva acquistato un immobile da un costruttore-venditore e, dopo poco tempo, aveva riscontrato gravi vizi della pavimentazione in parquet, tali da incidere sull'utilizzabilità e sul pieno godimento dell'immobile. In un precedente accertamento tecnico preventivo era emerso che i difetti dipendevano da errori di produzione del legno/parquet. Sulla base di tale esito, l'acquirente aveva convenuto in giudizio la società produttrice del parquet chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. La società convenuta aveva eccepito la prescrizione e, soprattutto, la carenza di un rapporto contrattuale diretto con l'attrice. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione ex art. 1669 c.c. e l'aveva respinta; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la domanda fosse di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ritenendo legittimata passivamente la produttrice e accogliendo la domanda nel merito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda andasse qualificata come azione ex art. 1669 c.c., come correttamente fatto dal primo giudice; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la qualificazione in appello come domanda ex art. 2043 c.c. introducesse una domanda nuova e quindi inammissibile; 3) erronea valutazione della CTU/ATP, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., perché la consulenza sarebbe stata inattendibile e male interpretata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che l'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua; nel caso concreto la ricorrente non ha fornito elementi idonei a sovvertire la qualificazione data dalla Corte territoriale, che ha ritenuto la domanda fondata non già sull'art. 1669 c.c., ma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Ha inoltre escluso che vi fosse una domanda nuova in appello, poiché si è trattato soltanto di una diversa interpretazione della medesima domanda basata sugli stessi fatti allegati, e non di mutamento del petitum o della causa petendi. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a criticare il merito della valutazione della consulenza tecnica già espletata in sede di ATP, sollecitando una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività non consentita in cassazione in assenza di specifiche censure sul vizio motivazionale nei limiti ammessi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la norma solo per escludere che la domanda potesse essere vincolata a tale titolo; la qualificazione della pretesa come azione ex art. 1669 c.c. è stata ritenuta non dimostrata dalla ricorrente e non decisiva ai fini della decisione.
La Corte ha confermato che la domanda poteva essere correttamente qualificata come responsabilità extracontrattuale del produttore per il danno derivante dal bene difettoso.
È stato invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione/erronea qualificazione, ma la Corte non ha ravvisato violazione, ritenendo che la decisione di merito si sia mantenuta nei limiti della domanda proposta.
La Corte ha escluso la novità della domanda in appello, qualificando la diversa impostazione come mera riqualificazione della stessa pretesa sui medesimi fatti.
È stato evocato per contestare la valutazione della CTU; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare il peso probatorio attribuito alla consulenza tecnica; la Corte ha escluso che ciò fosse censurabile nei termini prospettati.
Invocato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha reputato la censura inammissibile in quanto risolventesi in una critica di merito alle risultanze peritali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica.
- La mera diversa qualificazione giuridica della stessa vicenda fattuale non integra di per sé una domanda nuova in appello, quando restano immutati i fatti allegati, il petitum sostanziale e la causa petendi in senso materiale.
- L'accertamento tecnico preventivo e le sue risultanze non vincolano automaticamente il giudizio di merito quanto alla qualificazione giuridica della pretesa, né impediscono all'attore di fondare l'azione su un diverso titolo rispetto a quello esplorato nell'ATP.
- Le censure che attaccano la valutazione delle risultanze peritali, senza denunciare un vero vizio di legittimità nei limiti consentiti, sono inammissibili in cassazione perché mirano a ottenere una nuova valutazione del merito.
- In assenza di rapporto contrattuale diretto, la responsabilità del produttore per il danno derivante da un bene difettoso può essere ricondotta alla responsabilità aquiliana, se ne risultano provati fatto, danno, nesso causale e imputabilità secondo la disciplina generale.
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