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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una coltivatrice subentrata al marito nella conduzione in colonia di un fondo agricolo contestava che, nel 1991, l'ente proprietario del terreno, con il consenso dell'istituto cui il fondo era stato concesso in uso perpetuo, avesse fatto accedere una impresa esecutrice di lavori per la realizzazione di un impianto sportivo, distruggendo le colture e determinando lo spossessamento della colona. La domanda originaria era volta a ottenere l'indennità prevista dalla legge agraria per la cessazione del rapporto, o in subordine l'indennità ex lege espropriativa e, comunque, il risarcimento dei danni e dei frutti pendenti. La Corte d'appello, riassunto il giudizio dinanzi alla sezione agraria dopo una dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario, ha negato l'indennità ex art. 50 L. 203/1982 ritenendo che il rapporto, qualificato come piccola colonia/stagionale, non fosse più disciplinato da quella legge, ma ha riconosciuto un ristoro limitato per la quota di frutti pendenti perduta a causa dell'occupazione. Nel ricorso per cassazione la parte attrice ha denunciato, tra l'altro: violazione del giudicato interno e dell'art. 101 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità degli artt. 43 e 50 L. 203/1982; errata applicazione delle norme sulla durata e conversione del rapporto agrario (artt. 25, 29, 31 e 34 L. 203/1982); erronea esclusione del diritto all'indennità per la piccola colonia; illegittimo ricorso all'equità; violazione del giudicato sulla quantificazione dei frutti pendenti; errata liquidazione del danno ex art. 2043 c.c.; e regolazione delle spese. L'ente resistente, con ricorso incidentale, ha a sua volta contestato la regolazione delle spese e la propria legittimazione passiva, sostenendo l'inesistenza/nullità del rapporto agrario e l'illegittimità della disponibilità del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della parte attrice: il giudicato interno non si era formato perché la declaratoria di incompetenza aveva travolto le sentenze del tribunale; il contraddittorio sulla questione agraria era stato comunque rispettato; le censure sulla durata del rapporto e sulla sua qualificazione come piccola colonia erano nuove, non autosufficienti o comunque non scalfivano la ratio decidendi; non vi era uso improprio dell'equità; la rideterminazione dei frutti pendenti era legittima perché la sentenza del giudice incompetente non era idonea a consolidare giudicato; la domanda risarcitoria non era stata correttamente censurata sotto il profilo della violazione di legge; le doglianze sulle spese erano generiche. Ha poi respinto l'incidentale dell'ente, affermando che, una volta riassunto il giudizio davanti al giudice dichiarato competente, la causa prosegue come prosecuzione dell'originario processo e il giudice può statuire anche sulle spese dei gradi precedenti; inoltre, le censure sulla legittimazione passiva e sulla nullità del rapporto erano generiche e non autosufficienti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 43 e 50 L. n. 203/1982

    La Corte rileva che le censure sulla loro applicabilità non potevano fondare un giudicato interno; la loro applicazione presupponeva comunque un rapporto agrario ancora operante nei termini accertati dal giudice di merito.

  • art. 46 L. n. 203/1982

    È richiamato per escludere la sua violazione come fondamento della nullità del rapporto prospettata nel ricorso incidentale; la censura è dichiarata inammissibile/generica.

  • art. 17 L. n. 865/1971

    Usato come parametro indennitario invocato in via alternativa; la Corte conferma che la diversa domanda indennitaria non può essere accolta sulla base delle censure proposte.

  • art. 19 L. n. 865/1971

    Richiamato solo nel riepilogo del processo come norma evocata dalle controparti per l'eccezione di competenza.

  • art. 25 L. n. 203/1982

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità/necessità di conversione del rapporto in affitto, ma la censura è ritenuta inammissibile e comunque non decisiva.

  • art. 29 L. n. 203/1982

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una causa di esclusione della conversione; la questione è considerata nuova e non autosufficiente.

  • art. 31 L. n. 203/1982

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una causa impeditiva della conversione; la Corte dichiara la censura inammissibile per novità.

  • art. 34 L. n. 203/1982

    La Corte d'appello aveva ritenuto che, in mancanza di conversione, il rapporto avesse durata di sei anni; la Cassazione non censura nel merito questa ratio per difetto di specificità/autosufficienza dei motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per le censure sulle spese; la Corte afferma che la loro compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 101 c.p.c.

    È evocato per il divieto di decisioni a sorpresa; la Corte esclude la violazione perché la questione era già nel thema decidendum e c'era stato contraddittorio.

  • art. 113 c.p.c.

    La Corte esclude che il giudice abbia deciso secondo equità extra legem; il riferimento a equità nella motivazione non integra violazione della norma.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 113 c.p.c.; la Corte esclude che vi sia stata una pronuncia secondo equità non consentita.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione del materiale istruttorio del giudice di merito è ritenuta insindacabile salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Come per l'art. 115 c.p.c., il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione delle prove.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato interno: la Corte afferma che non si era formato sulla decisione del tribunale poi travolta dalla declaratoria di incompetenza.

  • art. 354 c.p.c.

    Invocato nel motivo sui frutti pendenti; la Corte non ravvisa il vizio dedotto, ritenendo legittima la riattribuzione della questione al giudice competente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    La Corte applica rigorosamente i limiti dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, e dichiarando inammissibili i motivi che mirano a nuova valutazione dei fatti.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    La Corte fonda varie declaratorie di inammissibilità su difetto di specificità, mancanza di trascrizione/localizzazione degli atti e novità delle questioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità/inesistenza del rapporto; la censura è ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la domanda risarcitoria da spossessamento e distruzione delle colture; la Corte ritiene la censura in cassazione inidonea a scardinare la ricostruzione di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato sul giudicato interno; la Corte ne esclude la violazione perché la decisione del giudice incompetente non era idonea a consolidarsi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è cassata o riformata per difetto di competenza, le statuizioni rese dal giudice dichiarato incompetente non si consolidano in giudicato interno e vengono sostituite dalla decisione del giudice ritenuto competente.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita alla ratio decidendi: il motivo che si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o a richiamare atti non trascritti/localizzati è inammissibile.
  • La deduzione di una questione nuova in sede di legittimità è inammissibile se non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica dove sia stata sollevata nei gradi di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia su questione rilevata d'ufficio non sussiste se la questione faceva già parte del thema decidendum e sul punto si è svolto effettivo contraddittorio.
  • La violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell'interpretazione della norma astratta o nella sua sussunzione, non una mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Il giudice di merito può compensare le spese nei limiti previsti dalla legge, e la Corte di cassazione interviene solo se vi è violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere posta a carico delle spese.
  • Il richiamo a criteri di logica ed equità nella motivazione non equivale, di per sé, a una decisione secondo equità vietata o non consentita; occorre verificare l'effettivo fondamento giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieComodatoCompravendita immobiliareProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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