Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un articolo giornalistico pubblicato su una testata online, dal titolo contenente il termine "rissa", relativo a un episodio avvenuto presso la sede Rai tra una conduttrice, un caporedattore e il compagno della conduttrice, avvocato. Il professionista ha sostenuto che il servizio, attraverso il lessico usato e la contestualizzazione dell'episodio, lo avesse dipinto come persona rissosa, nervosa, volgare e facilmente irritabile, con conseguente lesione della reputazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno e ordinato anche rimozione e pubblicazione del provvedimento. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo integrata la scriminante del diritto di cronaca/critica: verità del fatto in senso sostanziale, interesse pubblico alla notizia e continenza espressiva, interpretando "rissa" in senso traslato come diverbio verbale e giudicando non offensive anche le ulteriori espressioni ironiche. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale ridimensionato indebitamente il significato del termine "rissa" e trascurato la presunta volontà dell'autore di attrarre il lettore con un quadro falsato e offensivo; 2) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c., all'art. 12 l. n. 47/1948 e all'art. 51 c.p., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe giustificato un fatto mai avvenuto (una rissa in senso proprio) e dunque avallato una diffamazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque privo di decisività, perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale dell'episodio e non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla non offensività del contenuto e sul significato traslato del termine "rissa". Ha inoltre giudicato il secondo motivo infondato, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi consolidati sul diritto di cronaca/critica, valorizzando verità del fatto riferito, interesse pubblico e continenza delle espressioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario definito in primo grado
invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e comunque inammissibile perché fattuale
invocato per lamentare violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione
richiamato dal ricorrente quale norma risarcitoria asseritamente violata; la Corte ha escluso l'illecito perché operava la scriminante del diritto di cronaca/critica
richiamato nel motivo di ricorso incidentale per la sanzione pecuniaria; la Corte d'appello aveva rigettato la relativa domanda
richiamato quale norma di scriminante dell'esercizio del diritto; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del diritto di cronaca/critica
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Cass., 3, n. 23366 del 15/12/2004
richiamata come precedente sul requisito della verità, continenza e interesse pubblico nella scriminante del diritto di cronaca
Cass., 3, n. 1205 del 19/1/2007
richiamata come precedente conforme sui presupposti della scriminante del diritto di cronaca
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, pur formalmente prospettato come omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione della vicenda.
- Ai fini della responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca o di critica è integrata quando il fatto narrato risulti vero nella sua sostanza, vi sia un interesse pubblico alla conoscenza della notizia e l'esposizione sia contenuta nei limiti della continenza espressiva.
- L'uso di termini giornalistici o espressioni dal significato figurato va valutato nel contesto complessivo dell'articolo: se il lessico ha funzione descrittiva o ironica e non attribuisce oggettivamente fatti offensivi falsi, non integra di per sé illecito diffamatorio.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare una diversa lettura dei fatti già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata abbia correttamente applicato i criteri giuridici della scriminante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34136/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →