Cassazione Penale, Sentenza n. 30445/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Leggiero era stato condannato in primo grado e in appello per falsità ideologica in dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) e per truffa (poi derubricata in tentata truffa) per avere dichiarato di non possedere altri alloggi e per avere indicato un reddito familiare inferiore a quello reale (26.207 anziché 70.011 euro) al fine di ottenere la revisione/ riduzione dell'indennità di occupazione dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Militare; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza aveva ritenuto rilevanti falsità e finalità (in particolare la dichiarazione reddituale e la dichiarazione del 5/6/2017) che non erano però contemplate nel capo di imputazione, e che i reati riferiti ad anni diversi (2012-2015) erano stati dichiarati prescritti in primo grado e in appello, mentre la condanna è stata mantenuta con riferimento a una dichiarazione del 2017 non compresa nell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la condotta accertata in relazione alla dichiarazione del 5/6/2017 e la rilevanza del dato reddituale esulassero dal capo di imputazione (che si riferiva agli anni 2012-2015) e, quindi, violassero il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.). Per tale motivo la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado sono state annullate senza rinvio per difetto di contestazione; è stata inoltre disposta notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 621 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà usate come oggetto delle falsità ideologiche contestate.
art. 483 c.p. (falsità ideologica)
Norma sussidiaria del reato di falsità ideologica in dichiarazioni pubbliche; la Corte ha valutato che la falsità riconosciuta in sentenza (soprattutto con riferimento al dato reddituale e alla data 5/6/2017) non era ricompresa nel capo di imputazione.
La contestazione di truffa (poi qualificata come tentata) doveva essere adeguatamente correlata agli artifici e raggiri indicati nell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione del 2017 sul reddito non fosse descritta nel capo di imputazione e quindi non poteva essere usata per sostenere la condanna.
Richiamano il principio di correlazione tra accusa e sentenza e la nullità/diffetto di contestazione: la Corte ha ritenuto violato il principio per la condanna su fatti e periodo non citati nell'imputazione e ha annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 522 c.p.p.
art. 318 comma 2 D.P.R. 90/2010
"un'abitazione è considerata (....) abitabile, se l'autorità comunale competente non ne certifica lo stato di non abitabilità"
Nel merito la corte di merito aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta dal ricorrente per escludere l'abitabilità di altro immobile, richiamando tale criterio tecnico-amministrativo; tuttavia la Cassazione ha posto il problema della mancanza di contestazione relativa a quelle dichiarazioni.
art. 2 del d.m. 23/6/2010
Norma amministrativa richiamata in motivazione dalle corti di merito come possibile riferimento per il mantenimento dell'alloggio in rapporto al reddito, ma la Cassazione ha osservato che tale finalità (riduzione indennità/mantenimento) non era parte del capo di imputazione.
D.L. n. 137/2020 art. 23 co.8 e D.L. 198/2022 art. 8
Richiamati come norme procedurali in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione del ricorso).
art. 621 c.p.p. richiamante art. 620 comma 1 lett. f)
Disposizioni procedurali per l'inoltro di notizia al Procuratore della Repubblica in relazione all'annullamento per difetto di contestazione; la Corte ha disposto la comunicazione al Procuratore presso il Tribunale di Firenze.
Massime di principio
- Il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) impone che la sentenza sia rigorosamente riferita ai fatti e al periodo temporale indicati nel capo di imputazione: non è possibile condannare per dichiarazioni o finalità non contestate in atto di accusa.
- Se la sentenza utilizza una dichiarazione datata o un elemento fattuale non compreso nell'imputazione originaria (es. diversa data o diverso oggetto della dichiarazione), ne consegue il vizio di difetto di contestazione che può portare all'annullamento senza rinvio.
- La prescrizione di reati riferiti a determinati periodi non autorizza il giudice a fondare la condanna su dichiarazioni riferite a date diverse non contestate: occorre sempre verificare la corrispondenza temporale e materiale tra capo di imputazione e accertamento.
- In procedimenti che vertono su dichiarazioni sostitutive e dati reddituali, è essenziale che gli elementi rilevanti (espressa indicazione di redditi, finalità di ottenere una riduzione o un vantaggio economico) siano esplicitamente contestati nell'imputazione, altrimenti la difesa può ottenere l'annullamento.
- Per il pubblico ministero: formulare l'imputazione con precisione temporale e descrittiva degli artifici e delle finalità è fondamentale per preservare la perseguibilità; per l'imputato: contestare il difetto di contestazione è un mezzo efficace per ottenere l'annullamento della sentenza quando la condanna si fonda su elementi non imputati.
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