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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Immucci era imputato per plurime cessioni di cocaina (art. 81 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il Tribunale di Larino, rilevando che lo stesso fatto era già stato oggetto di decreto di archiviazione (GIP 29/04/2019, R.G.N.R. n. 1710/2018), aveva dichiarato il non doversi procedere invocando il ne bis in idem. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che l'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) si applica solo a sentenze o decreti penali irrevocabili e non al decreto di archiviazione, chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il decreto di archiviazione relativo al medesimo fatto determina una preclusione processuale all'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del P.M. in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Ha quindi confermato che l'azione penale non poteva essere esercitata e che la dichiarazione del Tribunale di non doversi procedere è corretta sul piano sostanziale; tuttavia la formula utilizzata (ne bis in idem) non era la più esatta per la fattispecie, essendo più appropriata la qualificazione come improcedibilità per mancanza di condizione di procedibilità. Tale inesattezza formale è stata sanata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e non ha determinato invalidità della decisione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come parte della contestazione sostanziale: concorso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui era ricondotta la cessione di cocaina contestata.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nella motivazione per indicare l'assenza di autorizzazione prevista dalla norma rispetto a determinate attività rilevanti ai fini della contestazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'istanza di pronuncia di non luogo a procedere prodotta dal Pubblico Ministero.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di un nuovo procedimento per il medesimo fatto (ne bis in idem) in caso di proscioglimento o condanna divenuti irrevocabili; la Corte ha precisato che questa disciplina riguarda sentenze o decreti penali irrevocabili e non il decreto di archiviazione.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità di autorizzazione per la riapertura delle indagini dopo un decreto di archiviazione: in assenza di tale autorizzazione l'azione penale è preclusa.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente la correzione della sentenza in punto di motivazione o qualificazione quando l'errore sia formale: utilizzata per rettificare la formula del Tribunale senza annullare il dispositivo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 27/1995

    Giurisprudenza citata per affermare che il decreto di archiviazione determina una preclusione processuale e che la riapertura delle indagini richiede autorizzazione, vista come condizione di procedibilità.

  • Cass. SS.UU. 22/03/2000 (Finocchiaro) e successive pronunce

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la mancanza dell'autorizzazione ex art. 414 impedisce l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto da parte dello stesso ufficio del P.M.

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione del GIP produce una preclusione processuale: il P.M. non può riattivare l'azione penale sul medesimo fatto senza l'autorizzazione prevista dall'art. 414 c.p.p.
  • L'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) tutela il diritto a non subire un nuovo processo ma si riferisce a sentenze o decreti penali irrevocabili; l'archiviazione rientra nell'area delle improcedibilità e va disciplinata separatamente.
  • Se il giudice dichiara il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità (es. assenza di autorizzazione a riaprire le indagini), la formula corretta è quella dell'improcedibilità/non procedibilità, non quella del ne bis in idem; tuttavia l'uso formale di una formula diversa può essere rettificato senza pregiudicare l'esito sostanziale.
  • Prima di esercitare nuovamente l'azione penale su fatti già archiviati, verificare l'esistenza del decreto di archiviazione, la corrispondenza del numero di registro e l'eventuale autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.; in mancanza, il procedimento è improcedibile.
  • In caso di incertezza sulla titolarità dell'ufficio che intende procedere o sulla identità del fatto, occorre chiarire tali profili perché la preclusione opera oggettivamente e soggettivamente (stesso fatto e stesso ufficio del P.M.).

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