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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma dell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p.; 73, c.1, c.1-bis e c.4 d.P.R. n. 309/1990 nella formulazione anteriore alle modifiche del 2005), contestando: 1) l'insussistenza del reato di spaccio e la mancata qualificazione della detenzione come per uso personale (ricorrente richiamava anche il periodo di lockdown e acquisti "terapeutici"); 2) la mancata valutazione del ruolo concorrente o prevalente della coimputata Marina Grossi e il travisamento probatorio; 3) il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, nonché la sproporzione della pena. Il fatto oggetto del processo: rinvenimento in abitazione e sulla persona di stupefacenti (diversi involucri, barattoli e panetti di marijuana e hashish, con misurazioni analitiche e denaro contante), occultati in varie parti dell'abitazione; ritrovamento di sostanza da taglio; precedenti specifici dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di merito - che aveva ritenuto la detenzione finalizzata allo spaccio sulla base della quantità, della diversa tipologia e dispersione delle sostanze in più punti della casa, della presenza di materiale da taglio e di euro 1.070 in contanti incompatibili con la situazione economica dell'imputato, nonché dei precedenti specifici - fosse adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione, elementi che non risultano sussistere nel caso. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e al riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata ha indicato ragioni adeguate (consistente quantità e qualità della droga, pluralità di tipi, precedenti specifici, denaro e strumenti per il frazionamento) per escluderne la concessione. Conseguenze pratiche: confermata la condanna (pena di mesi sei di reclusione e multa come pronunziata in sede di merito), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha accolto la qualificazione del concorso tra Santilli e la coimputata sulla base degli accertamenti di merito che hanno individuato un ruolo paritario nella detenzione degli stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (c.1, c.1-bis, c.4)

    Norme incriminatrici in materia di stupefacenti: la Corte ha confermato l'accertamento della detenzione a fini di spaccio ai sensi di tali disposizioni (nella formulazione anteriore alle modifiche del 2005).

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina le ipotesi di non punibilità per uso personale; la Corte d'appello ha escluso che il caso rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 75, ritenendo la destinazione alla cessione a terzi.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'autorizzazione per la detenzione di sostanze stupefacenti: l'assenza di autorizzazione è elemento nella ricostruzione del reato.

  • art. 606 n.1 lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento alla censura di violazione di legge come motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure in realtà censure di merito, non ammissibili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifesto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede valutazione complessa e congiunta dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e che tale valutazione è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la valutazione secondo tali parametri e ha ritenuto adeguata la motivazione che escludeva attenuanti e l'applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la valutazione della loro sussistenza è di merito e legittimamente esclusa in presenza di precedenti specifici e di gravità della condotta.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per stupefacenti la qualificazione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio è essenzialmente valutazione di merito: elementi concreti come quantità, qualità, modalità di occultamento, dispersione in più locali, presenza di materiale per il frazionamento e di denaro contante rilevante possono far ritenere il fine di spaccio.
  • La discrezionalità del giudice di merito nelle valutazioni probatorie (compresa l'individuazione del ruolo dei concorrenti) è sindacabile in Cassazione solo per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei medesimi elementi sono inammissibili.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. o il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e specifici che impattino sui criteri dell'art. 133 c.p.; la mera dichiarazione di bisogni personali o condizioni di difficoltà economica non è sufficiente se contrastata da elementi oggettivi contrari (es. precedenti specifici, quantità elevata di droga, denaro, strumenti di taglio).
  • In fase di difesa, per contrastare l'accusa di spaccio è utile documentare in modo puntuale la destinazione personale della sostanza (fogli di consumo, terapie prescritte, acquisti compatibili con uso personale, assenza di strumenti per la cessione, assenza di denaro compatibile con lo spaccio) e contestare specificamente ogni elemento probatorio con riferimenti diretti alla motivazione dei giudici di merito.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede che le doglianze in Cassazione siano formulate con specificità normativa e probatoria; i motivi generici o di fatto senza indicazione della precisa violazione di legge o del vizio motivazionale non superano l'esame di ammissibilità.

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