Cassazione Penale, Sentenza n. 30337/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma della pena operata dalla Corte di Appello in sede di rinvio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Contestano la misura degli aumenti per continuazione che il giudice distrettuale aveva mantenuto immutati nonostante il riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche sul reato base; denunciano carenze motivazionali (richiamando artt. 627 e 628 c.p.p.) e, per AVDURAMANI, violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione ai capi B2 e C8 per eccessiva rigidità nella modulazione delle riduzioni per i reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'Appello, che ha rimodulato gli aumenti per continuazione tenendo conto della natura e dei quantitativi di stupefacente e della complessiva riduzione della pena base; ha confermato le pene determinate in appello (per ALIKAJ Dorian anni 7 mesi 1 giorno 10; per AVDURAMANI Altin anni 6 mesi 5 giorni 10) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come criterio generale per la congruità della pena: la Corte osserva che, quando la pena concreta si avvicina al minimo edittale, la motivazione può essere sintetica richiamando l'adeguatezza e i criteri di cui all'art.133.
Riferito dalle difese in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la modulazione delle riduzioni non richiede automatismi proporzionali rispetto ad altre voci di pena, purché la decisione sia congruamente motivata.
Usato per inquadrare le fattispecie di stupefacenti: la Corte ha motivato gli aumenti per continuazione anche in relazione alla natura e alla qualificazione giuridica delle condotte ai sensi della disciplina sugli stupefacenti.
Richiamato dalle difese come regola di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale fosse adempiuto nella misura richiesta dalla situazione concreta.
Invocato dai ricorrenti con riferimento all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e quindi sufficiente.
Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ciascuno in assenza di esonero per assenza di colpa.
Massime di principio
- Se la pena concreta risulta collocata in misura prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza e i criteri dell'art.133 cod. pen.; l'onere motivazionale si attenua con l'avvicinarsi al minimo
- La riduzione della pena base per riconoscimento di attenuanti non impone automaticamente una riduzione proporzionale degli aumenti per continuazione: la modulazione resta rimessa al giudice che deve dare congrua motivazione, senza automatismi
- Gli aumenti per continuazione devono essere specificati in relazione alle singole contestazioni; tuttavia la specificità richiesta non è eccessiva quando le condotte sono omogenee (es. medesima fattispecie di stupefacente) e gli aumenti sono modesti
- Per impugnare con successo la modulazione delle pene occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto insufficiente; mere richieste di proporzionalità aritmetica non sono sempre sufficienti
- In casi di reati in materia di stupefacenti il giudice può tenere conto della natura e dei quantitativi dello stupefacente nella determinazione degli aumenti per continuazione, purché la scelta sia esplicitata nella motivazione
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