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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30331/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 20/10/2023. L'imputato era stato riconosciuto responsabile della cessione di circa 2,32 g di hashish per 10 euro (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309) e del porto illegale di un coltello a serramanico e di un taglierino (art. 4 legge 18/4/1975, n. 110), fatti del 13/11/2017; la Corte territoriale ha ridotto la pena ma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al porto degli oggetti taglienti. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo che il diniego fosse fondato solo sull'insufficienza dell'incensuratezza senza valutare le altre ragioni (modesta quantità, giovane età, buon comportamento processuale); 2) omissione di pronuncia sulla richiesta espressa nella comparsa di appello del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (confermando che la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente e che il rigetto può risultare dalla struttura argomentativa complessiva). Tuttavia ha constatato la totale omissione della Corte territoriale circa la richiesta del beneficio della non menzione, richiesta effettivamente svolta in appello. Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della non menzione e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia (art. 623 c.p.p.). Il ricorso è stato invece rigettato per il resto e la dichiarazione di responsabilità penale è stata posta come irrevocabile (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti applicata alla cessione; la condanna per la cessione della modesta quantità di hashish è stata mantenuta.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Norma sul porto di armi/strumenti atti a offendere; il relativo illecito è stato in parte dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    Riferimento all'attenuante concreta applicata dal giudice di merito per la determinazione della pena.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Le 'circostanze attenuanti generiche' sono state richieste; la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza non basti per il riconoscimento, in linea con l'ultimo comma dell'articolo.

  • Codice penale, art. 175

    Beneficio della non menzione della condanna: la mancata pronuncia espressa su una richiesta formulata determina omissione rilevante e motivo di annullamento parziale.

  • Codice di procedura penale, art. 623

    Norma che consente alla Cassazione, quando accoglie il motivo, di annullare e rinviare per nuovo giudizio sul punto alla corte territoriale competente (nel caso, Corte d'appello di Perugia).

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale; la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della condanna nel resto.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato in relazione alla motivazione semplificata: la corte ha adottato motivazione sintetica perché si applicano principi già consolidati.

Massime di principio

  • La mancata pronunzia espressa su una specifica richiesta difensiva formulata in appello (es. beneficio della non menzione) costituisce omissione che può comportare l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è automaticamente illegittimo se motivato: la mera incensuratezza dell'imputato, da sola, non obbliga al riconoscimento dell'attenuante alla luce dell'ultimo comma dell'art. 62-bis c.p.; è necessario che il giudice valuti complessivamente elementi concreti che giustifichino la misura attenuante.
  • Se il giudice di merito rigetta una specifica deduzione apparsa in appello, in sede di legittimità non è sempre richiesto un'enunciazione puntuale quando il rigetto risulti comunque dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
  • Quando la Cassazione accoglie solo questioni formali o parziali (omissione di pronuncia), la condanna sostanziale può rimanere irrevocabile e il processo proseguire limitatamente al punto annullato.
  • In appelli e ricorsi è utile indicare e documentare chiaramente sia le ragioni sostanziali (circostanze attenuanti, elementi di gravità/minore gravità) sia le richieste processuali (espressa richiesta del beneficio della non menzione) per ridurre il rischio di omissioni della corte.

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