Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia origina da una vicenda edilizia in cui, a seguito della costruzione di un fabbricato ritenuto in violazione delle distanze legali, un Comune era stato condannato al risarcimento dei danni e aveva eseguito il pagamento. Quella decisione era stata poi riformata in appello, quindi cassata con rinvio; il successivo giudizio di rinvio, secondo il Comune, non sarebbe stato riassunto e si sarebbe quindi estinto. Sulla base di tale assunto l’ente chiedeva la restituzione delle somme già versate. La domanda veniva rigettata nei gradi di merito perché non ritenuta provata la mancata riassunzione del giudizio. In Cassazione il Comune deduceva: 1) violazione di norme costituzionali, processuali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata riassunzione fosse un fatto provabile solo dal destinatario dell’eventuale notificazione e che la delibera comunale di incarico difensivo avesse efficacia di atto pubblico idonea a provarlo; 2) nullità della motivazione o motivazione apparente, oltre a violazione dell’art. 2700 c.c., per la ritenuta incoerenza della decisione e per la mancata risposta alle censure d’appello; 3) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e delle norme sul documento amministrativo, sostenendo che la certificazione di cancelleria sul mancato riavvio del giudizio fosse documento indispensabile o comunque acquisibile d’ufficio, e che non potesse essere prodotto agli organi della PA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente incardinati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello era errata nel richiamare l'indispensabilità del documento, perché nel testo dell’art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis tale requisito era stato espunto e la produzione di nuovi documenti era ammessa solo se la parte non avesse potuto produrli prima senza colpa. Tuttavia la decisione è stata comunque confermata perché il ricorrente non aveva allegato né provato l’impossibilità di produrre prima il documento senza propria colpa. La motivazione è stata quindi corretta, ma non l’esito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro sulla motivazione e sulla struttura della decisione, ma non ritenuto violato nei motivi accolti dal ricorrente
evocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso che la censura potesse risolversi in sede di legittimità in una diversa valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali; la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma, trattandosi di critica alla valutazione del merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare asserita motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura in sostanza diretta contro l’apprezzamento di merito
richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di rinvio e alla mancata riassunzione
richiamato dal ricorrente in relazione all’estinzione del giudizio di rinvio
invocato per attribuire efficacia probatoria di atto pubblico alla delibera comunale; la Corte ha escluso che il documento fosse idoneo a provare la mancata riassunzione del giudizio
la Corte ha precisato che, nel testo applicabile ratione temporis, il requisito dell’indispensabilità del nuovo documento era stato espunto e che rilevava invece l’impossibilità di produrlo prima senza colpa
richiamato per sostenere l’acquisizione d’ufficio di informazioni; la Corte ha ritenuto conforme ai propri precedenti il contrario intendimento del giudice di merito
art. 40 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente in tema di certificazione amministrativa, senza accoglimento della censura
art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente per sostenere l’acquisizione d’ufficio di informazioni
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sulla documentazione amministrativa
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sulla documentazione amministrativa
art. 52 L. 26 novembre 1990, n. 353
richiamato per individuare il regime transitorio della disciplina delle prove nuove in appello
art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per il regime transitorio applicabile alla fattispecie
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato come fonte della modifica dell’art. 345, comma 3, c.p.c. che ha eliminato il requisito dell’indispensabilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato
Cass., Sez. III, 12/03/2013, n. 6101
richiamata come precedente conforme sulla non necessità dell’acquisizione officiosa nel caso prospettato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito se la motivazione è congrua e non apparente.
- Nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2012, la produzione di nuovi documenti in appello non dipende più dall’indispensabilità del documento, ma richiede che la parte dimostri di non aver potuto produrlo prima senza colpa.
- Se il giudice di merito rigetta una produzione documentale perché la parte non ha provato l’impossibilità non colpevole di produrla in primo grado, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare l’assenza di indispensabilità del documento.
- L’eventuale efficacia probatoria di un atto amministrativo non può estendersi oltre il contenuto attestato; in particolare, un documento interno o una delibera di incarico difensivo non prova di per sé un fatto processuale esterno, come la mancata riassunzione di un giudizio, se il giudice di merito ne esclude l’idoneità probatoria.
- La mancata acquisizione d’ufficio di informazioni ex art. 213 c.p.c. non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice di merito ritenga non necessario il relativo apporto istruttorio secondo un apprezzamento conforme ai precedenti di legittimità.
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