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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto agiva per ottenere l’accertamento dell’esistenza, a favore del proprio fondo, di una servitù di passaggio pedonale gravante su una porzione del fondo confinante, nonché la condanna della proprietaria del fondo servente a non compiere atti idonei a limitarne l’esercizio, incluso il parcheggio di veicoli lungo la striscia asservita. Il Tribunale accoglieva la domanda solo quanto all’esistenza del diritto reale. In appello, la proprietaria del fondo servente otteneva una riforma parziale: la Corte territoriale riteneva che il parcheggio, in ragione dell’ampiezza della striscia, non impedisse di per sé il passaggio pedonale e riconosceva il diritto della stessa a occupare in parte la striscia. Il soccombente in appello ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo di non aver ricevuto comunicazione del differimento d’udienza e di essere stato pretermesso nella decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; 2) violazione dell’art. 1063 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto una discrepanza tra i titoli di acquisto relativi all’estensione della servitù; 3) violazione dell’art. 1362 c.c., per avere il giudice di merito fatto ricorso ai criteri sussidiari di interpretazione della servitù anziché al criterio letterale del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il differimento dell’udienza era avvenuto ai sensi dell’art. 168-bis, comma 4, c.p.c., ipotesi nella quale non è dovuto alcun avviso alle parti; ha inoltre escluso una concreta lesione del diritto di difesa, essendosi il ricorrente costituito tempestivamente e avendo anche proposto appello incidentale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva ravvisato, con motivazione non sindacabile in cassazione, imprecisioni e contrasto nei titoli costitutivi della servitù; pertanto, correttamente aveva fatto ricorso ai criteri sussidiari degli artt. 1064 e 1065 c.c. per consentire il soddisfacimento del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre una nullità del procedimento, ma ritenuto non violato perché non vi è stata lesione concreta del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale, ma non ritenuto violato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotta come norma sul vizio processuale denunciabile in cassazione

  • art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.

    il differimento automatico alla prima udienza utile non comporta comunicazione alle parti

  • art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

    solo in questa ipotesi il rinvio disposto dal giudice va comunicato alle parti dalla cancelleria

  • art. 359 c.p.c.

    il rinvio alle regole del primo grado rende applicabile al giudizio di appello il meccanismo dell’art. 168-bis c.p.c.

  • art. 1063 c.c.

    stabilisce la graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio della servitù: prevale il titolo, mentre i criteri sussidiari operano solo in caso di lacune o imprecisioni

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere l’interpretazione letterale del titolo, ma il titolo è risultato non univoco

  • art. 1064 c.c.

    richiamato come criterio sussidiario, nel senso che il diritto comprende tutto ciò che è necessario per usarne

  • art. 1065 c.c.

    consente, in caso di ambiguità del titolo, di interpretare la servitù in modo da soddisfare il fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rinvio della prima udienza, il differimento automatico per mancata tenuta dell’udienza da parte del giudice designato non richiede comunicazione alle parti; l’onere di verificare la data effettiva della comparizione grava sulla parte.
  • Il contraddittorio non è leso per il solo mancato avviso del differimento d’udienza quando la parte si sia comunque tempestivamente costituita e abbia potuto svolgere le proprie difese.
  • Nell’interpretazione del contenuto di una servitù prediale, il titolo costitutivo è la fonte primaria e decisiva; i criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. operano solo se il titolo presenti lacune o ambiguità non superabili con l’interpretazione.
  • L’accertamento di ambiguità o lacune nel titolo costitutivo della servitù, se sorretto da motivazione congrua, è tipicamente riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come nuovo accertamento di fatto.
  • Quando il titolo della servitù non sia univoco, l’interpretazione deve tendere a bilanciare il soddisfacimento del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente; ciò può includere, nei limiti del titolo, usi residuali del fondo servente che non impediscano l’esercizio effettivo della servitù.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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