Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di usucapione proposta da due germani su terreni e fabbricati rurali siti in Montebello Ionico, sostenendo di aver acquistato in forma privata i beni da una coppia di precedenti proprietari e di averne poi maturato il possesso utile all'usucapione. Nel corso del giudizio si sono inseriti altri soggetti, tra cui una donna che aveva già promosso un autonomo giudizio per usucapire la particella 17, oggetto di sovrapposizione con la pretesa degli attori. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente ricorso per cassazione, la causa è tornata al giudice di rinvio, il quale ha escluso l'usucapione vantata dagli originari attori sulla particella 17 e ha invece riconosciuto l'usucapione in favore della controparte sulla stessa porzione di terreno. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio con sei motivi: i primi tre contestavano, rispettivamente, la pretesa trasformazione dell'interveniente in attrice, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la mancata valutazione di prove decisive sulla pretesa interversione del possesso in capo agli originari attori; il quarto e il quinto censuravano l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea valutazione delle prove in punto di usucapione della particella 17 da parte della controparte, anche quanto alla durata ventennale del possesso e alla rilevanza di manufatti edificati sul fondo; il sesto, proposto nell'interesse di alcune eredi, contestava la statuizione sulle spese, assumendo di aver partecipato al rinvio solo per difendere il giudicato già formatosi su altre particelle non più controverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, a fronte del principio di diritto già enunciato nel precedente giudizio di legittimità, le doglianze si risolvevano in una diversa ricostruzione dei fatti e in una richiesta di riesame del merito, senza specifica dimostrazione di violazione del dictum di rinvio. Conseguentemente, ha reputato assorbiti o privi di interesse il primo, il quarto e il quinto motivo, poiché venuta meno la base per sostenere un possesso utile all'usucapione in capo ai ricorrenti sulla particella 17. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente accertato che le parti ricorrenti avevano assunto una posizione processuale analoga a quella del co-ricorrente e avevano chiesto il rigetto della domanda avversaria; inoltre non era stato indicato un effettivo fatto processuale controverso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione; le censure che miravano a una nuova valutazione del merito o non specificavano un effettivo errore di diritto sono state ritenute inammissibili.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza; la censura è stata respinta perché la posizione processuale delle ricorrenti giustificava la loro condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia la censura è ammissibile solo se individua una concreta violazione del dictum, non se sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di omesso esame o di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di revisione del merito: la Cassazione non rivaluta le prove se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti.
- La detenzione può diventare possesso utile all'usucapione solo se emerge in modo inequivoco un atto di interversione, anche tramite attività materiali come l'edificazione, purché tali condotte rendano riconoscibile al titolare un esercizio del potere sulla cosa 'nomine proprio'.
- Se il ricorrente non ha più titolo per contestare la pretesa altrui sulla porzione di bene controversa, i motivi che presuppongono un proprio possesso utile possono restare privi di interesse o assorbiti.
- Ai fini della condanna alle spese, rileva la concreta posizione processuale assunta dalla parte nel giudizio di rinvio; non è sufficiente allegare in astratto di essere intervenuti solo per difendere un giudicato, se dalle conclusioni rassegnate risulta una difesa sostanzialmente coincidente con quella della parte soccombente.
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