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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23459/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di negatoria servitutis proposta dalla proprietaria di un fondo nei confronti della società elettrica che aveva fatto passare nel sottosuolo del fondo condotte funzionali all'utilizzo delle acque per produrre energia elettrica. In primo grado il tribunale aveva dichiarato libero il fondo, ordinando la rimozione dei tubi e il risarcimento del danno; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società elettrica ha dedotto violazione degli artt. 1033, 1034 e 1037 c.c. e degli artt. 100, 115 e 183 c.p.c., sostenendo che: non era necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi intermedi perché tra il fondo dell'attrice e la centrale non vi sarebbero stati altri fondi; non sarebbe stato correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 9685/2013; l'art. 1037 c.c. sulla servitù di acquedotto non potrebbe essere assimilato all'art. 1051 c.c.; la ricorrente avrebbe comunque allegato titoli obbligatori e una delibera comunale a sostegno del passaggio delle condotte, mentre la contestazione della controparte sarebbe stata tardiva. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, anche alla servitù coattiva di acquedotto, del principio per cui l'azione di costituzione coattiva del passaggio deve essere proposta contro tutti i proprietari dei fondi che si frappongono tra il fondo aspirante e la destinazione finale, perché la servitù deve garantire l'intero percorso senza soluzione di continuità. Ha escluso che fosse decisiva la circostanza che il fondo controverso fosse l'ultimo tratto prima della centrale, poiché ciò che conta è la completezza del percorso dall'origine alla destinazione. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che non erano individuati fatti specificamente contestabili e, in ogni caso, i fatti allegati non dimostravano diritti reali di passaggio sui fondi intermedi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1033 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1034 e 1037 c.c. come norma invocata dalla ricorrente in tema di servitù coattive; la Corte ne conferma il rilievo sistematico nella disciplina della servitù d'acquedotto, ma rigetta la censura.

  • art. 1034 c.c.

    Richiamato come base normativa della doglianza sulla servitù coattiva d'acquedotto, senza che la censura sia accolta.

  • art. 1037 c.c.

    La Corte lo legge in coerenza con la disciplina delle servitù coattive, affermando che anche per l'acquedotto occorre la contestuale evocazione di tutti i proprietari dei fondi interessati dal tracciato fino alla destinazione finale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa profili decisivi in proposito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di disponibilità della prova, rilevando che non erano chiariti i fatti da contestare e che, comunque, i fatti allegati non dimostravano titoli reali di passaggio sui fondi intermedi.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 1051 c.c.

    Utilizzato come termine di raffronto dalla ricorrente; la Corte nega che il regime dell'acquedotto sia estraneo alla logica del percorso unitario imposta per le servitù coattive.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di servitù coattiva d'acquedotto, quando il tracciato dell'opera attraversa più fondi, l'azione costitutiva deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi coinvolti nel percorso necessario dall'origine alla destinazione finale.
  • La completezza del percorso della condotta è essenziale: non è sufficiente che il passaggio sia di fatto già presente su alcuni tratti o che il fondo convenuto sia solo l'ultimo segmento prima dell'impianto finale.
  • La costituzione giudiziale di una servitù coattiva non può essere pronunciata in forma 'monca' o parziale, se ciò impedirebbe di attribuire un titolo reale su tutto il tracciato necessario all'utilità perseguita.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere accolta quando non sia chiarito quali specifici fatti avrebbero dovuto essere contestati e, soprattutto, quando i fatti allegati non sono idonei a dimostrare il diritto reale vantato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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