Cassazione Civile, Ordinanza n. 23457/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo la restituzione di euro 850, corrispondenti al prezzo pagato per un abito che presentava, secondo la sua prospettazione, un difetto nella trama dei pantaloni. Lamentava di avere tempestivamente segnalato il vizio e di avere ottenuto dalla venditrice una ricevuta di "reso per difetto di trama sui pantaloni". Il giudice di pace aveva dichiarato risolto il contratto di compravendita e accolto la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato. La società venditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1495 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo la decadenza dell’acquirente dalla garanzia per denuncia del vizio oltre termine; 2) violazione degli artt. 1491 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il difetto non fosse occulto e che la prova fosse stata male valutata; 3) violazione degli artt. 2719 c.c., 214, 215, 216 e 132 c.p.c., censurando il riconoscimento del valore probatorio della ricevuta di reso e la ritenuta verificazione del documento; 4) violazione degli artt. 194, 195 e 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulle eccezioni relative alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2475-bis c.c., sostenendo che il soggetto che aveva sottoscritto la ricevuta non avesse potere di impegnare la società e fosse al più un falsus procurator. La Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, già compiuta dal tribunale sulla base di documenti e testimonianze; il terzo è stato ritenuto infondato perché la verificazione del documento poteva essere desunta anche implicitamente dal comportamento processuale della parte e dalle acquisizioni istruttorie; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione della tempestiva deduzione delle contestazioni alla CTU; il quinto è stato dichiarato inammissibile perché nuova questione non risultante trattata nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con altresì l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società venditrice, confermando la sentenza impugnata che aveva mantenuto ferma la risoluzione della compravendita e la condanna alla restituzione del prezzo in favore dell’acquirente. La Suprema Corte ha escluso che i primi due motivi potessero essere accolti, poiché attinenti a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; ha respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la lettura del tribunale circa l’implicita istanza di verificazione e il valore della ricevuta; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, rispettivamente per mancata specificità sulla tempestività delle contestazioni alla CTU e per novità della questione relativa ai poteri rappresentativi del sottoscrittore. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia del vizio e l’azione di garanzia sono soggette a termini di decadenza; la Corte non rivaluta il fatto se il giudice di merito ha accertato la tempestività della denuncia.
Il difetto può rilevare come vizio occulto se, per la sua collocazione e natura, non era agevolmente percepibile al momento della vendita.
La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute attendibili appartengono al giudice di merito.
La censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
Il documento disconosciuto può essere comunque considerato ove la verificazione risulti desumibile dal comportamento processuale e dagli elementi acquisiti.
Richiamato nel quadro delle contestazioni sul disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel quadro delle contestazioni sul disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel quadro delle contestazioni sul disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza e sul valore attribuito al documento.
Le contestazioni alla CTU devono essere tempestive e specifiche nella prima difesa utile.
Le doglianze sullo svolgimento della CTU sono soggette a preclusione se non dedotte tempestivamente.
È inammissibile in cassazione la questione non dedotta nei gradi di merito e non esaminata dalla sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri del soggetto che aveva sottoscritto la ricevuta, ma la questione è stata dichiarata nuova.
Le eccezioni e contestazioni alla CTU devono essere sollevate a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per nullità processuale o omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La rigetto del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia dei vizi della cosa venduta e la loro tempestività costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle testimonianze e dei documenti per sostenere una diversa ricostruzione.
- La qualificazione di un difetto come vizio occulto dipende dalle concrete modalità di percezione del bene e dalla sua oggettiva rilevabilità al momento della vendita; se il giudice di merito motiva sul punto, la censura di legittimità non può risolversi in dissenso valutativo.
- Il disconoscimento di una scrittura privata non impedisce al giudice di trarne conseguenze se la verificazione risulta, anche implicitamente, dal comportamento processuale della parte e dagli elementi istruttori acquisiti.
- Le contestazioni alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio devono essere dedotte tempestivamente nella prima difesa utile successiva al deposito dell’elaborato, altrimenti sono precluse.
- Non sono ammissibili in cassazione questioni nuove, cioè non specificamente prospettate nel giudizio di merito e non affrontate dalla sentenza impugnata.
- La parte che deduce un error in procedendo o una preclusione processuale deve indicare in modo specifico il momento e il contenuto della deduzione compiuta nel merito, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
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