Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un soggetto che, con testamento olografo, aveva attribuito la quota disponibile alla seconda moglie e il resto del patrimonio ai quattro figli. Alcuni figli hanno agito per far dichiarare la nullità, ovvero la simulazione assoluta, di una compravendita del 1983 con cui il de cuius aveva trasferito un immobile a un terzo, nonché della successiva compravendita del 1995 tra il terzo acquirente e la seconda moglie, sostenendo che i negozi celassero donazioni nulle per difetto di forma o comunque lesive della loro legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ricostruendo il bene nell’asse ereditario e disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria. La moglie aveva appellato, ma la Corte d’appello aveva rigettato il gravame; in cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza che, in un giudizio di rilascio promosso dal terzo acquirente contro la prima moglie del de cuius, avrebbe già implicato la validità della vendita del 1983; 2) violazione degli artt. 1414, 1415, 1417 e 2722 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la prova della simulazione con ogni mezzo, assumendo erroneamente che gli attori agissero come terzi legittimari e non come aventi causa del de cuius, così da eludere i limiti probatori previsti per le parti e i loro aventi causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso sia la violazione del giudicato sia l’erronea ammissione della prova della simulazione. Ha ritenuto che la precedente sentenza invocata non avesse accertato la validità del contratto di compravendita del 1983, perché il primo giudizio verteva soltanto sul rilascio dell’immobile e sull’assenza di un titolo di detenzione in capo alla convenuta, senza investire la titolarità della proprietà o la validità del trasferimento. Ha inoltre affermato che gli attori avevano agito non solo per far dichiarare la simulazione, ma anche per recuperare il bene all’asse ereditario in funzione di tutela della quota di legittima; perciò dovevano essere considerati terzi rispetto al negozio simulato, con conseguente ammissibilità della prova per testimoni e presunzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo gli intimati svolto difese in cassazione; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato opera nei limiti dell’accertamento contenuto nella precedente decisione e non può essere esteso a questioni non decise, neppure in via implicita, se non ricorre una vera affermazione oggettiva di verità sulla situazione giuridica rilevante.
Il giudicato sostanziale e processuale si forma solo sulle statuizioni effettivamente rese sul thema decidendum del primo giudizio.
La simulazione può essere fatta valere dai terzi quando vi sia un interesse giuridicamente rilevante alla ricostruzione della realtà negoziale.
La simulazione è opponibile ai terzi nei limiti previsti dalla disciplina codicistica, secondo la posizione sostanziale fatta valere nel giudizio.
I limiti probatori della simulazione non operano quando l’azione sia proposta dal legittimario come terzo, per la reintegrazione della quota di legittima e il recupero del bene alla massa ereditaria.
Il divieto di prova testimoniale contro il contenuto di un atto non preclude la prova della simulazione quando l’attore sia qualificabile come terzo ai fini della tutela della legittima.
La simulazione della disposizione compiuta dal de cuius può essere fatta valere in funzione della riunione fittizia e della determinazione della massa di calcolo della legittima.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno o riflesso presuppone non solo un rapporto di dipendenza tra la posizione dedotta nel secondo giudizio e quella definita nel primo, ma anche che la prima decisione contenga un’accertata affermazione oggettiva di verità sul punto controverso; se il primo processo aveva ad oggetto solo un diverso petitum, il giudicato non si estende a questioni non decise.
- L’efficacia riflessa del giudicato non opera quando il terzo faccia valere un proprio diritto autonomo e non una posizione meramente dipendente dal rapporto già definito.
- Il legittimario può provare con testimoni e presunzioni la simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius quando l’azione sia funzionale alla reintegrazione della quota di legittima e al recupero del bene nella massa ereditaria; rileva la sostanza dell’azione, non la formula lessicale adottata nella domanda.
- Quando la domanda di simulazione è strumentale alla tutela della legittima, il legittimario va considerato terzo rispetto al negozio simulato anche se l’effetto pratico è l’inclusione del bene nell’asse ereditario.
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