Cassazione Civile, Ordinanza n. 23460/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
L'ente ecclesiastico agiva per ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà su uno "stradone"/striscia di terreno inserito in un fondo sito in Sant'Angelo d'Alife, sostenendo che l'area era parte di un compendio già appartenuto all'Arcipretura e poi pervenuto all'istituto per effetto della disciplina di estinzione dei benefici parrocchiali e delle successive trascrizioni. Le convenute contestavano la pretesa e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. In appello la domanda dell'ente veniva qualificata come rivendica e rigettata per difetto di prova della titolarità. Con il ricorso per cassazione l'istituto denunciava, da un lato, violazione della normativa concordataria e catastale/trascrittiva, sostenendo che la continuità delle trascrizioni e il pregresso appartenenza ecclesiastica bastassero a fondare la proprietà; dall'altro, violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova e usucapione, assumendo che le controparti avessero sempre ammesso la titolarità e il possesso giuridico dell'ente, che non vi fosse stata interversione del possesso e che gli indici valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a dimostrare un possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina concordataria, osservando che essa regola i rapporti Stato-Chiesa ma non sostituisce la prova civilistica della proprietà nel giudizio di rivendicazione. Ha inoltre rilevato che l'istituto non aveva assolto l'onere di provare il proprio titolo di acquisto e la catena di appartenenza del bene fino all'acquisto a titolo originario, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla proprietà "da secoli e da tempo immemorabile". La Corte ha poi chiarito che la continuità delle trascrizioni non prevale sull'acquisto per usucapione, essendo il conflitto tra acquisto derivativo e acquisto a titolo originario risolto in favore di quest'ultimo. Le ulteriori censure erano dirette a un inammissibile riesame del merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 L. n. 222/1985
richiamato dal ricorrente per sostenere il trasferimento del patrimonio dei benefici parrocchiali all'ente diocesano; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a sostituire la prova civilistica della proprietà
artt. 29 e 30 L. n. 222/1985
invocati in combinazione con la disciplina concordataria; considerati non pertinenti rispetto all'onere probatorio nel giudizio di rivendicazione
L. n. 810/1929
richiamata come base del Concordato; ritenuta irrilevante ai fini della prova della proprietà del singolo bene
art. 2653, n. 1, c.c.
invocato in tema di trascrizioni; la Corte ha precisato che la continuità delle trascrizioni non risolve il conflitto con l'usucapione
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente; non decisivo nel ragionamento della Corte
artt. 99-112 c.p.c.
dedotti per censurare il ragionamento della sentenza impugnata; le censure sono state ritenute infondate o inammissibili
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito
artt. 115 e 116 c.p.c.
dedotti per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le censure miravano a un riesame del merito
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la propria titolarità
art. 1158 c.c.
richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione; la Corte ha ribadito la prevalenza dell'acquisto originario sull'acquisto derivativo
art. 2644 c.c.
richiamato per escludere che la continuità delle trascrizioni prevalga sull'usucapione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova della propria proprietà risalendo ai propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario; non basta il mero richiamo a discipline speciali o a trascrizioni se non accompagnato da una concreta catena probatoria.
- La continuità delle trascrizioni tutela i conflitti tra più acquisti a titolo derivativo, ma non prevale sull'acquisto per usucapione, che è acquisto a titolo originario.
- Quando il convenuto allega e domanda l'usucapione, la prova richiesta all'attore in rivendicazione può attenuarsi solo nei limiti in cui egli dimostri un valido titolo d'acquisto e l'appartenenza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore all'inizio del possesso utile dedotto dal convenuto.
- Le norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa non sostituiscono l'onere di provare in giudizio, secondo le regole civilistiche, il diritto di proprietà sul singolo bene controverso.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se formulate come violazioni di legge ma sostanzialmente dirette a un nuovo esame del merito.
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