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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23460/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

L'ente ecclesiastico agiva per ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà su uno "stradone"/striscia di terreno inserito in un fondo sito in Sant'Angelo d'Alife, sostenendo che l'area era parte di un compendio già appartenuto all'Arcipretura e poi pervenuto all'istituto per effetto della disciplina di estinzione dei benefici parrocchiali e delle successive trascrizioni. Le convenute contestavano la pretesa e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. In appello la domanda dell'ente veniva qualificata come rivendica e rigettata per difetto di prova della titolarità. Con il ricorso per cassazione l'istituto denunciava, da un lato, violazione della normativa concordataria e catastale/trascrittiva, sostenendo che la continuità delle trascrizioni e il pregresso appartenenza ecclesiastica bastassero a fondare la proprietà; dall'altro, violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova e usucapione, assumendo che le controparti avessero sempre ammesso la titolarità e il possesso giuridico dell'ente, che non vi fosse stata interversione del possesso e che gli indici valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a dimostrare un possesso utile all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina concordataria, osservando che essa regola i rapporti Stato-Chiesa ma non sostituisce la prova civilistica della proprietà nel giudizio di rivendicazione. Ha inoltre rilevato che l'istituto non aveva assolto l'onere di provare il proprio titolo di acquisto e la catena di appartenenza del bene fino all'acquisto a titolo originario, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla proprietà "da secoli e da tempo immemorabile". La Corte ha poi chiarito che la continuità delle trascrizioni non prevale sull'acquisto per usucapione, essendo il conflitto tra acquisto derivativo e acquisto a titolo originario risolto in favore di quest'ultimo. Le ulteriori censure erano dirette a un inammissibile riesame del merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 222/1985

    richiamato dal ricorrente per sostenere il trasferimento del patrimonio dei benefici parrocchiali all'ente diocesano; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a sostituire la prova civilistica della proprietà

  • artt. 29 e 30 L. n. 222/1985

    invocati in combinazione con la disciplina concordataria; considerati non pertinenti rispetto all'onere probatorio nel giudizio di rivendicazione

  • L. n. 810/1929

    richiamata come base del Concordato; ritenuta irrilevante ai fini della prova della proprietà del singolo bene

  • art. 2653, n. 1, c.c.

    invocato in tema di trascrizioni; la Corte ha precisato che la continuità delle trascrizioni non risolve il conflitto con l'usucapione

  • art. 42 Cost.

    richiamato dal ricorrente; non decisivo nel ragionamento della Corte

  • artt. 99-112 c.p.c.

    dedotti per censurare il ragionamento della sentenza impugnata; le censure sono state ritenute infondate o inammissibili

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    dedotti per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le censure miravano a un riesame del merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la propria titolarità

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione; la Corte ha ribadito la prevalenza dell'acquisto originario sull'acquisto derivativo

  • art. 2644 c.c.

    richiamato per escludere che la continuità delle trascrizioni prevalga sull'usucapione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova della propria proprietà risalendo ai propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario; non basta il mero richiamo a discipline speciali o a trascrizioni se non accompagnato da una concreta catena probatoria.
  • La continuità delle trascrizioni tutela i conflitti tra più acquisti a titolo derivativo, ma non prevale sull'acquisto per usucapione, che è acquisto a titolo originario.
  • Quando il convenuto allega e domanda l'usucapione, la prova richiesta all'attore in rivendicazione può attenuarsi solo nei limiti in cui egli dimostri un valido titolo d'acquisto e l'appartenenza del bene ai propri danti causa in epoca anteriore all'inizio del possesso utile dedotto dal convenuto.
  • Le norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa non sostituiscono l'onere di provare in giudizio, secondo le regole civilistiche, il diritto di proprietà sul singolo bene controverso.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se formulate come violazioni di legge ma sostanzialmente dirette a un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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