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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19868/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari contestando: (1) la rinnovata qualificazione del fatto come utilizzo di "crediti non spettanti" (art.10-quater d.lgs.74/2000) anziché di "crediti inesistenti", deducendo violazione di legge e erroneo richiamo alla disciplina tributaria (art.13 d.lgs.471/1997); (2) la manifesta illogicità e carenza di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo a fronte della nuova qualificazione; inoltre la difesa ha eccepito la prescrizione del reato intervenuta successivamente e ha sollevato la questione della non applicabilità retroattiva delle nuove definizioni introdotte dal d.lgs.87/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale che ha qualificato il fatto come utilizzo in compensazione di "crediti non spettanti" sulla base di orientamenti consolidati di legittimità e delle prove (confronto tra dichiarazioni fiscali e compensazioni, testimonianza della dott.ssa Imperato) che hanno dimostrato l'utilizzo in eccedenza rispetto al credito spettante. Ha inoltre escluso la rilevanza retroattiva della nuova definizione normativa del 2024, rilevando che la novella ha recepito l'interpretazione giurisprudenziale preesistente. Per l'inammissibilità del ricorso è stata preclusa la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater, commi 1 e 2

    chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a C 50.000,00

    La norma distingue responsabilità per l'utilizzo di crediti "non spettanti" e un inasprimento per i "crediti inesistenti"; la Corte ha confermato che per il caso concreto ricorreva la fattispecie del credito non spettante (uso in eccedenza) e non quella dell'inesistenza.

  • d.lgs. 6 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 4

    utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti

    La Corte ha ritenuto che la nozione prevista dal comma 4 è coerente e in continuità con la definizione giurisprudenziale di "credito non spettante" e può essere presa a riferimento residuale in sede penale per i casi di eccedenza.

  • d.lgs. 6 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 5

    La Corte ha richiamato la distinzione fra credito inesistente (mancanza degli elementi costitutivi) e credito non spettante, rilevando che la definizione del comma 5 rileva ai fini degli illeciti amministrativi mentre la definizione penale è autonoma.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    Richiamato per il meccanismo della compensazione fiscale; la Corte ha valutato l'utilizzo in compensazione rispetto ai limiti e alle comunicazioni di irregolarità.

  • DPR 600/1973 artt. 36‑bis e 36‑ter e DPR 633/1972 art. 54‑bis

    Norme sui controlli formali delle dichiarazioni: la giurisprudenza distingue la rilevanza di tali controlli per la nozione di credito inesistente in ambito amministrativo ma non ostano alla nozione penale di "non spettante" fondata su altre ragioni normative o irregolarità.

  • d.lgs. n.158/2015, art. 9 (riferimento alla riforma)

    Riforma che ha riscritto l'art.10‑quater introducendo la soglia e la distinzione fra non spettante e inesistente; la Corte ha ricostruito la portata della riforma e la continuità con la giurisprudenza.

  • d.lgs. n.87/2024, art.1 lett. g‑quater e g‑quinquies (modifiche definitorie)

    definizioni per "crediti inesistenti" e per "crediti non spettanti" ... i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento

    La Corte ha ritenuto che le nuove definizioni recepiscono la nozione giurisprudenziale consolidata; pertanto la novella non modifica il quadro interpretativo favorevole al controllo operato dai giudici di merito nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Richiamata come possibile doglianza sulla motivazione (vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria); la Corte ha ritenuto la motivazione sui punti contestati adeguata e logica.

  • codice di procedura penale, art. 173 comma 1 disposizioni attuative

    Richiama i limiti formali della esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte.

  • codice penale, art. 2 comma 4

    Principio sulla non retroattività delle norme penali sfavorevoli; la Corte ha considerato l'argomento della difesa ma ha ritenuto che la novella del 2024 recepisca la giurisprudenza e non incida retroattivamente sul caso.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiesta di dichiarazione di non punibilità (es. prescrizione) impedita dall'inammissibilità del ricorso: la Corte ha ricordato che l'inammissibilità preclude la dichiarazione di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente fra "credito inesistente" (mancanza degli elementi costitutivi del credito) e "credito non spettante" (credito esistente ma non utilizzabile per ragioni normative o in eccedenza): la fattispecie penale può colpire soprattutto l'utilizzo in compensazione di crediti 'non spettanti'.
  • La qualificazione del fatto dipende dall'analisi documentale (confronto fra importi indicati nelle dichiarazioni e importi effettivamente portati in compensazione) e da elementi testimoniali: prove di eccedenza rispetto al credito spettante possono giustificare la ricaduta nella fattispecie del credito non spettante.
  • Le definizioni normative successive (es. d.lgs.87/2024) che recepiscono interpretazioni giurisprudenziali consolidate non necessariamente danno luogo a vantaggi processuali retroattivi; la difesa deve valutare tempestivamente eventuali cause di non punibilità maturate prima della pronuncia.
  • Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile ottenere da quella sede la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione maturata successivamente).
  • In sede di impugnazione è essenziale censurare con precisione la motivazione sul punto cruciale dell'elemento soggettivo e su come le prove provano o escludono l'intenzione/consapevolezza: censure generiche sulla qualificazione giuridica raramente sono decisive se la motivazione è documentata.

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