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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava condanne per reati concernenti gli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. In particolare: Del Re Armando e Del Re Antonio contestano il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli definiti nella sentenza del 2.2.2022 (tentato omicidio di Nurcaro Salvatore) e la mancata concessione della diminuzione della pena nella massima estensione per le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; sostengono che l'agguato a Nurcaro fosse programmato fin dall'origine del sodalizio e quindi parte del medesimo disegno criminoso. Marigliano Samuele e Giuseppe Pistone censurano la motivazione e l'entità della pena, con specifico riferimento agli aumenti per continuazione come eccessivi o non motivati. Gaetano Minichini lamenta la scarsa riduzione per le attenuanti generiche e l'aumento per continuazione con sentenza del 14.4.2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Del Re Armando e Del Re Antonio, dichiarando inammissibili quelli di Marigliano Samuele, Pistone Giuseppe e Minichini Gaetano. Sul punto della continuazione la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivatamente escluso una programmazione unitaria dei reati (mancanza dell'elemento programmatorio ab origine) e che le doglianze dei ricorrenti si spingessero in valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; inoltre parte delle argomentazioni invocate non erano state sviluppate in sede di appello rendendo la censura inammissibile. Quanto alle attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p., la Corte ha ritenuto congrua e motivata la decisione di non concederle nella massima estensione, anche per la gravità dei fatti e i precedenti, richiamando l'orientamento secondo cui la mancata concessione nella massima estensione non impone di considerare tutti gli elementi favorevoli dell'imputato. Sulla quantificazione degli aumenti per continuazione la Corte ha ritenuto che, essendo gli aumenti esigui (es. due mesi per reato satellite), la motivazione fosse adeguata e proporzionata e non richiedesse ulteriore specificazione. Conseguentemente i ricorrenti rigettati sono stati condannati alle spese processuali; per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata irrogata sanzione pecuniaria nei termini indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    I reati disciplinati dalle norme sul traffico di stupefacenti sono quelli per cui sono state confermate le condanne; la Corte di legittimità non discute la valutazione probatoria sui fatti di droga operata dai giudici di merito.

  • Codice penale, art. 62-bis

    La Corte ha ritenuto legittima la scelta di non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione, valorizzando la gravità dei fatti e i precedenti; la mancata concessione totale non richiede che il giudice discuta ogni elemento favorevole se prevalgono elementi ostativi pregnanti.

  • Codice penale, art. 81

    Riguarda l'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che aumenti di entità esigua richiedano motivazione meno dettagliata e che il cumulo sia stato trattato proporzionatamente.

  • Codice penale, art. 132

    Rilevato il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena entro i limiti di legge; la Corte ha ritenuto non abusiva la discrezionalità esercitata dai giudici di merito.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato quale principio di individualizzazione della pena, utile a giustificare la valutazione complessiva dei giudici di merito nella determinazione della sanzione.

Massime di principio

  • Il vincolo di continuazione richiede elementi che provino una programmata unità di disegno criminoso almeno nelle linee fondamentali; la mera coincidenza del contesto delinquenziale o la prossimità temporale non sono di per sé sufficienti.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla ricostruzione fattuale è limitato: le valutazioni probatorie e la scelta motivazionale dei giudici di merito sono sindacabili solo se contraddittorie, illogiche o carenti sul piano giuridico.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione può essere motivata con la prevalenza di elementi ostativi (gravità del fatto, precedenti); non è necessario che il giudice discuta dettagliatamente ogni singolo elemento favorevole se la valutazione complessiva giustifica la decisione.
  • Aumenti di pena per continuazione di entità esigua richiedono motivazione meno approfondita rispetto ad aumenti rilevanti; il giudice deve comunque rispettare i limiti di proporzionalità e le norme sull'accumulazione.
  • Nuove ricostruzioni fattuali o argomentazioni non svolte in sede di appello rischiano di essere ritenute inammissibili in Cassazione; chi impugna deve sollevare in modo tempestivo e specifico le censure rilevanti già nei gradi precedenti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se previsto, sanzioni pecuniarie.

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