Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro del 26/5/2024 relativo a una lettera autografa di San Carlo Borromeo (anno 1562). Il ricorrente sosteneva che il sequestro del 26/5/2024 riguardava una diversa missiva (la cosiddetta lettera sulle "gabelle ecclesiastiche") rispetto alla precedente lettera di "raccomandazione" sequestrata con decreto del 2/5/2024, che era già stata oggetto di riesame, lamentando altresì errore nella condanna alle spese e omissione di pronuncia nonostante il rinvio della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze perché decida sull'istanza di riesame relativa alla missiva concernente le "gabelle ecclesiastiche" (sequestrata il 25/5/2024 e convalidata il 26/5/2024). La Corte ha ritenuto che la sentenza della Cassazione aveva già individuato l'esistenza di due lettere distinte e aveva demandato al Tribunale di pronunciarsi sul sequestro della seconda missiva; il Tribunale, invece, non si è conformato a tale mandato (violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'ipotesi di reato che ha giustificato il sequestro delle missive; nel provvedimento il fatto è l'oggetto dell'indagine, senza ulteriore specifica interpretazione della norma.
Invocata dal ricorrente in relazione alla presunta errata condanna al pagamento delle spese del procedimento di riesame; la decisione di annullamento con rinvio non entra nel merito di una decisione definitiva sulle spese, rimettendo la questione al nuovo esame del Tribunale.
art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto violato tale principio nella parte in cui il Tribunale non si è uniformato al mandato contenuto nella sentenza della Cassazione (annullamento con rinvio), cioè a decidere specificamente sull'istanza di riesame relativa alla seconda missiva.
Corte di cassazione, Sez. III, sent. n. 2388/25
La Suprema Corte aveva accertato, sulla base della documentazione, l'esistenza di due missive distinte (una "di raccomandazione" e una sulle "gabelle ecclesiastiche") e aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, demandando a quest'ultimo di pronunciarsi sul riesame relativo alla seconda missiva.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio individuando un oggetto specifico della decisione (es. una determinata cosa sequestrata), il giudice di rinvio è tenuto a decidere conformemente a quel mandato: non può dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta senza valutare l'oggetto indicato dalla Cassazione.
- Quando in atti risultano più provvedimenti di sequestro su oggetti simili ma distinti (es. due lettere con contenuti diversi), ciascun provvedimento può essere impugnato separatamente: l'esistenza di un precedente riesame su un oggetto non preclude automaticamente l'interesse a proporre riesame per un diverso oggetto sequestrato in data diversa.
- La valutazione della "sussistenza di interesse" del ricorrente al riesame richiede un controllo puntuale sull'identità materiale dell'oggetto sequestrato (descrizione, data, circostanze di sequestro): decisioni generiche sulla mancanza di interesse sono vulnerabili se la documentazione mostra pluralità di beni.
- In caso di inosservanza del dictum della Cassazione (art. 627 c.p.p.), la parte interessata può ottenere l'annullamento del provvedimento interlocutorio con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice di merito si conformi all'indicazione della Suprema Corte.
- Le doglianze relative alla condanna alle spese del procedimento devono essere specificamente affrontate dal giudice; se omesse o decise senza adeguata motivazione possono costituire motivo di impugnazione.
- Nella pratica difensiva, è utile documentare con precisione le differenze tra gli oggetti sequestrati (es. copia/repertorio, data di esecuzione, nota della P.G.) per dimostrare la rilevanza autonoma di ciascun sequestro ai fini dell'interesse a proporre il riesame.
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