Cassazione Penale, Sentenza n. 19863/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino resa in rinvio dopo annullamento parziale dalla Corte di Cassazione: il ricorrente deduceva che, quanto al fatto contestato il 03/06/2017 e dichiarato estinto per prescrizione, doveva comunque essere pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., perché risultava "evidente" l'insussistenza del fatto (ovvero l'assenza della prova) e la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi ad applicare il criterio dell'insufficienza della prova logica usato per gli altri episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto elementi specifici e concreti (ictu oculi) idonei a dimostrare l'evidente insussistenza del fatto ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p.; limitarsi a richiamare il criterio di insufficienza della prova già usato dal giudice di rinvio per episodi diversi non era sufficiente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, commi 1 e 5
Le fattispecie contestate riguardano reati in materia di sostanze stupefacenti (detenzione e cessione). La pronuncia di merito e la determinazione della pena sono state effettuate con riferimento a tali disposizioni.
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che, se sussiste una causa di estinzione del reato, il giudice pronunci comunque sentenza di assoluzione nel merito qualora risulti "evidente" che il fatto non sussiste, non costituisce reato o che l'imputato non lo ha commesso. La Corte ha interpretato che per ottenere l'assoluzione in cassazione su questo presupposto è necessario dedurre elementi specifici, concreti e manifesti (ictu oculi) che dimostrino l'evidente insussistenza del fatto; in mancanza di tali deduzioni il ricorso è inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Citata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi che dimostrino che il ricorso sia stato proposto in colpa o mala fede, è comunque legittimo infliggere una somma equitativa alla Cassa delle ammende; nella fattispecie è stata fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per ottenere l'assoluzione immediata ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. in sede di impugnazione (anche in Cassazione), il ricorrente deve indicare e dimostrare elementi specifici, concreti e manifesti che, ictu oculi, escludano la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o l'elemento soggettivo. Argomentazioni generiche o richiamo a criteri di insufficienza logica utilizzati per fatti diversi non sono sufficienti.
- La declaratoria di prescrizione non impedisce di chiedere l'assoluzione; tuttavia, quando il fatto è stato dichiarato estinto per prescrizione, per trasformare tale dichiarazione in assoluzione il giudice (anche della Cassazione) richiede prove immediatamente evidenti dell'innocenza o dell'inesistenza del fatto.
- In caso di rinvio disposto dalla Cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rideterminare la pena tenendo conto della prescrizione per alcuni episodi e dell'insufficienza della prova per altri; ma il semplice parallelismo argomentativo tra episodi diversi non vale a dimostrare automaticamente l'innocenza rispetto a un episodio prescrittosi.
- L'assenza di specificità negli atti di impugnazione può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sostenere le spese processuali; in casi non gravemente colpevoli il ricorrente può però essere condannato a una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende (secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale).
- Prassi consigliata: nell'impugnazione che mira all'assoluzione per evidente insussistenza, allegare puntualmente atti, prove o elementi di fatto che dimostrino l'errore del giudice in modo chiaro e immediatamente verificabile, evitando deduzioni generiche o riferimenti meramente comparativi.
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