Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Padova e, pur ritenendo provata la responsabilità per la guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 285/1992) sulla base di misurazioni etilometriche effettuate alle ore 03:00 (1,03 g/l e 1,12 g/l), aveva poi prosciolto l'imputato ai sensi dell'art.131‑bis c.p. per particolare tenuità del fatto. L'unico motivo di ricorso dedotto dal Rigon contestava la carenza di motivazione della Corte d'appello in ordine al rigetto della consulenza tecnica di parte, sostenendo che il test etilometrico era stato eseguito oltre due ore dopo l'incidente e che, secondo il consulente, l'imputato si trovava in fase di postassorbimento (c.d. curva di Widmark), il che avrebbe potuto spiegare un incremento nella seconda misurazione e rendere incerto il dato probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla presunta carenza di motivazione, osservando che le motivazioni del giudice di primo grado e della Corte d'appello devono essere lette congiuntamente (c.d. doppia conforme) e che entrambe avevano adeguatamente spiegato la regolarità del funzionamento dell'etilometro, la conformità delle misure e la mancata produzione da parte della difesa di elementi concreti idonei a mettere in dubbio il dato strumentale (es. circostanze alternative dimostrate sul momento dell'ultima assunzione di alcol o su elementi soggettivi metabolici). Si è inoltre ricordato il principio secondo cui il mero intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé idoneo a privare di efficacia probatoria l'alcoltest. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese (ossia il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato e la sentenza impugnata è stata confermata).
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie sulla base degli accertamenti etilometrici conformi
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicata dalla Corte d'appello che, pur avendo ritenuto provata la condotta, ha assolto l'imputato per tale causa; la Cassazione ha ritenuto ammissibile il controllo di legittimità su tale pronuncia
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova): invocate dal ricorrente ma ritenute infondate dalla Corte
Principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme"
Le decisioni di primo e secondo grado si integrano a vicenda; la Corte di legittimità valuta la motivazione complessiva anche richiamando la motivazione del primo grado se congruamente ripresa in appello
Giurisprudenza sul valore probatorio dell'alcoltest e onere della prova
In presenza di accertamento strumentale conforme, grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze che privino di efficacia probatoria il rilevamento (il mero intervallo temporale tra guida e test non è sufficiente)
Massime di principio
- Se l'etilometro ha funzionato regolarmente e le misurazioni sono conformi alle prescrizioni, il valore probatorio è forte: spetta all'imputato fornire elementi specifici e concreti per contestarne l'attendibilità (es. prova documentata di malfunzionamento, assunzioni successive di alcol, terapie o condizioni patologiche che alterino la misura).
- Il solo intervallo temporale tra il momento della guida e l'esecuzione del test non annulla automaticamente il risultato: bisogna dimostrare, con fatti e dati, che l'andamento metabolico (assorbimento/postassorbimento) rendeva incongruo il valore rilevato.
- La consulenza tecnica di parte che prospetti una fase di postassorbimento deve essere supportata da elementi concreti (tempi certi dell'ultima assunzione, quantità, caratteristiche personali, evidenze cliniche) per essere ritenuta alternativa credibile al dato strumentale.
- Le decisioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente (c.d. doppia conforme): in cassazione la carenza di motivazione va valutata considerandole entrambe, non isolatamente.
- L'applicazione dell'art.131‑bis c.p. (particolare tenuità) può condurre all'assoluzione nonostante la prova della condotta; tale pronuncia è comunque sindacabile in Cassazione sotto il profilo della motivazione e della correttezza giuridica.
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