Cassazione Penale, Sentenza n. 19859/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta, per equivalente o per sproporzione) per un importo di 59 milioni di euro ritenuto profitto dei delitti di narcotraffico. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata determinazione della quota di profitto riferibile a ciascun concorrente, assenza di indicazione dell'accrescimento patrimoniale dell'imputato derivante dai reati, e nullità per omessa motivazione circa il periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico: le censure non erano autosufficienti e non contenevano elementi concreti a sostegno dell'affermazione che il patrimonio dell'imputato non si fosse accresciuto. Pur rilevando un errore teorico riguardo alla determinazione del quantum sequestrabile alla luce del principio Massini (ripartizione del profitto tra concorrenti, salvo prova della quota individuale), la Corte ha ritenuto che la correzione del principio non avrebbe avuto effetto concreto a favore del ricorrente, stante che la quota imputabile (59 milioni diviso 11 partecipi) eccedeva di gran lunga i beni già sottoposti a sequestro. Le doglianze sul periculum in mora sono state giudicate questioni di fatto basate su motivazioni adeguate (es. spostamento quote sociali, vendita di un box) non sindacabili in cassazione con deduzioni meramente di merito. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01
Principio secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato e assenza di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta limitatamente a quanto conseguito da ciascun concorrente, accertamento che deve avvenire nel contraddittorio; solo in mancanza di individuazione della quota è legittima la ripartizione in parti uguali.
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01
Criterio interpretativo sulla nozione di 'violazione di legge' per il ricorso in cassazione contro ordinanze di sequestro: comprende errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali così radicali da rendere l'atto privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di tale assenza, è legittima l'imposizione di sanzione pecuniaria al ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violatione di legge o vizi motivazionali radicali; deduzioni di merito generiche o non autosufficienti rendono il ricorso inammissibile.
- Se si contesta la determinazione del quantum confiscabile in caso di concorso, occorre dimostrare concretamente quale sia la quota di profitto riferibile al singolo e/o che l'applicazione della ripartizione in parti uguali comporterebbe un risultato decisivo per la posizione del ricorrente; altrimenti l'errore formale può essere ininfluente.
- Le contestazioni sul 'periculum in mora' che si fondano su valutazioni fattuali (es. dispersione patrimoniale, trasferimento di quote, atti di disponibilità) sono difficili da riformare in cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazione adeguata; per impugnare efficacemente occorre dimostrare la mancanza totale di motivazione o un errore giuridico nella valutazione.
- In procedimenti di sequestro finalizzato alla confisca, la difesa dovrebbe produrre in sede di merito elementi probatori e richieste istruttorie specifiche per quantificare l'accrescimento patrimoniale ricollegabile al reato; in Cassazione le deduzioni senza prova non sono sufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19863/2025 del 28/05/2025
- Sentenza penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →