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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di sostanze stupefacenti) riducendo comunque la pena. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 (circostanza attenuante per collaborazione) e vizio di motivazione, sostenendo che le sue dichiarazioni abbiano avuto un contributo decisivo alle indagini (anche con riferimento a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel proc. n. 779/23 RGNR e a provvedimenti del Tribunale del riesame) e che tale contributo non sia stato valorizzato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione della Corte di appello secondo cui le dichiarazioni dell'Omorowa non hanno fornito un contributo concreto e idoneo a neutralizzare l'attività criminosa (quindi non sussiste l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990). Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure per travisamento della prova perché il ricorrente non ha dimostrato che l'ordinanza cautelare allegata fosse parte del compendio probatorio posto in valutazione alla Corte d'appello (onere di allegazione), e ha escluso la possibilità di utilizzare in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame prodotta solo dopo la sentenza impugnata (prova nuova/valutazione di merito non consentita). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.; art. 73, comma 1; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norme poste a fondamento della imputazione: concorso nel reato e disposizioni sul regime sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti, applicate dalla Corte territoriale per la condanna dell'imputato.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"

    La Corte ha interpretato la circostanza attenuante come richiedente un contributo concreto e diretto che abbia determinato un esito favorevole per le indagini o la cessazione dell'attività criminale; il mero rilievo di dichiarazioni non perfettamente identificanti o riferimenti a fatti non attuali non è sufficiente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura per travisamento della prova richiede che il ricorrente indichi specificamente l'atto processuale contenente il dato incompatibile con la motivazione, individui il dato e ne provi la corrispondenza al vero, e spieghi perché la omissione sia decisiva. In mancanza di tali indicazioni il motivo è inammissibile.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata rispetto ai riesami cautelari; la Corte ha considerato non decisiva per il giudizio di cassazione una valutazione successiva del Tribunale del riesame risultante da provvedimento emesso dopo la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non sussista assenza di colpa: la Corte ha applicato tali conseguenze al ricorrente.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza citata in relazione al principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rilevante per l'irrogazione o meno della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 è necessario dimostrare un apporto concreto, attuale e direttamente idoneo a neutralizzare l'attività criminosa o a produrre un esito favorevole per le indagini; dichiarazioni generiche o riferite a fatti non attuali o già noti alle forze dell'ordine difficilmente bastano.
  • In Cassazione le censure che lamentano 'travisamento della prova' ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. richiedono rigorosa specificazione: indicazione dell'atto contenente il dato omesso, prova della corrispondenza al vero del dato e spiegazione del suo effetto decisivo sulla motivazione impugnata.
  • Documenti o provvedimenti emessi dopo la decisione impugnata (o non prodotti nel corso dei precedenti gradi) sono normalmente inammissibili in Cassazione se costituiscono 'prova nuova' o implicano una rivalutazione di merito; chi intende farli valere deve dimostrare di non poterli avere prodotti prima senza colpa.
  • L'onere di allegazione in Cassazione è stringente: va provato che il documento fosse già parte del materiale valutabile dai giudici di merito se si deduce omissione di valutazione; altrimenti la censura è destinata all'inammissibilità.
  • Le valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale sono rimaste vincolanti in sede di legittimità se sorrette da motivazione logica e adeguata; la Cassazione interviene solo se vi è un vizio logico-giuridico o inosservanza delle regole sull'allegazione e sulla prova.
  • Quando si propone impugnazione per ottenere il riconoscimento della collaborazione, è strategico produrre alle Autorità e ai Giudici documentazione e elementi che dimostrino la diretta utilità delle dichiarazioni (es. atti investigativi che attestino l'esito delle informazioni rese) già nei GRADI DI MERITO.

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