Cassazione Civile, Ordinanza n. 27725/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
In origine l’agente della riscossione aveva notificato a tre contribuenti quattro cartelle di pagamento fondate su ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate, relativi a maggiori Irpef, addizionale regionale, Irap, Iva e interessi/sanzioni, connessi a rettifiche dei valori di realizzo di alcune cessioni immobiliari. I contribuenti avevano già impugnato gli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che gli immobili erano ubicati in zona periferica e non semicentrale, con conseguente necessità di applicare valori OMI più bassi; la CTP aveva accolto il ricorso e indicato che il valore andava determinato secondo i minimi OMI. La sentenza non fu impugnata. Sulla base di essa furono emesse le cartelle poi oggetto di nuovo contenzioso, perché i contribuenti ne deducevano l’illegittimità per violazione del giudicato e l’erronea quantificazione dei ruoli. In cassazione i ricorrenti formularono un unico motivo denunciando violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e degli artt. 7 e 10 L. 212/2000, oltre agli artt. 3, 23 e 97 Cost., sostenendo che la sentenza della CTP era stata male interpretata: il valore minimo degli immobili non sarebbe stato 1.300 euro, ma 1.000 euro, trattandosi di zona periferica e di un mero errore materiale della precedente decisione. Nel corso del giudizio uno dei contribuenti propose separata istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 L. n. 130/2022, poi rigettata dall’amministrazione e successivamente impugnata in cassazione.
La decisione
Per il contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego, affermando che la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione riguarda il rapporto d’imposta oggetto del giudizio e non il singolo carico di ruolo; poiché la pretesa tributaria fatta valere in giudizio coincideva con quella della cartella non impugnata emessa dopo lo sgravio della precedente, il perfezionamento della definizione ha determinato l’estinzione del giudizio nei suoi confronti. Per gli altri due contribuenti, non essendovi solidarietà con il soggetto che aveva definito la lite, il ricorso è stato esaminato nel merito ed è stato rigettato: la Corte ha ritenuto ragionevole l’interpretazione data dal giudice di appello alla sentenza della CTP, osservando che l’errore materiale è configurabile solo quando emerga in modo chiaro e incontestabile dal testo dell’atto senza ricorso ad elementi esterni; poiché ciò non risultava, i contribuenti avrebbero dovuto impugnare la sentenza della CTP con appello e non limitarvisi a invocare una correzione interpretativa in sede successiva. Spese compensate/non regolate nei confronti dell’Agenzia per i ricorrenti rimasti soccombenti; condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del subprocedimento relativo alla definizione agevolata in favore del contribuente che vi aveva aderito; contributo unificato ulteriore a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione ha ad oggetto il rapporto d’imposta controverso e non i carichi di ruolo; può quindi incidere anche su una cartella non impugnata emessa in esecuzione della pretesa oggetto del giudizio.
Il perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto espansivo esterno/caducante sugli atti esecutivi della pretesa tributaria fondati sulla decisione ormai priva di rilievo giuridico.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del giudicato formatosi sulla precedente decisione tributaria.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’efficacia vincolante del giudicato sulla quantificazione del valore degli immobili.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella pretesa impositiva.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella pretesa impositiva.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti.
art. 23 Cost.
Richiamato dai ricorrenti.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Legittima l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione si riferisce al rapporto d’imposta oggetto del giudizio e non al solo ruolo o alla singola cartella, anche se non impugnata, quando questa costituisca mera esecuzione della medesima pretesa tributaria.
- Il perfezionamento della definizione agevolata può determinare l’estinzione del giudizio e la caducazione degli atti esecutivi fondati sulla decisione tributaria che ne costituiva il presupposto.
- L’effetto della definizione agevolata opera solo nei confronti del soggetto che vi abbia aderito e non si estende automaticamente agli altri coobbligati in mancanza di solidarietà.
- L’errore materiale di una sentenza è emendabile solo se risulta ictu oculi dal testo dell’atto, senza necessità di elementi esterni; se l’errore non emerge con evidenza, la parte deve proporre impugnazione nei rimedi ordinari.
- Non può essere fatto valere come mero errore materiale ciò che richiede una nuova valutazione interpretativa della decisione o il ricorso a documenti esterni rispetto al testo della sentenza impugnata.
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