Cassazione Civile, Ordinanza n. 24157/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 1995, con cui all'interessato venivano contestati maggiori redditi da capitale e da lavoro autonomo, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute sintomatiche di ricavi/compensi non dichiarati e di ulteriori dati acquisiti nell'ambito di attività istruttoria relativa a un diverso soggetto societario. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione, la causa era stata riassunta davanti alla Commissione tributaria regionale, che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento ritenendo, da un lato, illegittima l'acquisizione dei dati bancari per difetto di autorizzazione e, dall'altro, provata la natura restitutoria delle somme versate sui conti del contribuente, riferibili a finanziamenti effettuati a società partecipate. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e giudicato interno, per avere la CTR dichiarato illegittima l'acquisizione dei dati bancari su un punto non devoluto al giudice del rinvio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi il giudice limitato a rinviare alla precedente decisione; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che i dati bancari erano utilizzabili senza autorizzazione perché prodotti dallo stesso contribuente; 4) erronea qualificazione delle somme come finanziamenti alle società e non ai soci; 5) violazione delle norme sull'accertamento analitico-presuntivo, deducendo che alcune somme transitate sul conto non erano state giustificate e che la CTR avrebbe deciso solo su presunzioni. La Corte ha esaminato preliminarmente l'incidenza del sopravvenuto orientamento costituzionale in materia di presunzioni bancarie, rilevando che i prelevamenti assumono valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti restano rilevanti per tutti i contribuenti salvo prova contraria; ha poi ritenuto inammissibili per difetto di interesse i primi e terzi motivi, perché l'eventuale questione sull'autorizzazione all'acquisizione dei dati non era decisiva; ha giudicato inammissibili il quarto e quinto motivo perché attinenti al merito e alla valutazione delle prove; ha infine respinto il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione autonoma e sufficiente sulla natura non fruttifera dei finanziamenti e sulla provenienza delle somme, supportata da specifici elementi documentali. Di conseguenza il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di interesse o perché attinenti al merito, i motivi che contestavano l'utilizzabilità dei dati bancari, la qualificazione delle movimentazioni e la valutazione delle prove; ha inoltre escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, reputando adeguata e autonoma la motivazione della CTR sulla natura restitutoria delle somme versate e sulla loro estraneità a reddito imponibile. È stata applicata la disciplina sopravvenuta in tema di presunzioni bancarie, secondo cui i prelevamenti hanno rilevanza presuntiva solo per i redditi d'impresa, mentre i versamenti possono essere valorizzati nei confronti di tutti i contribuenti salvo prova contraria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nei motivi come norma violata nel giudizio di rinvio; la Corte ne esclude la decisività del profilo dedotto perché la questione sull'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari non era rilevante ai fini pratici della decisione
richiamato nei motivi come norma sul giudizio di rinvio; la Corte ritiene infondato o inammissibile il relativo rilievo perché non incidente sulla ratio decidendi
richiamato per il dedotto giudicato interno; la Corte nega interesse alla censura poiché la questione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati non produceva effetti pratici decisivi
invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte afferma che la sentenza impugnata era invece adeguatamente motivata con autonoma ricostruzione probatoria
la Corte applica il principio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e della successiva giurisprudenza, secondo cui i prelevamenti bancari hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti sono presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti salvo prova contraria
richiamato nel quarto motivo; la Corte non affronta nel merito la censura perché ritenuta inammissibile
richiamato nel quinto motivo; la Corte non entra nel merito della censura perché attinente alla valutazione delle prove e quindi inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo; la Corte esclude il presupposto del versamento nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale pagamento tramite prenotazione a debito
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato in via generale nel quarto motivo come disciplina dei redditi, senza ulteriore specificazione accolta dalla Corte
richiamato nel primo motivo in relazione al giudizio di rinvio; la Corte non accoglie la censura
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera in modo differenziato: i versamenti sono valorizzabili nei confronti di qualsiasi contribuente, mentre i prelevamenti assumono rilievo presuntivo solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa, alla luce dello ius superveniens determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la dedotta violazione, anche se fondata, non inciderebbe sul risultato pratico della decisione impugnata.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito non si limiti a un mero rinvio ad altra pronuncia, ma sviluppi una propria motivazione basata su elementi probatori specifici e autonomamente valutati.
- Le contestazioni che investono la natura delle movimentazioni bancarie e la ricostruzione dei fatti in base alle prove tendono a risolversi in censure di merito non scrutinabili in cassazione, se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non illogica.
- L'eventuale irregolarità dell'acquisizione dei dati bancari non assume rilievo se la relativa questione non è decisiva rispetto alla base logica della decisione o risulta comunque superata dall'accertamento sostanziale sulla natura non imponibile delle somme
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