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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10399/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2015, notificato dal Comune per tre locali deposito classificati in categoria C/2. In primo grado l'atto era stato annullato solo in parte, per due immobili risultati già trasferiti a terzi, mentre il giudice d'appello aveva confermato la pretesa per un altro immobile, ritenendo la contribuente proprietaria del 12,50% sulla base della documentazione catastale e notarile. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla soggettività passiva IMU e la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la relazione notarile richiamata dalla CTR dimostrasse il contrario di quanto affermato dal giudice di merito, cioè che il cespite non le era mai stato trasferito. Nelle more del giudizio la contribuente ha inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato; il Comune ha confermato l'avvenuto annullamento e non si è opposto alla declaratoria richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso IMU da parte del Comune. Ha quindi disposto la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito, ritenute non più attuali e prive di funzione regolatoria del rapporto tra le parti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, valorizzando la condotta dell'ente locale che ha provveduto all'annullamento dopo la documentazione prodotta dalla contribuente e in coerenza con un comportamento processuale leale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 743, L. 160/2019

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina della soggettività passiva IMU; la Corte non entra nel merito della censura perché il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato integra causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in cassazione la conseguenza è la cassazione senza rinvio

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la compensazione delle spese nel processo tributario all'esito di una valutazione complessiva del giudice

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per distinguerne la disciplina automatica delle spese, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per evidenziare la condotta del Comune conforme al principio di lealtà processuale

  • art. 395, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato nella descrizione delle vicende processuali per il separato giudizio di revocazione promosso dalla contribuente

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e, in cassazione, comporta la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito ormai prive di attualità regolatoria.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere non è automatica, ma richiede una valutazione complessiva del giudice; non opera necessariamente la regola della soccombenza virtuale quando l'annullamento in autotutela non dipende da una manifesta illegittimità originaria dell'atto.
  • La produzione di documentazione idonea a dimostrare la carenza di legittimazione passiva del contribuente può indurre l'ente impositore ad annullare l'accertamento in autotutela, con effetto estintivo del giudizio pendente.
  • Quando la controversia viene definita per il venir meno dell'oggetto del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso attinenti alla fondatezza dell'accertamento o alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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