Cassazione Civile, Sentenza n. 31035/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Banca IFIS aveva acquistato il credito IRES risultante dalla dichiarazione finale della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini; chiese il rimborso di tale credito (ritenute su interessi bancari). L'Agenzia ha sospeso il rimborso e ha eccepito che la mera attestazione delle ritenute non sarebbe sufficiente per ottenere il rimborso, poiché le ritenute sono acconti da scomputare sull'imposta dovuta: sarebbe pertanto necessario provare l'assenza di reddito imponibile nel periodo (o comunque l'entità del reddito complessivo) per dimostrare che non vi fosse imposta a cui scomputare le ritenute. La Banca IFIS aveva prodotto le certificazioni delle ritenute e la dichiarazione della procedura che indicava l'assenza di reddito tassabile. In primo e secondo grado i giudici hanno accolto il ricorso della Banca; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 183 TUIR e dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la Banca IFIS avesse adeguatamente provato l'esistenza del credito mediante le certificazioni delle ritenute operata sugli interessi e la dichiarazione presentata dal commissario/ liquidatore che attestava l'assenza di reddito imponibile della procedura. L'Agenzia non ha provato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (né ha utilizzato gli ordinari poteri istruttori per farlo). Conseguentemente il rigetto del ricorso e condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore della Banca IFIS (importo e percentuali specificate nella sentenza).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 22
Le ritenute operate sugli interessi costituiscono acconti d'imposta; la prova dell'effettuazione delle ritenute tramite certificazioni è idonea a dimostrare l'esistenza del credito quando la situazione fiscale della procedura non evidenzia imposte dovute contro cui scomputarle.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 183
Norme relative alla dichiarazione dei soggetti in liquidazione: la dichiarazione presentata dal commissario/liquidatore può documentare l'assenza di reddito imponibile e quindi l'impossibilità di scomputare le ritenute.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26
Disciplina delle ritenute sui redditi di capitale (interessi); base normativa che giustifica la certificazione delle ritenute come titolo del credito IRES acquistato.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - art. 5, comma 4
Norme sul modello di dichiarazione dei redditi e sulla presentazione da parte del commissario/liquidatore; la dichiarazione conforme alle norme ha valore probatorio sull'assenza di reddito.
Regola sulla distribuzione dell'onere della prova: la parte che deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non abbia fornito prova contraria sull'esistenza effettiva di imposte dovute a fronte delle ritenute dichiarate.
Codice di Procedura Civile - art. 360, comma 1, n. 3
Norma richiamata come motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto il motivo infondato rispetto all'interpretazione e applicazione delle norme sostanziali e processuali coinvolte.
Giurisprudenza - Cass. 22 aprile 2022, n. 12910
Richiamato il principio della "vicinanza della prova": l'Amministrazione fiscale, avendo strumenti e accesso alle informazioni, è spesso nella posizione migliore per provare che esistono elementi che annullano o riducono il credito fiscale reclamato.
Normativa sul contributo unificato; nella fattispecie non è stata applicata la disciplina limitativa perché l'Amministrazione è parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il cessionario di un credito d'imposta (es. IRES derivante da ritenute) deve acquisire e produrre le certificazioni che attestano l'effettuazione delle ritenute e la documentazione fiscale della procedura cedente (dichiarazioni) per dimostrare l'esistenza del credito.
- Se la dichiarazione del cedente attesta l'assenza di reddito imponibile, le ritenute documentate costituiscono credito esigibile salvo che l'amministrazione fiscale provi, con fatti e dati concreti, l'esistenza di imposte residue o altre cause che annullino/modifichino il credito.
- L'onere della prova: il cessionario prova l'esistenza del credito; l'Amministrazione deve provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi (e può avvalersi dei propri poteri istruttori per dimostrarli).
- La mera eccezione dell'Amministrazione senza prova concreta o senza aver esercitato i poteri di accertamento non è sufficiente a negare un rimborso già documentato.
- In controversie di diritto tributario, le questioni strettamente fattuali (es. esistenza di reddito residuo) restano di regola riservate al giudice di merito; la cassazione interviene sulla corretta interpretazione delle norme e sulla regola della prova.
- Prassi operativa consigliata: conservare le certificazioni delle ritenute, la dichiarazione del liquidatore, documentazione bancaria comprovante interessi e chiusura conti; se si è Amministrazione, svolgere tempestivamente approfondimenti istruttori se si contesta il credito.
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