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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31176/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5215/2024 che aveva rigettato il reclamo di Roma Servizi avverso il decreto del Tribunale di Roma di inammissibilità della proposta di concordato preventivo liquidatorio. La questione centrale era se la decisione della Corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 47 CCII (conferma della declaratoria di inammissibilità resa dal tribunale senza dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale), sia soggetta a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il decreto del tribunale che dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato e il decreto/sentenza della corte d'appello di conferma, disciplinati dall'art. 47 CCII, hanno natura non decisoria (incidono sullo stato degli atti ma non esauriscono una controversia tra parti in contraddittorio con efficacia di giudicato). Pertanto non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha richiamato l'analoga giurisprudenza relativa al previgente regime (art. 162 l. fall.) e ha fissato il principio che la decisione della Corte d'appello che conferma l'inammissibilità ex art. 47, comma 5, CCII non è impugnabile per cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al rimborso delle spese di cassazione (liquidate in € 8.200, oltre accessori e contributo spese generali 15%).

Norme richiamate

  • art. 47 CCII

    Regola il procedimento di accertamento dell'inammissibilità della proposta di concordato; prevede l'adozione di un decreto motivato dal tribunale e il reclamo alla corte d'appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato. Tale decreto della corte ha natura definitiva sullo stato degli atti ma non ha carattere decisorio soggetto a ricorso per cassazione.

  • art. 27 e ss. CCII

    Riferimento alla disciplina sulla competenza e coordinamento dei procedimenti relativi alla crisi d'impresa; la Corte ha osservato che il principio di unità dei procedimenti (art. 7 CCII) opera solo dopo aver escluso la competenza del tribunale concorrente.

  • art. 7 CCII

    Principio di unità dei procedimenti della crisi; la corte ha sottolineato che esso non prevale automaticamente quando non è stata previamente esclusa la competenza del tribunale concorrente.

  • art. 29, comma 2 CCII

    Prevede la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo in caso di concorrenza di procedimenti; la Corte ha osservato che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al tribunale che si era pronunciato per primo, ma il provvedimento di non luogo a provvedere era semplicemente la constatazione dell'intervenuto fallimento.

  • art. 44 CCII

    Norma vigente nel procedimento che consente la proposizione di concordato liquidatorio innestato su istanza di liquidazione giudiziale; nel caso la società aveva proposto la domanda ex art. 44 CCII e depositato il piano.

  • art. 84, comma 4 CCII

    Consente il concordato preventivo liquidatorio; la ricorrente aveva proposto un piano ai sensi di questa disposizione.

  • art. 63 CCII

    Riguarda la transazione fiscale connessa alla proposta di concordato; la ricorrente aveva depositato anche una proposta di transazione fiscale ai sensi di questa norma.

  • art. 162, comma 2 legge fallimentare (previgente)

    Disciplina previgente cui la Cassazione ha fatto riferimento: anche nel regime della legge fallimentare il decreto di inammissibilità della proposta di concordato non era considerato provvedimento decisorio soggetto a cassazione; la Corte ha richiamato tale orientamento (Sezioni Unite 27073/2016).

  • art. 179, comma 1 legge fallimentare

    Norma citata a titolo di confronto nelle regole di chiusura o mancata approvazione della proposta concordataria nel previgente sistema; richiamata nel contrappunto normativo.

  • art. 173 legge fallimentare

    Riferimento normativo sul regime delle revoche/amnissioni nella procedura fallimentare; evocato per confronto con la giurisprudenza sul carattere non decisorio del decreto di inammissibilità.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Prevede il ricorso per cassazione in materia di decisioni sulle controversie civili; la Corte ha stabilito che non si applica ai provvedimenti di inammissibilità ex art. 47 CCII in quanto privi di carattere decisorio.

  • Cass. Sez. U., 27073/2016

    Giurisprudenza richiamata che aveva già stabilito, nel previgente regime, che il decreto di inammissibilità della proposta di concordato non è soggetto a ricorso per cassazione in quanto privo di natura decisoria.

Massime di principio

  • I decreti che dichiarano l'inammissibilità della proposta di concordato ai sensi dell'art. 47 CCII (o dell'analoga disciplina previgente) e la successiva conferma da parte della corte d'appello non sono impugnabili per cassazione perché non hanno natura decisoria: incidono sullo stato degli atti ma non decidono una controversia tra parti con efficacia di giudicato.
  • Quando sussistono procedimenti concorrenti (es. istanza di apertura di liquidazione giudiziale e domanda di concordato), la competenza può essere risolta dal giudice che per primo emette una pronuncia rilevante (es. sentenza di fallimento); la mera constatazione dell'intervenuto fallimento da parte di altro tribunale determina la cessazione del procedimento aperto successivamente senza che ciò costituisca un vaglio del merito della proposta di concordato.
  • Se si vuole impugnare la dichiarazione di incompetenza o la pronuncia che ha effetto di esaurire il procedimento, occorre valutare se la statuizione abbia carattere decisorio e dunque idoneo al gravame in cassazione; altrimenti gli strumenti di tutela sono la riproposizione della domanda in caso di mutamento delle circostanze o altri rimedi procedurali ordinari.
  • In presenza di atti di inammissibilità pronunciati in forma di decreto o di sentenza sulla base di norme come l'art. 47 CCII, la parte che ritiene lesi i propri diritti deve considerare azioni alternative (es. nuova proposta se mutano le circostanze, eccezioni sulla competenza in sede appropriata) piuttosto che il ricorso per cassazione.
  • È importante sollevare tempestivamente questioni di competenza e contrastare la pronuncia del tribunale che si ritiene incompetente in sede processuale utile, perché il giudizio del tribunale che si è pronunciato per primo può essere decisivo nel determinare l'esito degli altri procedimenti concorrenti.

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