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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31033/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca IFIS, avendo acquistato il credito IRPEG 1996 dalla procedura di Amministrazione Straordinaria di Morteo Industrie s.p.a., aveva chiesto il rimborso amministrativo del credito. LAgenzia delle Entrate notificò due comunicazioni (10 aprile 2017 e 19 maggio 2017) con richieste di integrazione documentale e con lindicazione che il rimborso non poteva essere effettuato per prescrizione/decadenza e per carichi a carico della cedente. La ricorrente impugnava tali atti avanti la CTP ritenendoli diniego impugnabile; i giudici di merito li avevano invece qualificati come atti interlocutori e il ricorso era dichiarato inammissibile. In cassazione la banca ha dedotto, tra laltro, che le comunicazioni erano in realtà dinieghi suscettibili di impugnazione, nonché questioni relative a prescrizione/decadenza, prova dei carichi e decadenza dellUfficio dal potere di negare il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le comunicazioni amministrative, in particolare quella del 19 maggio 2017, manifestassero chiaramente la volontà dellAmministrazione di non procedere al rimborso e/o di sospenderne indefinitamente la valutazione, equivalendo pertanto a un diniego impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. 546/1992. Per tale motivo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti e saranno riesaminati in sede di merito sul rinvio. La Corte ha inoltre disposto che la Corte regionale regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Lelencazione degli atti impugnabili va interpretata in senso estensivo; sono impugnabili anche atti che, pur non essendo formalmente provvedimenti autoritativi, manifestano una chiara pretesa o diniego impositivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Norma richiamata in tema di giurisdizione tributaria; utilizzata nei motivi di ricorso per contestare la qualificazione degli atti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Richiamato nei motivi relativi alle modalità di recupero e compensazione e alla prova dei carichi contestati dallAmministrazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42-bis

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione delle regole procedurali e dei termini di impugnazione/accertamento.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla decadenza dellUfficio dal potere di negare il rimborso e alla legittimità costituzionale della interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Richiamato nei motivi relativi alla prova e alla documentazione fiscale rilevante per il diritto al rimborso.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Citato in relazione ai termini e agli effetti dellaccertamento e delle decadenze che lAmministrazione può eccepire nei confronti della richiesta di rimborso.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 8 e 10

    Statuto dei diritti del contribuente: invocato per ribadire principi di trasparenza, diritto di difesa e limiti procedurali dellazione amministrativa.

  • codice civile, artt. 2935, 2938, 2946

    Norme sul decorso della prescrizione e sui termini di impugnazione; richiamate per contestare le eccezioni di prescrizione/decadenza mosse dallAmministrazione.

  • codice civile, art. 2697

    Regola sulla prova: invocata dalla ricorrente nel contestare linsufficienza della prova fornita dallAmministrazione circa lesistenza dei carichi compensativi.

  • codice civile, art. 2220

    Richiamato in relazione alla documentazione e alla prova dellesistenza del credito fiscale.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza e disciplina processuale rilevante per la qualità della decisione di merito.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Norma sulla valutazione della prova peritale e documentale, richiamata nei motivi sulla prova dei carichi.

  • codice di procedura civile, art. 100

    Richiamato nella motivazione della Cassazione: la ricezione della notizia di pretesa fa sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per ottenere una pronuncia che chiarisca la posizione del contribuente.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento della impugnazione in cassazione per violazione di norme di diritto: i motivi del ricorso sono formulati in relazione a questa disposizione.

  • legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58

    Richiamata nei motivi attinenti alla disciplina tributaria e ai termini procedurali.

  • legge fallimentare / disposizioni correlate, art. 155 c.c. (ex art. 56 legge fall.)

    Richiamata in relazione agli effetti dellamministrazione straordinaria e alla posizione dei crediti risultanti da procedure concorsuali.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 53, 97 e art. 117 (richiamo alla CEDU art. 6)

    Invocate dalla ricorrente per sostenere principi costituzionali e di diritto europeo relativi alla tutela giurisdizionale, ragionevolezza dei termini e buon andamento della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Comunicazioni amministrative che, pur non essendo formalmente provvedimenti autoritativi, manifestano chiaramente la volontà dellAmministrazione di non procedere al pagamento o sospendono indefinitamente la valutazione dellistanza, possono essere considerate dinieghi impugnabili davanti al giudice tributario.
  • La nozione degli atti impugnabili ai sensi dellart. 19 d.lgs. 546/1992 deve essere interpretata in senso estensivo per assicurare la tutela giurisdizionale del contribuente: non è necessario attendere un provvedimento autoritativo formale se latto incide irreversibilmente sulla sfera giuridica del contribuente.
  • Se un giudice di merito decide lammissibilità del ricorso con una pronuncia preliminare, le questioni di merito decise in via subordinata restano prive di effetto e dovranno essere riesaminate in caso di accoglimento dellincidente di ammissibilità.
  • In presenza di richieste di integrazione documentale che contestano la spettanza del credito per motivi quali prescrizione, decadenza o carichi iscritti a ruolo, il soggetto che richiede il rimborso dovrebbe valutare la tempestiva proposizione del ricorso per ottenere una pronuncia favorevole che chiarisca la propria posizione, senza attendere lennesimo scambio di comunicazioni con lUfficio.
  • Questioni complesse relative a prescrizione, decadenza dal potere di negare il rimborso e prova dei carichi rimangono valutabili in sede di merito: laccertamento dellammissibilità in Cassazione porta soltanto al rinvio per un nuovo esame sostanziale da parte della Corte territoriale.
  • È importante documentare adeguatamente la titolarità e la provenienza del credito (ad es. atti di cessione e documenti della procedura concorsuale) e contestare linsufficienza probatoria dellAmministrazione circa l'esistenza di carichi compensativi; in mancanza di valutazione amministrativa chiara, il rimedio giurisdizionale è accessibile.

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