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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31021/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti principali chiedevano cassazione della sentenza d'appello che aveva respinto le loro pretese risarcitorie per rumori provenienti dagli appartamenti sovrastanti, lamentando in particolare l'omesso esame e la mancata attribuzione di efficacia vincolante all'art. 8 del regolamento condominiale (che vietava rumori dannosi), vizi di motivazione e insufficienza della prova circa l'intollerabilità delle immissioni sonore. I controricorrenti (Drago e Marchesini) proponevano ricorsi incidentali tardivi contestando l'errata ripartizione delle spese processuali a favore dei terzi chiamati in causa e la valutazione della manleva/attivazione verso i conduttori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure principali sui profili di merito: ha ritenuto congrua, sebbene sintetica, la motivazione della Corte d'appello che aveva valutato la natura, gli orari dei rumori, i verbali di intervento della Polizia municipale e la divergenza delle testimonianze, concludendo per la non prova dell'intollerabilità e quindi per il rigetto delle domande risarcitorie degli attori. Sono invece stati accolti i ricorsi incidentali tardivi di Drago e Marchesini nella parte in cui censuravano la ripartizione delle spese processuali a favore dei terzi chiamati: la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione di condannare i proprietari al rifondere le spese dei terzi senza applicare correttamente il principio di causalità (art. 91 c.p.c.) o valutare la compensazione (art. 92 c.p.c.), e ha disposto il rinvio al giudice d'appello per nuova pronuncia sulla ripartizione delle spese in conformità agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Inoltre la Corte ha accolto il gravame degli originari attori relativo all'uso improprio della procedura di correzione (art. 287-288 c.p.c.) che aveva duplicato le liquidazioni delle spese: la correzione adottata dalla Corte d'appello per aumentare separatamente le liquidazioni non poteva sostituire una impugnazione per questioni di merito e pertanto quella correzione è stata censurata, con conseguente necessità di ridefinire la situazione delle spese nel giudizio di rinvio. Sono state invece respinte le doglianze sui profili probatori relativi al regolamento condominiale e alla mancanza di CTU; questioni processuali sulla notifica e nullità sono state ritenute superate o sanate dagli atti successivi.

Norme richiamate

  • art. 8 regolamento condominiale (menzionato)

    Il regolamento poteva porre limiti più rigidi rispetto all'art. 844 c.c., ma la sua efficacia richiede prova anche delle specifiche previsioni (es. orari stabiliti dall'assemblea). La Corte ha ritenuto che l'art. 8 non bastava da solo a comprovare il nocumento senza prova dell'intollerabilità.

  • art. 844 cod. civ.

    Richiede intollerabilità delle immissioni sonore per ottenere risarcimento; la Corte ha ribadito che è necessario provarne l'effettiva idoneità a cagionare pregiudizio oggettivo, spesso con CTU o elementi probatori forti.

  • art. 1372 cod. civ.

    Richiamato nella doglianza sull'efficacia del regolamento; la Corte non ha condiviso la tesi che il regolamento avesse automaticamente valore di legge senza necessaria prova dei suoi elementi fondamentali.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio della soccombenza e causalità nella liquidazione delle spese: la Corte ha richiamato che le spese dei terzi chiamati possono andare a carico dell'attore quando la chiamata si è resa necessaria a causa delle tesi infondate dell'attore; qui è stato chiesto di tenerne conto e rivalutare la ripartizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese; la Corte ha indicato che, in alternativa all'addebito ai chiamanti, la compensazione andava valutata dal giudice di rinvio.

  • art. 287 e 288 c.p.c.

    Norme sulla procedura di correzione; la Corte ha ritenuto improprio l'uso della correzione per modificare decisioni di merito o per duplicare liquidazioni di spese, censurando la correzione operata dall'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per le ragioni di cassazione e per i vari motivi in cui i ricorrenti denunciavano vizi di motivazione e violazioni di norme processuali; la Corte ha limitato il sindacato ai profili ammissibili in Cassazione.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione al sindacato sulla valutazione delle prove: la Corte ha precisato i limiti di sindacabilità in cassazione (distinzione tra vizio di regola di valutazione e prudente apprezzamento).

  • art. 112 e 113 c.p.c.

    Richiamati dalle parti per censurare motivazioni e trattazione processuale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul mancato esame analitico delle prove da parte del merito.

  • art. 111 Cost.

    Menzionato in relazione ai requisiti motivazionali minimi; la Corte ha ritenuto che il 'minimum costituzionale' di motivazione fosse stato rispettato.

  • art. 330 e art. 156 c.p.c.

    Norme sulle notificazioni e ultrattività del mandato: la Corte ha ritenuto che una notifica irregolare sia stata sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione e controricorso dell'intimata.

  • L.R. Emilia-Romagna 8.8.2001 n.24 art.25 comma 6 (lett. a) e g))

    Il regolamento citato si conforma alla normativa regionale che disciplina l'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la Corte ha interpretato che l'art. 8 del regolamento condominiale si inserisce in tale quadro, ma richiede prova degli elementi specifici per valere come fonte di obblighi per i conduttori.

  • D.M. n.127/2004 (art. 5 e 7) e D.M. n.55/2014 (art. 4 e 8)

    Richiamati dai ricorrenti in punto di liquidazione cumulativa delle spese; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure dopo l'accoglimento dei motivi principali sui costi e ne ha rinviato la valutazione al giudice di rinvio ove rilevante.

Massime di principio

  • Per ottenere risarcimento per rumori (art. 844 c.c.) è essenziale provare l'intollerabilità/oggettivo nocumento: testimonianze contrastanti e verbali di polizia con esiti negativi indeboliscono la pretesa; spesso è necessaria una CTU fondata per la quantificazione tecnica del rumore.
  • Il regolamento condominiale può imporre limiti più restrittivi rispetto al codice civile ma la sua efficacia probatoria richiede l'accertamento concreto delle sue clausole operative (es. orari stabiliti dall'assemblea). Non basta l'esistenza formale del regolamento senza prova dei suoi contenuti applicabili.
  • Nella ripartizione delle spese processuali, quando un convenuto ha chiamato in causa terzi, il giudice deve applicare il principio di causalità: se la chiamata si è resa necessaria dalle tesi infondate dell'attore, il rimborso può gravare sull'attore; altrimenti può valutare la compensazione ex art. 92 c.p.c.
  • La procedura di correzione ex art. 287-288 c.p.c. è limitata a errori materiali, di calcolo o omissioni evidenti; non può essere usata per modificare decisioni di merito né per trasformare una liquidazione cumulativa in più liquidazioni separate che incidono sulla sostanza del giudicato.
  • Vizi di notifica o nullità formali possono essere sanati per "raggiungimento dello scopo" se la parte destinataria esercita comunque la difesa sostanziale (costituzione/controricorso); l'ultrattività del mandato del difensore gioca ruolo nella tempestività delle notifiche in caso di decesso della parte.

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